Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2002, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
F 3419/02 C.C. 61207 REPUBBLICA IT IN NOME DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Deficf. fac a dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente uno SACCUCCI R.G.N. 13529/98 PAOLINI Bel Consigliere Cron. 8212 Dott. Giovanni Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. DI PALMA Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Salvatore ConsigliereDott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: PO NO, EL SE ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo studio dell'avvocato RIITANO BRUNO, difesi dall' avvocato IUCCI GIUSEPPE, giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
EL FINANZE UFF II DD CASSINO, in persona MINISTERO del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope2001 2233 legis;
-1- controricorrente Commissione avverso la sentenza n. 168/97 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 03/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GI LO e SA DE SE, а suo tempo, impugnarono dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Cassino, all'epoca operante, accertamento n. 96/88, con il quale l'avviso di l'Ufficio distrettuale II.DD. di Cassino, per l'anno 1983, aveva determinato sinteticamente in L. 62.000.000 il loro reddito da assoggettare ad irpef e ad ilor: dedussero, innanzi tutto, essere l'atto impositivo reclamato illegittimo per carenza di nonmotivazione e perché adottato nella riscontrabilità degli estremi suscettibili di giustificare l'emissione di accertamento sintetico ex art. 38 d. p.r. 29. IX. 1973 n. 600, nonché per non essere stata data ad essi reclamanti la possibilità di fornire giustificazioni prima della accamparono, altresì, relativa notificazione;
essere stati utilizzati ai fini della determinazione del reddito revocata in discussione elementi non significativi e non probanti (un finanziamento in contanti da loro fatto ad una GI.RO. PAN. s.r.l. era stato frutto di prestiti ricevuti da parenti ed amici ed era risultato finalizzato ad evitare il fallimento, poi dichiarato della società summenzionata la 3 macchina da loro posseduta, acquistata di seconda mano, era "obsoleta"); prospettarono, da ultimo, di non essere tenuti a presentare dichiarazione dei redditi. La commissione adita, con decisione n. 274/01/89, in parziale accoglimento della impugnativa, ridusse il reddito contestato a L. 30.000.000. Sui contrapposti appelli dell'Ufficio distrettuale II.DD, di Cassino, da un lato, e di GI Polese e SA Qelle SE, dall'altro, la Commissione tributaria regionale del Lazio, cui la vertenza era stata attribuita a mente dell'art. 7 d. lgs. 31.XII.1992 n. 546, con sentenza del 3 giugno 1997, disattesi entrambi i gravami, confermò la pronuncia del primo giudice, per quanto ancora rileva, osservando, testualmente, che "i primi giudici, ritenuto possibile un ridimensionamento, riducevano il reddito netto accertato dall'Ufficio e determinavano in L. 16.000.000 quello ritenuto corrispondente alla capacità contributiva degli stessi", e che "del resto c'è da considerare che il veicolo era obsoleto e che in ogni caso appare eccessivo basare l'accertamento sul veicolo e sulle spese del nucleo familiare che possono essere 4 anche molto contenute e non necessariamente voluttuarie"; che, però, "i contribuenti in ogni caso, non hanno documentato nulla per contrastare l'assunto dell'Ufficio". GI LO e SA DE SE ricorrono, con un motivo, per la cassazione della sentenza surrichiamata, non notificata. Il Ministero delle finanze resiste al ricorso, notificatogli il 17 luglio 1998, con controricorso del 15 settembre 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) GI LO e SA DE SE, con il mezzo ? articolato per suffragare il ricorso, deducono che مکا la pronuncia nei termini illustrati resa sulla نو fattispecie dalla Commissione tributaria regionale ں del Lazio dovrebbe essere cassata siccome inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 111 della Costituzione in relazione all'art. 38 comma 4 d.p.r. 600/73", nonché da omessa, insufficiente, su un punto decisivo contraddittoria motivazione della controversia": più specificamente, ed in "la Commissione sostanza, prospettano che buona Tributaria Regionale", senza fornire un'adeguata nell'iter logico motivazione e contraddicendosi rigetta semplicisticamente gli argomentativo, ......./ 5 appelli senza adeguatamente motivare il perché ritiene di confermare la decisione appellata, delle cui motivazioni, peraltro, non si trova traccia nella decisione oggetto del presente ricorso"; che non può "assurgere a fondamento della sentenza de quo il generico riferimento ad una presunta mancata contestazione da parte dei ricorrenti dell'assunto dell'Ufficio, dal momento che sin dal ricorso introduttivo si coglie, a piena mani, un'abbondanza di inoppugnabili contestazioni a partire dal mancato invito dell'Ufficio a comparire mai spedito ai ricorrenti, attesa l'eccezionalità del metodo sintetico, che ha impedito ai ricorrenti la possibilità di far rilevare .....!l'eccessività dell'accertamento basato sul possesso di un veicolo obsoleto e sulle spese del nucleo familiare per arrivare alla contestata illogicità dell'asserzione per la quale l'esborso di L. 52.000.000 effettuato a favore della GI.RO. PAN nel maggio del 1984 (periodo successivo e non antecedente a quello in esame risulta di prestiti di parenti ed amici nel tentativo risultato vano di salvare dal fallimento detta società) hanno natura pregressa e si devono considerare prodotti nell'anno di cui trattasi"; che non servono particolari illustrazioni per 6 ribadire la natura di vere e proprie presunzioni da presunzioni di tali asserzioni"; che "non poi.... peregrino far rilevare,. l'impossibilità per l'Ufficio di contestare l'omissione di dichiarazione dei redditi da parte dei coniugi - DE SE dal momento che questi ultimi LO in quanto soci di S.R.L. e non possessori di altri redditi non erano tenuti affatto a tale obbligo". La censura, pur nell'inaccettabilità di talune delle proposizioni in cui è strutturata, merita ingresso nei limiti di seguito precisati. A)-Non ha nessuna base normativa, e si rivela destituita di giuridico pregio, l'asserzione dei ricorrenti secondo la quale i soggetti titolari di redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata integranti redditi di capitale а mente dell'art. 41, lett.c), d.p.r. 29.IX.1973 n. 597, applicabile alla situazione controversa ratione temporis risulterebbero esentati dall'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 1 d.p.r. 29.IX.1973 n. 600. B)-E' giuridicamente infondata, alla stregua della normativa operante nella fattispecie ratione temporis, l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui un accertamento sintetico ex art. 38, 7 comma 4, d.p.r. n. 600 del 1973, cit., potrebbe essere ravvisato legittimo solo se emesso all'esito di un iter procedimentale svoltosi nel fra amministrazionecontraddittorio finanziaria e contribuente (cfr., al riguardo, ex aliis, Cass. Sez. Crib , sent. n. 4273 del 23,III.2001). C) -Non coglie nel segno la lagnanza secondo la quale la commissione tributaria regionale avrebbe ancorato la sua contestata pronuncia ad elementi di giudizio presuntivi desunti da altre presunzioni: dalla lettura della sentenza impugnata, di vero, non è dato ricavare che la commissione anzidetta abbia utilizzato ai fini della decisione risultanze probatorie del genere di quelle in discorso. D) Prescindendo dalle considerazioni di cui alle lettere precedenti, peraltro, deve rilevarsi che la scarna, per non dire vacua, motivazione della sentenza impugnata non rende palese il processo argomentativo in base al quale il giudice del merito ha ritenuto di poter imputare agli attuali ricorrenti un reddito ammontante all'importo quantificato dalla decisione appellata, e non consente di individuare quali prove, anche presuntive, il detto giudice abbia utilizzato per pervenire alla pronuncia resa al riguardo. 8 E)-Nel contesto dato, la sentenza impugnata va ravvisata inficiata dal dedotto difetto di motivazione, e, pertanto, deve essere cassata, con rinvio della causa, per un rinnovato esame e per una rivalutazione del materiale istruttorio acquisito da condursi nei limiti risultanti dalle - enunciazioni di cui alle lettere precedenti-, dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio diversa da quella che ha reso la pronuncia annullata, demandando al così designato giudice di rinvio il regolamento delle spese, anche, della presente fase processuale di legittimità (che dovrà essere correlato a quello finale complessivo della che sarà l'esito vertenza).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese, dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio diversa da quella che ha reso la pronuncia cassata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Cributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2001. 9 Il RelatoreRel WELLERIA DEF 2010 8. MOR LI C ивё OG MA CA А 10 Il Presidente Бишо осчисз20 Joerver. IL, LI C1 Arnaldo Casano fundeb A A T E R I M A . T . L 1 1 B . 5 3 L . N B A N E N O Z I A R T S I E G R A D E T N S E E 6 9 8 . 6 D 1 / 4 2 / . E . I R P I L N E D A S S T R I B U T A R I A