Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3488
CASS
Sentenza 7 marzo 2003

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La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, secondo comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inapplicabilità della norma indicata nel caso di detrazione sulla pensione di reversibilità, a titolo di recupero, della indennità di disoccupazione indebitamente erogata al coniuge deceduto della pensionata.)

Commentario1

  • 1Sentenza Tribunale di Ragusa - sezione distaccata di Vittoria n. 75/04 del 20.4.2004
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 8 luglio 2004

    Sentenza Tribunale di Ragusa – sezione distaccata di Vittoria n. 75/04 del 20.4.2004, emessa a seguito di un'opposizione all'esecuzione, affronta la questione della natura previdenziale del trattamento speciale di disoccupazione agricola, risolvendola in senso positivo, alla luce della normativa istitutiva dello stesso e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, e giunge alla conclusione della pignorabilità delle relative somme esclusivamente nei limiti stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 4.12.2002. *** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA – SEZIONE DISTACCATA DI VITTORIA Il Tribunale in composizione monocratica nella …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3488
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3488
Data del deposito : 7 marzo 2003

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