Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, secondo comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inapplicabilità della norma indicata nel caso di detrazione sulla pensione di reversibilità, a titolo di recupero, della indennità di disoccupazione indebitamente erogata al coniuge deceduto della pensionata.)
Commentario • 1
- 1. Sentenza Tribunale di Ragusa - sezione distaccata di Vittoria n. 75/04 del 20.4.2004Redazione · https://www.diritto.it/ · 8 luglio 2004
Sentenza Tribunale di Ragusa – sezione distaccata di Vittoria n. 75/04 del 20.4.2004, emessa a seguito di un'opposizione all'esecuzione, affronta la questione della natura previdenziale del trattamento speciale di disoccupazione agricola, risolvendola in senso positivo, alla luce della normativa istitutiva dello stesso e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, e giunge alla conclusione della pignorabilità delle relative somme esclusivamente nei limiti stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 4.12.2002. *** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA – SEZIONE DISTACCATA DI VITTORIA Il Tribunale in composizione monocratica nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH UI, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE CABIBBO, giusta delega in atti, e da ultimo domicil. d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 384/00 del Tribunale di AVEZZANO, depositata il 20/06/00 - R.G.N. 676/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 giugno 2000 il Tribunale di Avezzano confermava la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 2S aprile 1998, con cui era stata accolta la domanda proposta da NC GI per ottenere la restituzione di quanto le era stato detratto dall'Inps sulla pensione di reversibilità a titolo di recupero dell'indennità di disoccupazione, che era stata indebitamente erogata al coniuge deceduto Di ZI AL. Il Tribunale, premesso che si trattava di indebito pensionistico, determinatosi perché al Di ZI, titolare dell'assegno ordinario di invalidità, era stato erogato, per il periodo dal 18.2.86 al 30.4.91, il trattamento speciale disoccupazione senza tenere conto del divieto di cumulo tra i due trattamenti disposto dall'art. 10 della legge n. 887 del 1984, affermava che andavano applicate le disposizioni cui all'art. 1 commi 260 e seguenti della legge n. 662 del 1996, per cui ne escludeva la ripetibilità, sia per il mancato superamento della soglia reddituale prevista dalla legge, sia perché richiesto non nei confronti di un beneficiario, ma nei confronti dell'erede. Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. La pensionata ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ., dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dell'art. 1 commi
260 e seguenti legge n. 662 del 1996, per avere il Tribunale attribuito natura pensionistica all'indebito per cui è causa;
mentre le somme non dovute si riferivano al pagamento dell'indennità di disoccupazione speciale, erogato al dante causa della ricorrente ancorché titolare di assegno ordinario di invalidità. Il ricorso merita accoglimento.
Nella specie non è in discussione la sussistenza dell'indebito da parte del coniuge della ricorrente, ma la sua ripetibilità nei confronti della moglie avente causa. Invero le disposizioni speciali sulla irripetibilità dell'indebito vigenti in relazione ai crediti dell'Inps, che derogano al principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ., si riferiscono tutte a prestazioni pensionistiche, in tutto o in parte non dovute, ovvero a trattamenti di famiglia. Lo dispongono espressamente tutte le norme che, nel corso del tempo, hanno vanamente disciplinato la materia, ossia sia l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, sia l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, sia la norma da applicare nella specie, ossia l'art. 1 commi da 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996 n. 662. La giurisprudenza ha peraltro avuto modo di affermare (Cass. 22 giugno 1999 n. 6338) che la disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52 secondo comma della legge n. 88 del 1989, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale. Nello stesso senso Cass. n. 10696 del 13 ottobre 1995.
La sentenza impugnata che non si è attenuta a detto principio va quindi cassata e, non essendovi accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della pretesa fatta valere dalla signora NC. Nulla per le spese dell'intero giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla NC con il ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003