Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 363
CASS
Sentenza 21 gennaio 1999

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Il delitto di appropriazione indebita consiste nella semplice interversione del titolo del possesso da parte di chi, a qualsiasi titolo, detenga danaro o cosa mobile altrui. Non sussistono quindi gli estremi del reato di cui all'art. 646 cod. pen., bensì quelli della truffa, allorché l'amministratore di una società di capitali si impossessi del denaro appartenente alla stessa attraverso una serie di passaggi contabili, di atti e di convenzioni, volti , non solo ad assicurarsi il frutto del reato, ma a fare apparire regolari i trasferimenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 363
    Data del deposito : 21 gennaio 1999

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