Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11105
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Sentenza 26 luglio 2002

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L'indennità "una tantum", aggiuntiva rispetto al t.f.r., prevista dall'art. 6 secondo comma, della legge regionale siciliana n.27 del 1984 in favore dei dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano, indennità che costituisce una anticipazione di quella relativa al prepensionamento erogata nelle ipotesi di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro, con trattamento a carico del Fondo di cui all'art. 13, lett. A), della legge regionale siciliana n.42 del 1975, ha, come l'indennità di prepensionamento, natura assistenziale e non retributiva, in quanto sostituisce il reddito di lavoro nel periodo in cui le prestazioni lavorative non vengono rese, e pertanto anche ad essa si applica il termine di prescrizione decennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11105
    Data del deposito : 26 luglio 2002

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