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Sentenza 21 maggio 2026
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2026, n. 18413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18413 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EV IM (alias IC NE) (cui: 019sarq) nata in (CROAZIA) il 19/01/1974 avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN AS;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto, del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro ha rideterminato la pena inflitta a IM EV per il reato di cui all’art. 495, terzo comma, n. 2, cod. pen., previa riduzione per il riconosciuto diritto dell’imputata di accedere al rito abbreviato, facoltà non esercitata in primo grado stante la non conoscenza del processo a suo carico. 2. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la pena inflitta alla ricorrente si sarebbe estinta per decorso del tempo ai sensi dell’art. 172 cod. pen. in data 24 giugno 2018 e poiché la Corte di appello, nell’affermare che la pena non si sarebbe estinta poiché il termine decorrerebbe dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, e Penale Sent. Sez. 5 Num. 18413 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 25/02/2026 2 2 l’originaria sentenza non sarebbe più definitiva a seguito dell’intervento della remissione in termini, avrebbe omesso di considerare che la pena sarebbe stata già estinta ancor prima che l’istanza di rimessine in termini fosse proposta. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena, poiché la Corte di appello si sarebbe conformata alla determinazione effettuata dal primo Giudice, affermandone la non riducibilità in quanto pari al minimo edittale, omettendo tuttavia di valutare la possibilità di correggere la proporzionalità della pena irrogata mediante l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche o di ulteriori benefici di legge. 2.3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato contestato all’imputata e quelli commessi nel medesimo periodo, giudicati con le altre sentenze indicate, poiché la Corte non avrebbe ravvisato indici esteriori circa la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, ma avrebbe ritenuto che le condanne rappresenterebbero una generica inclinazione delinquenziale. Tali motivazioni non si soffermerebbero in alcun modo sulla fondatezza o meno dell’istanza. 2.4. Il quarto motivo censura vizio di motivazione in relazione alle conclusioni della Procura Generale, che chiedevano emettersi declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato, poiché la Corte avrebbe omesso di valutare tali conclusioni e motivare sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Il primo motivo è manifestamente infondato. Ai sensi dell’art. 172, comma 4, cod. pen., il termine previsto per l’estinzione delle pene decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile. Tale non può essere, evidentemente, quella inflitta dalla sentenza del Tribunale di Pesaro, appellata dall’imputata per effetto dell’accoglimento dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare, presentata dal suo difensore e procuratore speciale. La restituzione nel termine per impugnare “riapre” i termini per l’impugnazione che, una volta ritualmente formalizzata, come avvenuto nel caso di specie, travolge il precedente giudicato. Di recente, condivisibile giurisprudenza di legittimità si è infatti pronunciata nel senso che, in tema di prescrizione della pena, qualora l'imputato sia stato rimesso in termini per impugnare la sentenza di condanna, il termine per l'estinzione della sanzione inflitta inizia a decorrere solo dopo l'esaurimento dei successivi giudizi di impugnazione, perché solo all'esito di questi la decisione diviene irrevocabile, ed è a tale data che fa riferimento l'art. 172 cod. pen. per individuare il momento iniziale del periodo di tempo necessario per determinare l'effetto estintivo (Sez.5, n. 29331 del 26/06/2025, D., Rv. 288506). 3 3 2.Il secondo motivo è geneticamente inammissibile e, in ogni caso, generico e manifestamente infondato. Per un verso, con l’atto di gravame non è stata formulata richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche o di “benefici di legge”, ma soltanto di riduzione della pena irrogata;
di tal che, il motivo di ricorso che ne censura, sotto il profilo motivazionale, il mancato riconoscimento si rivela ab origine inammissibile, perché non dedotto con i motivi di appello, ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. Per altro verso, la doglianza è a-specifica e totalmente infondata, perché non si confronta con gli enunciati della decisione impugnata, che ha congruamente affrontato il tema del trattamento sanzionatorio (pag.7), vuoi in relazione alla inaccoglibilità della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche «stante lo stile di vita delinquenziale dell’imputata, come risultante dai numerosissimi precedenti del casellario giudiziario, il cui modus operandi era quello di crearsi “alias” sempre diversi per eludere la legge»; vuoi a riguardo della dosimetria della pena, contenuta nei minimi assoluti di legge. 3. Anche il terzo motivo non sfugge ad una critica di intima genericità. Premesso che l’accertamento del requisito dell’unicità del disegno criminoso rappresenta giudizio di fatto, di competenza del giudice di merito o del giudice dell’esecuzione (sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, D’Andrea, Rv. 275222; sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, [...], Rv. 254006), mette conto rammentare che, sul tema dell’applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute ribadendo un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il riconoscimento della continuazione in executivis - non diversamente che nel processo di cognizione, sede che ne occupa e nella quale possono essere traslate le medesime riflessioni - deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori — quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di situazioni occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (sez. U n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074). D’altro canto, l'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull’interessato, quando questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione o 4 4 prospettato la questione in sede di giudizio di cognizione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti;
e ancora, Sez. 7, ord. n. 5305 del 16/12/2008, D’Amato, Rv. 242476; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, [...], Rv. 247356; Sez.3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451); e, nel caso in esame, tale onere non è stato assolto, dal momento che la ragione di ricorso si riduce a nota di generico dissenso dalle argomentazioni della sentenza impugnata, che si è appropriatamente ed insindacabilmente espressa sull’istanza difensiva (pag.8), pervenendo ad un apprezzamento di insussistenza del necessario requisito della programmazione unitaria dei reati, ricondotti, di contro, a semplice manifestazione di radicata indole al crimine. 4.Il quarto motivo, che parrebbe vagamente invocare una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato. L’imputata è stata restituita nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado a mente del testo dell’art. 175 comma 2 cod. proc. pen. vigente all’epoca della definizione del procedimento penale, ovvero alla data del 24 giugno 2008, quando la relativa sentenza è divenuta formalmente irrevocabile (Sez. U. n. 36848 del 17/07/2014, [...], Rv.259992); pertanto, si applica il disposto del comma 8 della disposizione medesima, che prevedeva che, in caso di concessione della restituzione nel termine ai sensi del comma 2 “non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale […] e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione”. La Corte territoriale ha correttamente trattato il relativo aspetto, ed ha osservato che tra la data della notificazione della sentenza contumaciale, il 22 maggio 2008 e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che ha concesso la rimessione in termini, ovvero il 19 aprile 2024, la decorrenza del termine di prescrizione è rimasta congelata e, di conseguenza, alla data della sentenza di secondo grado e, in ogni caso – aggiunge il collegio - alla data odierna, il termine di prescrizione del reato non risulta spirato. 5.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 5 5
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25/02/2026 Il consigliere estensore Il Presidente AN AS RA OS NA CO
udita la relazione svolta dal Consigliere AN AS;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto, del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro ha rideterminato la pena inflitta a IM EV per il reato di cui all’art. 495, terzo comma, n. 2, cod. pen., previa riduzione per il riconosciuto diritto dell’imputata di accedere al rito abbreviato, facoltà non esercitata in primo grado stante la non conoscenza del processo a suo carico. 2. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la pena inflitta alla ricorrente si sarebbe estinta per decorso del tempo ai sensi dell’art. 172 cod. pen. in data 24 giugno 2018 e poiché la Corte di appello, nell’affermare che la pena non si sarebbe estinta poiché il termine decorrerebbe dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, e Penale Sent. Sez. 5 Num. 18413 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 25/02/2026 2 2 l’originaria sentenza non sarebbe più definitiva a seguito dell’intervento della remissione in termini, avrebbe omesso di considerare che la pena sarebbe stata già estinta ancor prima che l’istanza di rimessine in termini fosse proposta. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena, poiché la Corte di appello si sarebbe conformata alla determinazione effettuata dal primo Giudice, affermandone la non riducibilità in quanto pari al minimo edittale, omettendo tuttavia di valutare la possibilità di correggere la proporzionalità della pena irrogata mediante l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche o di ulteriori benefici di legge. 2.3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato contestato all’imputata e quelli commessi nel medesimo periodo, giudicati con le altre sentenze indicate, poiché la Corte non avrebbe ravvisato indici esteriori circa la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, ma avrebbe ritenuto che le condanne rappresenterebbero una generica inclinazione delinquenziale. Tali motivazioni non si soffermerebbero in alcun modo sulla fondatezza o meno dell’istanza. 2.4. Il quarto motivo censura vizio di motivazione in relazione alle conclusioni della Procura Generale, che chiedevano emettersi declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato, poiché la Corte avrebbe omesso di valutare tali conclusioni e motivare sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Il primo motivo è manifestamente infondato. Ai sensi dell’art. 172, comma 4, cod. pen., il termine previsto per l’estinzione delle pene decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile. Tale non può essere, evidentemente, quella inflitta dalla sentenza del Tribunale di Pesaro, appellata dall’imputata per effetto dell’accoglimento dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare, presentata dal suo difensore e procuratore speciale. La restituzione nel termine per impugnare “riapre” i termini per l’impugnazione che, una volta ritualmente formalizzata, come avvenuto nel caso di specie, travolge il precedente giudicato. Di recente, condivisibile giurisprudenza di legittimità si è infatti pronunciata nel senso che, in tema di prescrizione della pena, qualora l'imputato sia stato rimesso in termini per impugnare la sentenza di condanna, il termine per l'estinzione della sanzione inflitta inizia a decorrere solo dopo l'esaurimento dei successivi giudizi di impugnazione, perché solo all'esito di questi la decisione diviene irrevocabile, ed è a tale data che fa riferimento l'art. 172 cod. pen. per individuare il momento iniziale del periodo di tempo necessario per determinare l'effetto estintivo (Sez.5, n. 29331 del 26/06/2025, D., Rv. 288506). 3 3 2.Il secondo motivo è geneticamente inammissibile e, in ogni caso, generico e manifestamente infondato. Per un verso, con l’atto di gravame non è stata formulata richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche o di “benefici di legge”, ma soltanto di riduzione della pena irrogata;
di tal che, il motivo di ricorso che ne censura, sotto il profilo motivazionale, il mancato riconoscimento si rivela ab origine inammissibile, perché non dedotto con i motivi di appello, ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. Per altro verso, la doglianza è a-specifica e totalmente infondata, perché non si confronta con gli enunciati della decisione impugnata, che ha congruamente affrontato il tema del trattamento sanzionatorio (pag.7), vuoi in relazione alla inaccoglibilità della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche «stante lo stile di vita delinquenziale dell’imputata, come risultante dai numerosissimi precedenti del casellario giudiziario, il cui modus operandi era quello di crearsi “alias” sempre diversi per eludere la legge»; vuoi a riguardo della dosimetria della pena, contenuta nei minimi assoluti di legge. 3. Anche il terzo motivo non sfugge ad una critica di intima genericità. Premesso che l’accertamento del requisito dell’unicità del disegno criminoso rappresenta giudizio di fatto, di competenza del giudice di merito o del giudice dell’esecuzione (sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, D’Andrea, Rv. 275222; sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, [...], Rv. 254006), mette conto rammentare che, sul tema dell’applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute ribadendo un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il riconoscimento della continuazione in executivis - non diversamente che nel processo di cognizione, sede che ne occupa e nella quale possono essere traslate le medesime riflessioni - deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori — quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di situazioni occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (sez. U n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074). D’altro canto, l'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull’interessato, quando questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione o 4 4 prospettato la questione in sede di giudizio di cognizione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti;
e ancora, Sez. 7, ord. n. 5305 del 16/12/2008, D’Amato, Rv. 242476; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, [...], Rv. 247356; Sez.3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451); e, nel caso in esame, tale onere non è stato assolto, dal momento che la ragione di ricorso si riduce a nota di generico dissenso dalle argomentazioni della sentenza impugnata, che si è appropriatamente ed insindacabilmente espressa sull’istanza difensiva (pag.8), pervenendo ad un apprezzamento di insussistenza del necessario requisito della programmazione unitaria dei reati, ricondotti, di contro, a semplice manifestazione di radicata indole al crimine. 4.Il quarto motivo, che parrebbe vagamente invocare una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato. L’imputata è stata restituita nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado a mente del testo dell’art. 175 comma 2 cod. proc. pen. vigente all’epoca della definizione del procedimento penale, ovvero alla data del 24 giugno 2008, quando la relativa sentenza è divenuta formalmente irrevocabile (Sez. U. n. 36848 del 17/07/2014, [...], Rv.259992); pertanto, si applica il disposto del comma 8 della disposizione medesima, che prevedeva che, in caso di concessione della restituzione nel termine ai sensi del comma 2 “non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale […] e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione”. La Corte territoriale ha correttamente trattato il relativo aspetto, ed ha osservato che tra la data della notificazione della sentenza contumaciale, il 22 maggio 2008 e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che ha concesso la rimessione in termini, ovvero il 19 aprile 2024, la decorrenza del termine di prescrizione è rimasta congelata e, di conseguenza, alla data della sentenza di secondo grado e, in ogni caso – aggiunge il collegio - alla data odierna, il termine di prescrizione del reato non risulta spirato. 5.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 5 5
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25/02/2026 Il consigliere estensore Il Presidente AN AS RA OS NA CO