Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
L'indennità "una tantum", aggiuntiva rispetto al t.f.r., prevista dall'art. 6 secondo comma, della legge regionale siciliana n.27 del 1984 in favore dei dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano, indennità che costituisce una anticipazione di quella relativa al prepensionamento erogata nelle ipotesi di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro, con trattamento a carico del Fondo di cui all'art. 13, lett. A), della legge regionale siciliana n.42 del 1975, ha, come l'indennità di prepensionamento, natura assistenziale e non retributiva, in quanto sostituisce il reddito di lavoro nel periodo in cui le prestazioni lavorative non vengono rese, e pertanto anche ad essa si applica il termine di prescrizione decennale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11105 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ENTE MINERARIO SICILIANO
In liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t., dott. CE Lala, rapp.to e difeso dagli avv.ti Michele Pellitteri e Marcello Furitano, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Tibullo, n. 10, come da separate procure speciali in atti,
- ricorrente -
contro
UR AR OS
quale erede di NT BO, rapp.ta e difesa dall'avv. Alfonso Mongiovi, con il quale elett.te domicilia in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
e contro
EL GN - EL SA - EL NN AR - EL RA - EL RN, tutti quali ulteriori eredi di EL IB, nei confronti dei quali è stato integrato il contraddittorio come da ordinanza del 06 novembre 2001,
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 00794/98 del 01/15.10.1998, R.G. n. 01175/97, notificata il 06 febbraio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi l'avv. Marcello Furitano, anche in virtù di delega dell'avv. Michele Pellittieri, per l'Ente IN SI;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 973/97 del 03 giugno - 15 luglio 1997 il Pretore di Agrigento, in accoglimento della domanda proposta da BO NT contro l'Ente IN SI (in appresso solo Ente), dichiarava il diritto del NT alla riliquidazione della indennità "una tantum" comprensiva della percentuale dell'80% del compenso per il lavoro supplementare e relativa maggiorazione, percepito nel mese di gennaio 1985, ed al pagamento degli arretrati, e condannava lo stesso Ente alle relative somme dovute, oltre accessori.
Il Tribunale di Agrigento, in riforma della sentenza pretorile, precisava in aggiunta soltanto le modalità di computo degli interessi, e confermava nel resto l'appellata sentenza;
spese del grado a carico dell'Ente per la metà, compensate per l'altra metà. Osservava il Tribunale: l'indennità cd. "una tantuid' di cui all'art. 6 della legge regionale Sicilia n. 42 del 1975 costituiva un intervento assistenziale, destinato a sopperire ai bisogni dei lavoratori minerari licenziati al raggiungimento del cinquantesimo anno di età, fino a nuova occupazione o età pensionabile;
essa, per tale natura, non era assoggettabile al termine di prescrizione quinquennale ma solo a quello generale decennale;
correttamente Pretore aveva incluso nella base di computo della detta indennità il compenso per lavoro supplementare, tenuto conto dell'accertata continuità della relativa prestazione, in applicazione di consolidato principio, in tema, della giurisprudenza di legittimità. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'Ente con unico motivo di censura, articolato in più profili.
RA RI OS, quale erede di NT BO, si è costituita con controricorso.
NT AZ, AN, AN RI, CE e AR, nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio come da ordinanza del 6 novembre 2001, essendo essi coeredi di RA RI OS, non si sono costituiti.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso l'Ente IN SI denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della legge Regione Sicilia n. 42 del 1975, 6, comma 2, della legge Regione Sicilia 09 maggio 1974, n. 27, 2934, 2935, 2948, n. 5, c.c., 12 disp.
prel. c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della qualificazione come prestazione di assistenza sociale ed obbligazione pubblica della indennità "una tantum", il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la indennità "una tantum" introdotta con l'art. 6, secondo comma, della legge regionale Sicilia 09 maggio 1984, n. 27, in quanto "alternativa" a quella istituita con l'art. 6 della legge regionale Sicilia n. 42 del 1975 - quest'ultima pacificamente con finalità di ammortizzatore sociale e funzione assistenziale - e dalla stessa legge n. 27/84 espressamente qualificata "aggiuntiva al trattamento di fine rapporto lavoro", aveva evidente natura di credito di lavoro;
come tale, esso era assoggettato alla prescrizione quinquennale con termine a quo nella data di cessazione del rapporto (01.02.1985), undici anni prima della proposta domanda (25.09.1996), e otto anni prima della delibera n. 182 del 1993, che, fra l'altro per espressa previsione, non poteva, pertanto, interrompere un termine di prescrizione già decorso;
il superamento della interpretazione letterale da parte dei giudici di merito costituiva violazione dei principi ermeneutici di cui all'art. 12 della disposizioni sulla legge in generale;
la premessa del Tribunale, riferita alla indennità mensile di prepensionamento 80% di cui all'art. 6 della legge regionale Sicilia n. 42 del 1975, e la giurisprudenza di legittimità dallo stesso richiamata sulla detta indennità, infirmava di assoluta illogicità e irrazionalità la decisione, riferita, invece, alla diversa indennità "una tantum" di cui all'art. 6, secondo comma, della legge regionale Sicilia n. 27 del 1984.
Il ricorso è infondato.
Ancora una volta è in discussione la natura della indennità in questione, essendo essa presupposto della residua questione di prescrizione del diritto azionato di riliquidazione della indennità cd. una tantum, comprensiva anche dell'80% del compenso per lavoro supplementare e relativa maggiorazione percepito nel mese di gennaio 1985, e di condanna dell'Ente convenuto al pagamento degli arretrati e relativi accessori.
La tesi in proposito sostenuta dall'Ente, ai fini dell'applicabilità della prescrizione quinquennale - quest'ultima negata da entrambe le sentenze di merito, essendo il termine decennale non ancora decorso alla data della proposta domanda per effetto della interruzione intervenuta a seguito del riconoscimento del detto diritto con la delibera del Commissario Straordinario n. 182 del 1993 del 30 dicembre 1993 - si basa sulla interpretazione letterale della disposizione di cui alla legge regionale Sicilia 9 maggio 1984, n. 27. Quest'ultima espressamente prevedeva che "...in alternativa a quanto previsto dal precedente comma, il personale ivi indicato può chiedere la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con la corresponsione di una indennità una tantum aggiuntiva al trattamento di fine rapporto...". Secondo l'Ente ricorrente la detta legge, nell'introdurre la indennità una tantum pari al 50% del trattamento di prepensionamento sopra indicato, calcolato al mese precedente alla risoluzione del rapporto, quest'ultimo istituito con legge regionale Sicilia n. 42 del 1975 (art. 6), avrebbe espressamente previsto un bonus, che, per essere contemporaneamente alternativo ad essa e aggiuntivo del trattamento di fine rapporto, sarebbe stato espressamente connotato della natura di quest'ultimo. La tesi, già disattesa da questa Corte (Cass. 08 novembre 1995, n. 11625) con argomentazioni che in questa sede si condividono senza riserve, non può essere ragionevolmente accettata e non trova neanche un minimo riscontro nelle invocate espressioni delle disposizioni legislative.
È pacifico che la indennità una tantum in questione altro non è che una anticipazione di quella di prepensionamento introdotta con la legge regionale Sicilia n. 42/75 per la ipotesi di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro, ed è altrettanto pacifico (Cass. 23 agosto 1990, n. 0 8562, Cass. 30 gennaio 1991, n. 00 898, Cass. 18 ottobre 1291, n. 11030, Cass. 16 marzo 1993, n. 11161, Cass. 17 novembre 1997, n. 11398, Cass. 19 dicembre 1997, n. 12874), e, peraltro, espressamente ammesso dallo stesso Ente IN, che quest'ultima ha natura di ammortizzatore sociale, meramente assistenziale e non anche retributivo, essendo esso, diretta al sostentamento del lavoratore, con contemporaneo aumento della posizione contributiva, nella misura di quella volontaria a carico del medesimo Fondo che eroga la indennità, fino alla maturazione della pensione. Tali premesse, già per logica conseguenza, essendo l'una indennità direttamente derivante dall'altra (la indennità una tantum è parametrata,
quantitativamente e in ovvia percentuale, sulla residua durata della indennità di pensionamento, si compone delle sue medesime voci, ivi compresa la prevista contribuzione volontaria, è a carico del stesso Fondo regionale, è, come la prima, svincolata dall'effettivo stato di disoccupazione, ed è solo riconnessa ai requisiti di una certa età del richiedente e alla maturazione di una certa posizione assicurativa), depongono per la medesima natura assistenziale. Orbene, è vero che la legge regionale n. 27/84 citata, si esprime nel senso della alternatività fra le due indennità e definisce l'una tantum aggiuntiva al trattamento di fine rapportd, e tuttavia non possono ritenersi tali espressioni indicative di una volontà legislativa di sostanziale modifica della sua natura, riconnessa, come si è rilevato, a ben più probanti elementi. Ed invero. Il concetto di alternatività è in re ipsa,
proponendosi l'una come anticipazione dell'altra attraverso una mera operazione aritmetica, il che ovviamente esclude il concetto di una possibile loro compatibilità, che non troverebbe neanche, peraltro, una qualsiasi possibile diversa giustificazione. Quanto alla espressione "in aggiunta al trattamento di fine rapporto", essa trova spiegazione piuttosto come termine temporale di pagamento, nel senso che, a domanda, e in occasione del prepensionamento, la detta indennità trova come termine di erogazione il medesimo, di cui al trattamento di fine rapporto, perché, altrimenti, l'espressione non avrebbe alcun significato ove tale domanda, come pure è possibile (ai sensi dell'art. 7 della legge regionale Sicilia n. 5 del 1999) fosse presentata già in corso di prepensionamento, ed ovviamente per il periodo residuo fino alla data 'del definitivo pensionamento. Conclusivamente, anche la indennita' una tantum incontra il limite prescrizionale decennale al pari di quella di prepensionamento, alla quale ultima si applica quello quinquennale in caso di intervenuta liquidazione dei ratei (Cass. n. 12874/97 citata), il tutto in termini con l'orientamento giurisprudenziale in tema di prescrizione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Tale termine decennale, come si è detto, risulta interrotto, per effetto del riconoscimento del diritto azionato, con la delibera del Commissario Straordinario n. 182 del 1993 del 30 dicembre 1993. Il ricorso, pertanto, va rigettato: per il principio della soccombenza, l'Ente ricorrente va condannato al rimborso in favore di RA RI OS delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;
non vanno regolate le medesime spese quanto agli intimati coeredi della RA, per assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna l'Ente IN SI al rimborso in favore di RA RI OS delle spese del giudizio di cassazione in euro 16,74, oltre a euro 2.000,00 per onorari di avvocato, e dichiara non doversi provvedere in ordine alle medesime spese quanto agli altri intimati.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002