Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 2
L'individuazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto deve operarsi, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., facendo riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento dei singoli accantonamenti e non a quella in vigore al momento della cessazione del rapporto. Infatti il TFR costituisce un istituto di retribuzione differita che matura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto congruamente e correttamente motivata la sentenza di merito secondo cui l'esclusione del compenso per il lavoro straordinario dal calcolo del TFR contenuta nel contratto collettivo dei metalmeccanici del 1994 era relativa ai soli accantonamenti successivi al 1994 e non a quelli precedenti).
Il principio dell'omnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva - la cui interpretazione compete al giudice del merito e non è censurabile in cassazione se rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale e immune da vizi logici - apporti una eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la formula contrattuale "retribuzione contrattuale di fatto" nel senso di ritenere l'incidenza dei compensi per straordinario nel TFR)
Commentario • 1
- 1. Calcolo del Tfr: determinazione della retribuzione annuaRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 agosto 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ABB SAE Spa (già denominata ABB SAE SADELMI Spa), in persona dell'amministratore delegato, ing. Rodolfo Garatti, con sede in AN, piazzale Lodi 3, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Cesare Fabozzi ed Antonio Vianello, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma Lungotevere Marzio n. 1,
- ricorrente -
contro
OR UL, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso dagli avv. Bruno Cossu e Cosimo Francioso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma alla via Alberico II n. 33,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Mano in data 22 giugno - 31 luglio 1999, n. 7409/1999, n. 1186/98 R.G. Lavoro;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 6 novembre 2002;
udito l'avv. Antonio Vianello per la società ricorrente;
udito l'avv. Bruna Cossu per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 1998 la S.p.A. SAE ABB (già ABB SAB SADELMI S.p.a.) proponeva appello avverso la sentenza del OR del lavoro di AN, pronunciata in data 12 dicembre 1997, nella parte in cui, in parziale accoglimento del ricorso promosso dal lavoratore UL FO, l'aveva condannata a corrispondere al ricorrente la somma di lire 23.305.000, oltre interessi e rivalutazione nonché spese di lite liquidate in complessive lire 3.000.000, quale incidenza sulla 13^ mensilità, sulle ferie e sul TFR, degli emolumenti percepiti dal lavoratore dal 1990 al 1995 a titolo di indennità speciale e di straordinario. A sostegno dell'impugnazione, l'appellante lamentava che il OR di AN aveva erroneamente ritenuto pacifica la circostanza (contestata invece da essa società) della natura continuativa dello straordinario prestato dal lavoratore, computandone l'incidenza sugli istituti domandati, malgrado l'esclusione da parte della disciplina collettiva. e l'inesistenza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione. Lamentava inoltre che il primo giudice, sullo erroneo presupposto della natura retributiva dell'indennità speciale, ne aveva ritenuto l'incidenza sul computo dei vari istituti. Si costituiva ritualmente UL FO che chiedeva il rigetto dell'appello avversario, nonché, in via d'appello incidentale la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l'incidenza dell'indennità di trasferta percepita dal 1900 al 1995 sui vari istituti richiesti. A sostegno della domanda, deduceva l'abitualità dello straordinario prestato nel corso del rapporto, ed in ogni caso l'inammissibilità dell'eccezione, formulata ex adverso solo nel ricorso di appello, in relazione alla non continuità di detto straordinario. Deduceva inoltre la natura retributiva degli istituti indiretti della indennità speciale e di trasferta, richiamando, con riferimento alla prima indennità, la disciplina di cui all'accordo integrativo aziendale ed asserendo, con riferimento alla seconda, la propria qualità di trasfertista.
Infine, il lavoratore assumeva che il richiamo operato dalla disciplina collettiva, in relazione al computo della gratifica natalizia, delle ferie e del TFR, alla "retribuzione globale di fatto", doveva essere interpretato nel senso della onnicomprensività della retribuzione.
Con sentenza in date, 22 giugno - 31 luglio 1999 il Tribunale di AN, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava la ABB SAE S.p.a. a pagare a G. FO l'ulteriore somma di lire 21.987.799 con interessi e rivalutazione, confermava nel resto detta sentenza e condannava l'appellante principale alle spese del grado. La predetta sentenza è basata sulle considerazioni di seguito esposte.
La continuità dello straordinario prestato dal FO nel periodo richiesto emerge dalle produzioni del medesimo, il quale ha svolto per ciascun anno domandato almeno 9 mesi di straordinario in misura cospicua, anche se variabile.
È pacifico che al lavoratore sono state corrisposte continuativamente sia l'indennità speciale che quella di trasferta. La natura retributiva dell'indennità speciale, corrisposta al personale inviato in trasferta per determinare mansioni, emerge dalla interpretazione della disposizione collettiva aziendale che se ne occupa. Trattasi di indennità sostitutiva volta espressamente a forfetizzare la retribuzione spettante per il raggiungimento del luogo di lavoro durante la trasferta. Il lavoratore ha dimostrato tramite le buste paga che le spese non documentabili coesistevano con detta indennità (che non aveva carattere risarcitorio). La natura retributiva dell'indennità di trasferta discende dalla qualità di trasfertista ricoperta dal FO.
Deve ritenersi la natura retributiva dell'intero ammontare dell'indennità, poiché corrisposta in aggiunta al rimborso delle spese documentate e non documentabili, forfetizzate. Di qui l'accoglimento delle censure di cui all'appello incidentale. Va osservata l'incidenza dei compensi di natura retributiva corrisposti con carattere di continuità sui vari istituti domandati (ferie, 13^ e TFR), in considerazione della onnicomprensività della formula "retribuzione globale di fatto" - utilizzata dai contraenti collettivi per la determinazione dei suddetti istituti-. Le indennità percepite a titolo di straordinario, trasferta e speciale erano prestazioni sistematiche, sì da rientrare nella normale programmazione aziendale del lavoro.
L'art. 15 del CCCNL si riferisce alla "retribuzione globale di fatto" per la determinazione della gratifica natalizia, ed anche in relazione a tale istituto dovranno computarsi tutti gli elementi di carattere retributivo corrisposti con continuità. Quanto all'incidenza dei compensi continuativi sul computo del TPR la contrattazione collettiva del 1994 ha escluso dal calcolo del TFR il compenso per il lavoro straordinario. La interpretazione logica e sistematica della norma contrattuale induce a ritenere che essa disponga per i soli accantonamenti successivi al 1994. I conteggi articolati dal lavoratore nel corso del giudizio di 1^ grado sono stati ritenuti corretti dalla società resistente in detta sede.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 31 luglio 2000, la ABB SAE Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria.
Il FO ha resistito con controricorso notificato il 7 settembre 2000.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo, denunziando contraddittorietà e carenza di motivazione rispetto ad un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la società ricorrente deduce che la sentenza impugnata è viziata nella parte in cui ha ritenuto la "natura retributiva della indennità di trasferta" stante la "qualità di trasfertista ricoperta da UL FO"; che il Tribunale ha fondato l'affermazione di qualifica di "trasfertista" del FO esclusivamente in relazione al perametro della frequenza delle trasferte effettuate dal medesimo, risultante dai compensi e dai rimborsi percepiti a tale titolo;
che detta motivazione è del tutto carente ed illogica;
che la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che la qualifica di "trasfertista" può essere attribuita unicamente qualora "si tratti di un rapporto, che per il suo particolare oggetto richiede al dipendente di operare normalmente all'esterno ovvero richiede l'assolvimento dell'obbligo contrattuale di spostarsi continuamente in cantieri ubicati in località diverse (cass. S.U. n. 3292 del 3 giugno 1985); che il Tribunale non ha neanche fatto menzione della circostanza che l'invio in trasferta avvenisse in relazione a un obbligo contrattuale ovvero al "particolare oggetto" del rapporto;
che il Tribunale è caduto in palese contraddizione in ordine all'invio in trasferta del lavoratore e la sentenza è anche illogica: invero, posto che al FO secondo il Tribunale, era stata "formalmente" assegnata una sede determinata di lavoro da cui "di norma" veniva inviato in trasferta, il giudice del merito avrebbe dovuto coerentemente escludere la natura di "trasfertista" del dipendente, in relazione alla citata sentenza delle Sezioni Unite.
Con. il secondo motivo, denunziando omessa motivazione rispetto ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 la società ricorrente deduce che il Tribunale ha affermato la "natura retributiva dell'intero ammontare dell'indennità (di trasferta), superando casi il parametro equitativo del 50% sulla base della asserita circostanza che detta indennità "veniva corrisposta in aggiunta ed accanto al rimborso delle spese documentate ed a quelle non documentabili, forfetizzate"; che il Tribunale non ha tenuto conto della normativa aziendale che prevedeva: la società rimborsava ai lavoratori in trasferta le spese per il pernottamento e per i due pasti;
il rimborso avveniva a scelta del lavoratore o tramite il rimborso c.d. "a piè di lista" della spese sostenute, oppure tramite il riconoscimento di una indennità in misura fissa, variata nel corso degli anni;
il lavoratore aveva inoltre la facoltà di scegliere una modalità di rimborso "mista" e cioè di optare per il rimborso a piè di lista per quanto riguardava una voce di spesa e per l'indennità in misura fissa per un'altra voce, orbene la sentenza impugnata, secondo la ricorrente, aveva semplicemente ignorato la disciplina aziendale, che prevedeva l'erogazione della indennità di trasferta in alternativa al rimborso spese, e non "in aggiunta ed accanto", come erroneamente affermato dal Tribunale. Con il terzo motivo, denunziando violazione o falsa applicazione dell'art. 2120, 2^ comma c.c., la società ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso l'applicazione della disciplina contrattuale (espressamente richiamata dalla società nell'atto di appello) sulla indennità di trasferta (2^ comma dell'art. 27 Disc. Spec. Parte Prima CCNL Metalmeccanici Privati), che esclude espressamente (come consentito dall'art. 2120, 2^ comma c.c.) l'indennità in parola "dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto"; che la pretermissione dell'art. 27 ha comportato la violazione del 2^ comma dell'art. 2120 c.c.; che la norma in parola, nello stabilire quale debba essere la retribuzione parametro ai fini del calcolo del TFR lascia salva "la diversa previsione dei contratti collettivi".
Con il quarto motivo, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché carente motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., la società ricorrente deduce che la sentenza impugnata è altresì viziata nella parte più cui ha accolto la domanda del FO afferente l'incidenza dei compensi per straordinario sul trattamento di fine rapporto;
che tale interpretazione è in contrasto con quanto affermato, con riguardo al contratto collettivo metalmeccanici, dalla Cassazione (Cass., 1^ dicembre 1999, n. 13389). Con il quinto motivo, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. l362 1363 e 1371 c.c. e 2120, 1^ comma c.c., nonché carente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente deduce che l'art. 26 Disc. Spec. Parte Prima CCNL Metalmeccanici del 1994 - e precisamente la "dichiarazione a verbale" in calce al predetto articolo recita: "le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, che il Tribunale ha ritenuto che la disposizione collettiva disponga per i soli accantonamenti successivi al 1994, tenuto altresì conto che le parti hanno inteso, escludere "il pregiudizio per le eventuali controversie in corso"; che detta motivazione carente e viziata da vizi logici e giuridici;
che il Tribunale ha implicitamente negato che il diritto a percepire il TFR venga ad esistenza esclusivamente con la cessazione del rapporto;
che tale interpretazione viola l'art. 2120. 1^ comma c.c., che costituisce previsione legale inderogabile;
che il principio di cui alla norma citata non è smentito dal sistema di "accantonamento" delle quote annuali;
che la stessa possibilità di ottenere anticipazioni in pendenza del rapporto di lavoro costituisce una eccezione rispetto al principio di non spettanza del TFR se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
che il Tribunale ha ritenuto che l'esclusione dell'incidenza dello straordinario sull'intero TFR "avrebbe l'effetto di alterare il passato equilibrio economico dei rapporti, a prescindere da una specifica discussione delle parti contrattuali in punto", ma trattasi di criterio, che deve essere ricondotto al canone ermeneutico di cui all'art. 1371 c.c. (equo contemperamento degli interessi), ultima parte, di carattere meramente residuale, utilizzabile solo qualora nonostante l'applicazione di tutti gli altri canoni ermeneutici il contratto rimanga oscuro, il che certamente non è.
La circostanza poi che "le parti hanno inteso escludere il pregiudizio per le eventuali controversie in corso" è un chiaro indice che la dichiarazione a verbale contenuta nel CCNL del 1994 debba essere applicata, con riferimento ai rapporti cessati successivamente alla sua entrata in vigore, anche in relazione ai periodi precedenti, con la sola eccezione delle controversie in corso.
Osserva la Corte che è infondato il primo motivo.
Al riguardo si osserva che è stato ritenuto (v. Cass. 11 febbraio 1991 n. 1385 ed altre) che l'ipotesi della trasferta - per la quale l'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 include la relativa indennità nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza nella misura del cinquanta - per cento presuppone la determinazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa ed un provvisorio mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente. È pertanto integralmente assoggettata a contribuzione l'indennità corrisposta ai cosiddetti "trasfertisti", cioè ai dipendenti che prestino ripetutamente la propria opera fuori sede, con prestazioni comprese nello specifico oggetto del contratto, a nulla rilevando la successiva interpretazione autentica della suddetta norma fornita dal decreto legge 31 luglio 1987 n. 317(e precedenti decreti legge non convertiti, tra i quali il n. 6 del 17 gennaio 1987), atteso che la legge di conversione 3 ottobre 1987 n. 398 ha eliminato tale innovazione comportante una nozione più restrittiva di retribuzione imponibile, ripristinando così il regime contributivo dell'indennità di- trasferta vigente prima dei decreti suddetti. Ciò detto in punto di diritto, si osserva che il Tribunale ha ritenuto che la natura retributiva dell'indennità di trasferta discende dalla qualità di trasfertista ricoperta dal FO;
qualità risultante vuoi dall'ammontare dei compensi percepiti mensilmente dal medesimo a tale titolo (circa lire 1.000.000 mensili), vuoi dalle stesse produzioni della società relative ai rimborsi spese, che dimostrano come solo formalmente il lavoratore fosse stato adibito ad una sede fissa (nella specie: lo stabilimento di Sesto San Giovanni), mentre in concreto prestava di norma la propria attività al di fuori di detta sede.
Ad avviso della società ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la qualità di "trasfertista" dei FO, non avendo neanche fatto menzione che l'invio in trasferta avvenisse in relazione a un obbligo contrattuale ovvero al "particolare oggetto" del rapporto, ed essendo comunque la motivazione contraddittoria ed illogica.
Al riguardo osserva la Corte che la censura non può essere condivisa. Se è vero infatti che il Tribunale non, ha affermato che l'invio in trasferta del FO concernesse prestazioni comprese nello specifico oggetto del contratto, esso ha comunque di fatto ritenuto che la sostanza prevalesse sulla forma per le accertate modalità della trasferta, in quanto il FO prestava di norma la propria attività al di fuori di una sede fissa, alla quale solo formalmente il lavoratore era adibito di tal che spettava al medesimo la qualifica di "trasfertista". Trattasi di valutazione di fatto, espressa con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, e pertanto immune da censure in sede di legittimità.
Infondato è altresì il secondo motivo.
Con tale motivo la ricorrente censura l'affermazione del Tribunale, che ha ritenuto la natura retributiva dell'indennità di trasferta, che "veniva corrisposta in aggiunta ed accanto al rimborso delle spese documentate ed a quelle non documentabili forfetizzate". Secondo la ricorrente il Tribunale non ha tenuto in alcun conto la normativa aziendale relativa al trattamento economico del personale in trasferta vigente presso la società "(analiticamente descritta da ABB a pagina 17 e 18 dell'atto d'appello)", che prevede l'erogazione dell'indennità di trasferta in alternativa al rimborso spese, e non "in aggiunta ed accanto", come erroneamente affermato dal Tribunale. La censura è inammissibile, in quanto, come risulta dallo stesso mezzo di ricorso, essa si limita a richiamare la "analitica" descrizione fatta nell'atto di appello, ma non riproduce il testo della normativa aziendale richiamata, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso.
In mancanza dell'indicazione delle specifiche pattuizioni contrattuali - la cui interpretazione è devoluta al giudice del merito - sono pertanto prive di pregio le doglianze mosse alla sentenza in ordine alla determinazione quantitativa della componente retributiva, "in aggiunta ed accanto" a quella risarcitoria del rimborso spese.
Infondato è il terzo motivo.
Con detto motivo la società deduce che il Tribunale ha omesso l'applicazione della disciplina contrattuale sulla indennità di trasferta, di cui al 2^ comma dell'art. 27, Disc. Spec. Parte Prima CCNL Metalmeccanici Privati - espressamente richiamata dalla società nell'atto di appello, - limitandosi ad indicare che detta disciplina esclude espressamente, come consentito dall'art. 2120, 2^ comma c.c., l'indennità in parola "dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto".
Anche tale censura è inammissibile. per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in mancanza di indicazione dell'integrale contenuto della norma contrattuale, di cui si lamenta la disapplicazione da parte del Tribunale, stanti la inidoneità del richiamo alle indicazioni fornite nell'atto di appello della società, e l'insufficienza della indicazione solo parziale del testo della norma stessa. Infondato è il quarto motivo.
Con detto motivo la ricorrente deduce che la sentenza è altresì viziata nella parte in cui ha accolto la domanda del FO afferente l'incidenza dei compensi per straordinario sul trattamento di fine rapporto. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata è viziata nella parte in cui ha affermato "l'incidenza dei compensi di natura retributiva corrisposti con carattere di continuità, sui vari istituti domandati (ferie, 13^ e TFR) in considerazione della formula "retribuzione globale di fatto" - utilizzata dai contratti collettivi per la determinazione dei suddetti istituti, - destinati sia dall'interpretazione letterale della formula citata sia da un'interpretazione sistematica, contrapponendosi tale locuzione a quella di "retribuzione normale" utilizzata in altre ipotesi al fine di escludere l'onnicomprensività in concreto". Tale interpretazione, secondo la ricorrente, sarebbe in contrasto con quanto affermato da Cass. 13389/ 919 con, riguardo al contratto collettivo metalmeccanici. Osserva la Corte che i compensi per il lavoro straordinario prestato in maniera non occasionale rientrano nella base retributiva utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, a meno che la disciplina collettiva ne abbia escluso, ai sensi dell'art. 2120, comma secondo, cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982) la computabilità, derogando - come le è consentito - al principio dell'onnicomprensività della retribuzione (Cass. 21 novembre 1998 n. 11815). Al riguardo il Tribunale ha fornito motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici nella interpretazione della formula "retribuzione globale di fatto", al fine di ritenere l'incidenza dei compensi per straordinario nel TFR.
A fronte di detta interpretazione del giudice del merito la ricorrente ha omesso specifiche censure interpretative - meramente richiamate nel titolo del motivo con il riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c. limitandosi ad indicare una massima della Suprema Corte ad avviso della società contraria alla predetta interpretazione del Tribunale sulla questione relativa "al contratto collettivo metalmeccanici", del quale non vengono indicati ne' la clausola ne' il testo della stessa, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Infondato è il quinto motivo.
Secondo la ricorrente il Tribunale non ha condiviso l'argomentazione della società per la quale l'esclusione dello straordinario opererebbe sull'intero TFR, tenuto conto che il rapporto di lavoro è cessato successivamente al 1994, poiché la fattispecie costitutiva del diritto a percepire il TFR si perfeziona alla fine del rapporto. È perciò evidente - secondo la società - che la cessazione del rapporto di lavoro non costituisce mero momento di esigibilità di un credito già maturato, ma rappresenta elemento della fattispecie costitutiva del credito stesso e che gli accantonamenti effettuati nel corso del rapporto di lavoro hanno natura meramente contabile, oggetto solo di eventuali azioni di accertamento nel loro ammontare e non idonei a far sorgere alcun diritto, senza che ciò alteri il passato equilibrio economico dei rapporti.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, le argomentazioni della società contrastano con la ratio dell'istituto del TFR e con un'interpretazione storica della disposizione collettiva, in quanto avrebbero l'effetto di alterare il passato equilibrio economico dei rapporti, a prescindere da una specifica discussione delle parti contrattuali sul punto. L'interpretazione logica e sistematica della norma contrattuale - secondo il motivato convincimento del Tribunale - induce a ritenere che l'esclusione del compenso per il lavoro straordinario dal calcolo del TFR secondo la contrattazione collettiva del 1994 sia relativa ai soli accantonamenti successivi al 1994, tenuto altresì conta che le parti hanno inteso escludere "il pregiudizio per le eventuali controversie in corso" (dichiarazione a verbale in calce all'art. 26 CCNL cit.). L'interpretazione della norma di fonte contrattuale, motivata congruamente e con corretti criteri logico-giuridici dal Tribunale, risulta pertanto immune dalle censure mosse dalla ricorrente. Il TFR costituisce infatti un istituto di retribuzione differita, che matura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione, tant'è che viene pacificamente ammessa - in pendenza di rapporto - l'azione di accertamento del quantum e quella di pagamento anticipato di quote percentuali dell'intero, in presenza delle ipotesi di legge.
Va d'altra parta rilevato che la Suprema Corte (sent. 3079/2901) ha affermato che, "l'individuazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del T.P.R. deve operarsi, a sensi del secondo comma dell'art. 2120 c.c.,. con riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti". Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare a FO UL le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 10,00, oltre euro tremila per onorario difensivo. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003