Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 7970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7970 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
07970-26
Composta da MA Ricciarelli
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativ, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ✓ imposto dalla legge
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SESTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
UP - 26/01/2026
R.G.N. 29812/2025
ST CI
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
RE PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NE O' DD;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco Patarnello che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. letta la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente, con la quale è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Nell'interesse di PE RE si impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha dato integrale conferma a quella appellata, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto colpevole dei reati allo stesso ascritti e, in particolare, dell'art 570, commi 1 e 2 n. 2 (per aver fatto mancare ai due figli minori i mezzi di sussistenza, non versando l'assegno di mantenimento imposto in sede di separazione dal Tribunale di Vibo Valentia nel periodo successivo all'8 ottobre 2013 e con condotta perdurante), nonché dell'art 612, comma 2, cod. pen (per le minacce di morte rivolte il 15 agosto 2015 alla ex moglie, AN IC).
2. Si adducono cinque motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. perché il ricorrente, avuto riguardo alla medesima condotta in contestazione e in ambiti temporali coincidenti al periodo coperto dalla imputazione sarebbe già stato assolto con sentenza passata in giudicato dal Tribunale di Vibo Valentia n. 433 del 2020, per il periodo successivo al mese di gennaio 2016 (proc. n. 1195 del 2019) mentre analoghe assoluzioni erano state decretate dal medesimo Tribunale con altre due sentenze, allegate nel corso del giudizio di appello, non ancora definitive (la n. 429 del 2020, per il periodo compreso tra il 2002 e il 18 giugno 2013, nonché la n. 1240 del 2021 per il periodo compreso tra gennaio e ottobre del 2014).
2.2. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, si rimarca l'assenza integrale di motivazione rispetto ai rilievi prospettati in appello con riguardo alla minaccia di cui al capo b) e si rimarca comunque l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato in questione, maturata prima della sentenza gravata. Stessa sorte si evidenzia con riguardo al capo a) per le condotte antecedenti al 24 settembre 2017. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso, si contesta la motivazione resa in relazione alla responsabilità per il capo a), confermata malgrado la dedotta impossibilità di adempimento, rimarcata dalla difesa con l'appello e l'integrale pretermissione delle sentenze allegate nelle quali si dava conferma della fondatezza delle obiezioni difensive.
2.4. Con il quinto motivo, si contestano le valutazioni spese dalla Corte territoriale nel negare l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto limitatamente alla denunziata estinzione per prescrizione della minaccia aggravata. Per il resto, riposa su censure se non inammissibili, infondate.
2. Giova premettere che l'azione penale non può essere promossa per un fatto e contro una persona per i quali un processo sia già pendente (anche se in stato o grado diversi): se il diverso giudizio è stato già definito con sentenza passata in giudicato, opera la preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado - e dunque anche in sede di legittimità- purché sia stata acquisita la dimostrazione della definitività della decisione assunta nel processo diverso da quello nel quale l'eccezione viene fatta valere.
2.1. Laddove tale definitività manchi o non sia comprovata, la presenza di due procedimenti relativi allo stesso fatto e a carico della stessa persona dà luogo alla
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diversa ipotesi della litispendenza, rispetto alla quale l'ordinamento processuale offre soluzioni diverse.
2.2. Se l'accusa pende avanti ad uffici diversi, non opera la preclusione del "ne bis in idem", in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza.
2.3. Di contro, se l'ufficio del Pubblico ministero procedente e l'organo giudicante siano gli stessi, le regole sulla competenza non operano e rientra in gioco il principio generale di cui all'art 649 cod. proc. pen., pur in mancanza di un giudicato già acquisito in uno dei procedimenti. Si determina, infatti, un limite alla procedibilità che consegue a una preclusione dovuta alla consumazione del potere esercitato dal pubblico ministero (Sez. U., n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800; Sez. 1, n. 17789 del 10/04/2008, Rv. 239849; Sez. 5, n. 504 del 11/11/2014, dep. 2015, Rv. 262219). Di talche nel procedimento eventualmente duplicato, ancora fermo alla fase delle indagini preliminari, deve essere disposta l'archiviazione; se, invece, in entrambi i procedimenti sia stata esercitata l'azione penale, va dichiarato improcedibile con sentenza quello attivato per ultimo.
2.4. La detta improcedibilità, infine, per quanto rilevabile anche d'ufficio là dove le emergenze acquisite disvelino la contemporanea pendenza dei due procedimenti, in caso diverso, impone, sulla parte che eccepisce la preclusione, l'onere di allegarne i presupposti giustificativi, onde porre il giudice in condizione di verificare la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l'accoglimento (Sez. 4, n. 28705 del 18/03/2021, Rv. 281738), comprese quelle riguardanti la puntuale applicazione della regola di prevenzione chiamata dirimere il conflitto determinato dalla litispendenza.
3. Tanto premesso, va evidenziato, che le condotte ascritte nel caso al ricorrente, ricondotte all'egida dell'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. vanno dall'ottobre 2013 al 4 marzo 2020, data della sentenza di primo grado, a fronte della contestazione aperta resa nel caso. Ancora, tutte le decisioni evocate dal primo motivo di ricorso risultano rese dal Tribunale di Vibo Valentia, ai danni del ricorrente e per il medesimo titolo di reato.
3.1. In tesi, seguendo l'assunto difensivo, vi sarebbero ragioni di un possibile giudicato opponibile per un periodo della condotta in contestazione, quello successivo al 31 dicembre 2015: la sentenza n. 443 del 2020, citata in narrativa, sarebbe in grado di coprire, con riguardo alla medesima accusa, il periodo compreso tra il mese di gennaio 2016 e la data della decisione intervenuta in quel
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processo, caduta il 1° giugno 2020, destinata ad assorbire quella di definitiva consumazione delle condotte ora a giudizio. E' a dirsi, tuttavia, che già la Corte di appello ebbe ad evidenziare la mancata allegazione della definitività della sentenza in questione da parte della difesa dell'imputato; aspetto, questo, assorbente, rispetto alla fondatezza del rilievo per come prospettato dalla stessa difesa, non ovviato neppure nel presente grado di giudizio, non risultando allegata al ricorso alcuna evidenza documentale, pretermessa dalla Corte territoriale, che valga a conferma della affermata definitività della citata sentenza "esterna" al processo che occupa.
3.2. Rispetto alla decisione in questione come del resto rispetto alle altre due sentenze evocate dal ricorso, in ordine alle quali l'assunto difensivo dà atto della non irrevocabilità delle relative statuizioni, entra in gioco il diverso tema della litispendenza e della necessità di verificare la data di avvenuto esercizio dell'azione penale quale fonte di possibile improcedibilità degli altri due giudizi.
3.2.1. Su tale versante, giova subito precisare che con riguardo alla sentenza n. 429 del 2020, il rilievo deve ritenersi marcatamente inconferente: la relativa regiudicanda, infatti, inerisce ad un ambito temporale (compreso tra gennaio 2002 e il 18 giugno 2013), antecedente quello oggetto della contestazione che qui оссира.
3.2.2. Quanto all'altra sentenza, non diversamente da quanto è a dirsi per quella già citata n. 443 del 2020, va rimarcata l'inerzia difensiva del ricorrente, che non ha allegato elementi a conferma dell'avvenuto esercizio dell'azione penale, in tali procedimenti, in epoca anteriore alla data propria del processo definito dalla decisione di merito ora sottoposta allo scrutinio di legittimità.
4.Sono inammissibili anche gli ulteriori rilievi prospettati dal ricorso con riguardo alla responsabilità per il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen.
4.1. La circostanza della rilevata consumazione della condotta alla data del 4 marzo 2020 porta la vicenda che occupa all'interno della disciplina riguardante l'improcedibilità ex art 344 bis cod. proc. pen., con conseguente marcata inconferenza, a monte, della eccepita prescrizione per estinzione.
4.2. In ordine alla contestata sussistenza dei costituti anche soggettivi dell'ipotesi di reato in questione, la motivazione sottesa alla decisione gravata non merita censure perché priva di vizi logici, puntuale rispetto alle emergenze acquisite oltre che conforme alle indicazioni di principio rese da questa Corte in relazione alla detta fattispecie incriminatrice, con particolare riguardo al tema della sostenuta, dalla difesa, impossibilità oggettiva di onorare l'obbligo contributivo gravante sull'imputato.
Del resto, il ricorso sul punto non si confronta con lo sviluppo argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata ma si limita, genericamente, a richiamare le decisioni di segno contrario evocate a sostegno del primo motivo: censura, questa, in sé indifferente una volta disattesi i profili pregiudiziali rassegnati in precedenza-, oltre che generica, perché manca di puntualizzare emergenze in fatto, parimenti acquisite anche nel presente processo, apprezzate negli altri giudizi e pretermesse dalla Corte del merito, destinate a destrutturare la valutazione resa a sostegno della ritenuta responsabilità (non potendo neppure trovare applicazione la regola di cui all'art. 238 bis cod. proc. pen. alla luce della indimostrata o neppure addotta irrevocabilità delle citate statuizioni).
4.3. Infine, la durata dell'inadempimento, protrattosi per più anni, rende evidente la serialità delle condotte a giudizio quale fattore coerentemente ritenuto ostativo all'applicazione dell'art 131 bis cod. pen., in ragione di quanto previsto dal quarto comma della citata disposizione. Da qui la conferma della responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 570 citato.
5. Quanto alla minaccia, il ricorso è fondato con riguardo alla eccepita estinzione per prescrizione, maturata in data 12 febbraio 2023 e dunque dopo la decisione di primo grado ma prima della sentenza di appello. Aspetto, questo, che vizia, in parte qua, la decisione gravata e ne legittima l'annullamento senza rinvio anche quando l'eccepita estinzione per prescrizione costituisca l'unica censura proposta dal ricorso e dunque anche a fronte di impugnazioni altrimenti inammissibili (SU, n. 12602 del 17/12/2015, dep 2016, Ricci, Rv. 266819), come nel caso a mano.
6. Ciò, tuttavia, limitatamente agli effetti penali determinati da tale capo, che andranno dunque espunti dalla pena irrogata dai giudici del merito. Di contro, la presenza delle statuizioni civili legate anche alla minaccia proferita nei confronti della ex moglie del ricorrente impone anche una verifica, sotto questo versante, della decisione resa dai giudici del merito, malgrado l'intervenuta estinzione del reato. In parte qua, il rilievo proposto dal ricorso è inammissibile perché generico: vero è che la sentenza gravata non risponde al rilievo prospettato in appello dalla difesa su tale capo;
ma è altrettanto vero che il ricorrente non poteva limitarsi a denunziare tale vuoto argomentativo, dovendo piuttosto soffermarsi sul tenore del motivo pretermesso e sulla sua rilevanza rispetto alle valutazioni di segno opposto rese dalla decisione di primo grado nel cristallizzare la responsabilità di PE RE anche per tale fatto di reato.
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Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b), perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso nel resto, confermando le statuizioni civili. Così è deciso, 26/01/2026
Il Consigliere estensore BENEDETTO PATERNO' RADDUSA враче
Il Presidente MASSIMO RICCIARELLI
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 27 FEB 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIQ
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Cseppina Cirimele