Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
Il delitto di appropriazione indebita consiste nella semplice interversione del titolo del possesso da parte di chi, a qualsiasi titolo, detenga danaro o cosa mobile altrui. Non sussistono quindi gli estremi del reato di cui all'art. 646 cod. pen., bensì quelli della truffa, allorché l'amministratore di una società di capitali si impossessi del denaro appartenente alla stessa attraverso una serie di passaggi contabili, di atti e di convenzioni, volti , non solo ad assicurarsi il frutto del reato, ma a fare apparire regolari i trasferimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PP Consoli Presidente del 21.01.1999
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N.363
3. " IU FE " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N.36875/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
OS SA nato a [...] il [...].
Avverso ordinanza tribunale di Milano del 06.07.198. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. N. Cicchetti udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. G. Turone che ha concluso per il rigetto del ricorso
Non è comparso il difensore del ricorrente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata ordinanza confermava il decreto di sequestro preventivo - sulle quote della società "AR srl" di Bergamo - emesso dal gip presso il tribunale di Milano il 03.06.1999 nei confronti di OS SA, in procedimento a carico di OS PP indagato per i reati di falso in bilancia ed appropriazione indebita. Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1)Violazione di norme penali e vizio di motivazione in relazione al "fumus commessi delicti" ed al rapporto di falso in bilancio ed appropriazione indebita, contestati non al ricorrente ma all'amministratore della "AR srl".
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza. La complessa vicenda secondo la ricostruzione riportata nell'ordinanza impugnata e nel provvedimento cautelare, sarebbe connessa al fallimento della società "RO" di OS AR (dichiarata nel 1985) che partecipava per il 52% al capitale della "AR srl".
Nel corso della procedura si arrivava a "ridefinire" l'assetto- societario con la distribuzione delle quote - nella misura del 50% ciascuno - tra PR AR e OS SA (rispettivamente moglie e figlia dell'indagato OS PP, amministratore della "AR srl").
Si sottolinea, nell'impugnata ordinanza, l'interesse della curatela del fallimento RO a fare chiarezza in tale modifica della compagine societaria, siccome l'originaria quota del 52 % (rappresentante, del resto, la partecipazione in un grosso complesso immobiliare sito in La Maddalena e condotto in locazione dal governo USA) faceva parte dell'attivo nella procedura concorsule. Vengono poi individuate specifiche anomalie contabili nei bilanci della "AR srl" per gli anni 1993/1997, che a loro volta troverebbero correlativi riscontri in accertamenti contabili a carico della "Edilfabi srl".
Quest'ultima, amministrata dallo stesso OS PP, sarebbe stata costituita al precipuo scopo di assumere dalla "AR srl" l'appalto della manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare ed operare, così, un travaso di liquidità dalla "AR srl" alla "Edilfabi srl", per confluire, poi, in fondi occulti o riserve personali dell'amministratore OS PP. In definitiva, attraverso la non corretta tenuta delle scritture contabili di entrambe le società (AR srl e Edilfabi srl) e le ritenute falsità in bilancio, l'indagato avrebbe distratto attività sociali;
onde la contestazione di appropriazione indebita sempre ai danni della AR srl.
Premesso che il ricorso ex art. 325 c.p.p. è ammesso solo per "violazione di legge", occorre rilevare che nella specie esso è in buona parte inammissibile poiché insiste nella valutazione delle risultanze indiziarie,, indicate nell'impugnata ordinanza e nel provvedimento cautelare mediante una contestazione tecnica non Consentita in questa sede.
È possibile, tuttavia, enucleare alcune considerazioni, che attengono essenzialmente alla configurazione astratta del reato di appropriazione indebita ed alla pertinenza delle cose sequestrate ai reati contestati.
Per quanto attiene al primo punto, la "distrazione" che viene configurata come "appropriazione indebita" da parte dell'indagato, sarebbe avvenuta secondo la difesa ad opera del OS, nella sua qualità di amministratore dell'Edilfabi e non della AR srl. Una tale considerazione assume rilevanza molto relativa, nella misura in cui la tesi accusatoria considera la vicenda in una visione globale che vede come attore principale comunque OS PP. È vero, invece, che proprio la lettura unitaria della complessa vicenda esclude che sia configurabile il reato di appropriazione indebita, nella misura in cui l'agente è dovuto ricorrere ad una lunga serie di attività irregolari e, secondo la prospettazione d'accusa, ai falsi in bilancio per realizzare l'appropriazione indebita.
Il reato ex art.646 c.p. punisce il fatto di chiunque "si appropria" di danaro o cosa immobile altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.
Consiste, dunque, nella semplice "interversione" del titolo del possesso, cioè - nella specie - ipotizzarsi unicamente in relazione all'uso personale di danaro posseduto nella qualità di amministratore della società.
La vicenda è configurata nell'accusa con modalità consumative ben più complesse, basti pensare agli artifici del contratto di appalto tra le due società AR srl ed Edilfabi srl, con le particolari clausole volte a "distrarre" il danaro, o anche ad espedienti contabili, fatture inesistenti ed a bilanci della AR srl ritenuti infedeli.
Non sussistono, pertanto, gli estremi dell'appropriazione indebita bensì quelli della truffa allorché l'impossessamento del danaro appartenente ad una società di capitali avvenga attraverso una serie di passaggi, artifizi contabili e/o convezioni volte non solo ad assicurarsi il frutto del reato ma a fare apparire come regolare il trasferimento alla persona fisica dell'amministratore. Quanto poi al rapporto pertinenziale, è necessario fare chiarezza nell'individuazione del nesso tra reato di falsità in bilancio e quote societarie della "AR srl" sequestrate.
Nessun nesso è ravvisabile tra i reati ipotizzati nella specie (bilanci anni 1993/1996) e quote societarie.
L'accusa, invero, sembra tesa a dimostrare che il comportamento dell'indagato abbia comportato un danno alla "AR srl", entità distinta - siccome società di capitali a personalità giuridica - dalle persone degli amministratori.
La distribuzione delle partecipazioni sociali non assume alcuna rilevanza, in rapporto alla condotta contestata all'indagato nella misura in cui non è neppure prospettato che da quella possa essere derivata l'illegittimità delle operazioni il che hanno portato all'attuale distribuzione delle quote di "AR srl". Coerentemente il ricorrente pone in rilievo il fattore temporale quando pone il quesito di "come possa essere fondata un'ipotesi accusatoria che vorrebbe le quote, acquisite dall'indagato negli anni 1987 e 1989, acquisite appunto sulla base di falsi bilanci per gli anni 1993-1994-1995-1996, quindi successivi di parecchi anni" In realtà va precisato che non si tratta di "fondatezza" di una ipotesi accusatoria (salvo quanto più sopra precisato in ordine alla qualificazione dei fatti configurati come appropriazione poiché l'impugnata ordinanza motiva compiutamente sul "fumus commissi delicti" che costituisce tutto quanto può essere sottoposto al vaglio in sede di riesame di un provvedimento di sequestra preventivo per ciò che attiene al fatto.
Ugualmente, però, si coglie il punto debole del provvedimento impugnato che concerne come si è detto il "nesso pertinenziale", sulla cui esistenza è possibile il vaglia di legittimità dell'impugnata ordinanza come era necessario un approfondimento da parte del giudice di riesame.
Questi, infatti, afferma genericamente ed apoditticamente (pag. 5)- come "tale sistematica alterazione dei dati contabili ... abbia consentito l'estromissione del fallimento", quando - in mancanza di una congrua motivazione che dia contezza del nesso pertinenziale sopra sottolineato - l'interesse della procedura concorsuale RO avrebbe potuto giustificare il sequestro delle quote di "AR srl" solo nell'ambito delle indagini (cui nell'impugnata ordinanza si fa solo un rapido cenno) circa l'irregolarità delle manovre che avrebbero tolto alla società fallita la partecipazione di maggioranza.
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al tribunale di Milano per nuovo esame.
P. T. M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio, il 21 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999