Sentenza 1 luglio 2005
Massime • 1
Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza riportato due condanne a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di "abolitio criminis" va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.
Commentario • 1
- 1. Quante volte il giudice può sospendere la pena?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2005, n. 44281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44281 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 01/07/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1569
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 000117/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC VA, N. IL 30/04/1974;
avverso SENTENZA del 16/07/2004 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentito il P.G. Dott. VENEZIANO Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30/03/2000 il tribunale di Lanciano dichiarava SC VA colpevole del reato di cui all'art. 483 c.p. (per avere falsamente dichiarato ai carabinieri della Stazione di Casoli, che lo avevano fermato alla guida dell'autovettura Fiat Uno tg. AL 259 EY e che avevano redatto verbale delle operazioni svolte, di avere dimenticato la patente di guida a casa, mentre, in realtà, il documento gli era stato ritirato, in Selva di Alfino il 15/02/1998) e, per l'effetto, condannava il medesimo SC alla pena di mesi due di reclusione.
La corte d'appello dell'Aquila, con sentenza del 16/07/2004, in parziale riforma della suaccennata sentenza del tribunale di Lanciano, concesse le attenuanti generiche, riduceva la pena a mesi uno e giorni dieci di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Avverso la menzionata sentenza della corte d'appello dell'Aquila lo SC proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: 1) violazione della legge penale (art. 42 c.p.) e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del dolo;
2) violazione della legge penale (art. 163 c.p.) e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
3) vizio di motivazione con riferimento al diniego della sostituzione della pena detentiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo ed il terzo motivo sono infondati.
In ordine alla sussistenza del dolo del reato de quo la corte territoriale ha argomentato correttamente che l'asserita dimenticanza, da parte dell'imputato, del provvedimento di ritiro della patente era indimostrata e, comunque, in contrasto con il principio dell'art. 5 c.p., rispetto al quale non avrebbe potuto invocarsi l'inevitabilità dell'ignoranza.
Per quanto concerne il diniego della sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, la corte territoriale ha giustificato tale diniego con motivazione sintetica, ma congrua, che richiama i precedenti dell'imputato. Il secondo motivo è, invece, fondato.
Invero, il reato (circolazione abusiva con veicolo durante il periodo di sospensione della patente di guida), in relazione al quale, con la sentenza di condanna del 05/06/1998, era stata concessa, per la seconda volta, allo SC la sospensione condizionale della pena, è stato depenalizzato.
In proposito, questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire che il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso, in cui - come nella specie - l'imputato abbia in precedenza riportato due condanne, a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di abolitio criminis deve essere ricompresso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio (Cass. Sez. 4^, 02/03/2004, Campolo). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio alla corte d'appello di Roma per nuovo esame sul punto. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio alla corte d'appello di Roma per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 1 luglio 2005. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005