Sentenza 10 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/12/2002, n. 17572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17572 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
ее 62504 1.7372 /02 1 c REPU BLICA TALIA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Imposta di registro: cessione di azienda;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avviamento;
computo SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: R.G. N. 22283/98 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente Dott. Enrico PAPA Cons, relatore Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron. 41302 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Rep. Ud. 15.5.2002 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI C. SAZIONE SENTENZA 1 CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 22283 R.G. 1998, proposto 62504 da COLORIFICIO FARP S.r.l., FARP S.n.c., PREVIATO STEFANO, LL RENATO, PREVIATO RINO, FORTIN UBER, FORTIN FRANCO, la prima in persona del legale rappresentante Previato TE, che agisce anche in proprio, la seconda, in persona del legale rappresentante Anguillari Renato, che agisce anche in proprio, ed, i restanti, in proprio e quali soci della FARP S.n.c.; tutti, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Sergio RAMPULLA e Bruno PORCU POREN, domiciliatario in Roma alla via Augusto Aubry 2;
- ricorrenti -
contro 2115 1 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 23 giugno 1998, depositata col n. 110/27/98 il 1° ottobre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 15 maggio 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Porcu Poren per i ricorrenti;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. TE RÒ, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La FARP S.n.c. di Rovigo, con scrittura privata del 25 gennaio 1994, cedette la propria azienda al Colorificio FARP S.r.l., per il corrispettivo di lire 912.056.000, di cui 500.000.000 per avviamento commerciale. L'Ufficio del Registro di Rovigo elevò tale ultima posta a lire 1.820.616.000, computando il reddito medio dichiarato negli ultimi tre anni, depurandolo di una quota pari al 20% del capitale investito e di analoga frazione per remunerazione del rischio, con susseguente capitalizzazione sulla base di un tasso del 10%. Impugnarono (separatamente) i contribuenti, deducendo la nullità dell'accertamento per mancanza di motivazione e ritenendo arbitrario nel merito il criterio di computo adottato. Le impugnative (riunite) vennero, sulla resistenza dell'ufficio impositore, parzialmente accolte 2 dalla Commissione Tributaria Provinciale, che determinò il valore dell'avviamento in lire 1.040.652.000. Pronunziando sui gravami contrapposti, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha, con la sentenza precisata in epigrafe, parzialmente accolto quello dei contribuenti, riducendo la posta in contestazione a lire 1.019.090.000. Superata la pregiudiziale censura riguardante la nullità dell'accertamento, il giudice del merito ha aderito al conteggio delle parti private "sia con riferimento ai tassi di remunerazione del capitale utilizzati sia con riferimento alla individuazione del patrimonio netto". Ha confermato invece il criterio di capitalizzazione secondo il tasso dell'interesse legale, ritenendo i diversi criteri, proposti dai contribuenti, "eccessivamente arbitrari e non legati a dati reali ed oggettivi". Per la cassazione ricorrono, con tre mezzi, le due Società ed, anche in proprio, i soci della cedente ed il legale rappresentante della cessionaria. Motivi della decisione Denunziano i ricorrenti, sotto il seguente triplice profilo, il vizio della motivazione: 1) il giudice 'a quo' ha omesso ogni considerazione in ordine alla nullità dell'avviso di accertamento, rilevata col ricorso introduttivo, riproposta in appello e ribadita in questa sede, espressamente richiamando le precedenti argomentazioni, ed insistendo sull'impiego di 'mere clausole di stile', senza alcun riscontro con le peculiarità della fattispecie concreta;
3 2) la capitalizzazione del profitto, ai fini del computo del valore dell'avviamento, è avvenuta in maniera ingiustificata, secondo il saggio dell'interesse legale (all'epoca, del 10%), che, idoneo a remunerare le obbligazioni pecuniarie, non si mostra adatto per la capitalizzazione di un reddito aziendale: al riguardo “è indubbiamente adeguata l'applicazione di un tasso che tenga conto del costo del denaro nel mercato e del tasso di rendimento degli investimenti in titoli e maggiori tale tasso di un certo numero di punti, in funzione del rischio che caratterizza l'impresa" (misura individuata tra il 22% ed il 26%); 3) l'ufficio impositore aveva fatto riferimento al "tasso di rischio pari al tasso medio di rendimento sul mercato degli investimenti", onde la decisione impugnata, richiamandosi al tasso legale in assenza di appello incidentale dell'ufficio stesso sul punto, risulta, "oltre che insufficientemente motivata, anche pronunciata 'ultra petita , per essersi riferita ad un tasso diverso da quello prospettato dalle parti. L'Amministrazione finanziaria oppone: a) l'infondatezza della prima censura, alla stregua dei dati emergenti dalla sentenza e delle prospettazioni contrapposte, da cui si evince che l'atto impositivo conteneva gli elementi idonei a consentire ai contribuenti una adeguata difesa;
b) l'inammissibilità della seconda critica, fondata sulla rilevanza di un 'tasso di rischio', non ricollegabile ad alcuna disposizione ed impropriamente invocato, in relazione ad un apprezzamento di fatto;
c) l'inattendibilità della terza doglianza, posto che il giudice 'a quo' ha risolto il contrasto sul criterio di stima, dall'ufficio impositore rapportato al rendimento medio generale, e dai contribuenti ragguagliato ad un indeterminato rendimento nel settore dell'industria. Il ricorso si rivela infondato. Con riguardo alla prima censura, si premette che, pur se nella sentenza impugnata la pregiudiziale questione di nullità dell'atto impositivo per carenza di motivazione non è stata oggetto di espresso esame, da essa i termini delle prospettazioni contrapposte emergono nondimeno con evidenza tale da mostrare la ragione stessa del rigetto implicito della doglianza. Tutto ciò già consente di ritenere che l'avviso di accertamento enunciasse con sufficiente chiarezza i parametri cui l'ufficio si era attenuto nel procedere alla rettifica, e, simmetricamente, che, a fronte dei dati offerti, i contribuenti siano stati posti in grado, fin dall'origine, di esperire le loro difese. In aggiunta, deve considerarsi come i ricorrenti, nel riproporre la questione sotto il profilo della omessa motivazione, non abbiano - attraverso l'onnicomprensivo e generico "riferimento alle argomentazioni svolte" nei gradi di merito e la mera assertiva dell'impiego di "clausole di stile” da parte dell'ufficio - assolto l'onere di specificare un qualche elemento da cui poter desumere - tanto più, nel delineato contesto - il carattere di decisività della denunziata omissione. Venendo ai restanti motivi, si premette che il contrasto fra le parti attiene ormai soltanto al criterio di capitalizzazione del "valore di puro profitto" - computato, quest'ultimo, secondo il metodo proposto dai contribuenti Il giudice del merito ha ritenuto di attenersi al tasso d'interesse legale, per essere "eccessivamente arbitrari e non collegati a dati reali ed oggettivi" i più elevati saggi sollecitati dai contribuenti, in ragione del rischio connaturato alla attività imprenditoriale. La critica, formulata sul punto attraverso il secondo mezzo, si rivela infondata, quando si consideri che la tesi delle parti private è stata dal giudice del merito disattesa secondo rilievi immuni da errori logici e giuridici. La scelta di un parametro di valutazione obiettivo, del resto, viene ancora in questa sede indubbiata mediante rilievi astratti e generici, affermandosi la necessità di maggiorazione del tasso legale "in funzione del rischio che caratterizza l'impresa e che è più o meno elevato a seconda dei molti fattori interni ed esterni all'impresa..." (ricorso, p. 5). Non sfuggirà al riguardo il carattere sostanzialmente di merito della doglianza, che non soltanto non puntualizza i dati in questa direttiva sottoposti al giudice 'a quo' - il quale, addirittura, ne ha escluso la concretezza -, ma, per converso, mostra di non valutare l'eventuale incidenza del fattore di rischio del quale si discute nella stessa determinazione di base del ricordato 'valore di puro profitto'. E così va superato l'ultimo motivo, col quale, ancora in chiave di vizio della motivazione, si deduce in realtà una extrapetizione, fatta consistere nella indebita introduzione - quale criterio di capitalizzazione - del tasso legale, laddove persino l'ufficio si era 6 riferito ad un 'tasso di rischio', pur se erroneamente ragguagliato al rendimento medio dei capitali. Proprio gli enunciati concreti termini del dibattito fra le parti impongono di considerare il contrasto in effetti incentrato non sulla incidenza del fattore di rischio, ma sulle modalità (ed, in relazione a quanto più sopra rilevato, sui momenti) del relativo computo: onde, sulla diversa base prospettata dai contribuenti, il parametro di capitalizzazione appare ancorato al tasso legale in virtù della - già considerata - scelta del giudice del merito e non in contrapposizione logico-giuridica ad un 'tasso di rischio', ontologicamente diverso. Ne deriva, per ogni verso, il rigetto del ricorso. Nella natura delle questioni trattate si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2002. II Cons. estensore Il Presidente Enrico Papa - Bruno Saccucci - бишо ассис م شد IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 10 DIC. 2002.Oggi. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio