Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
A seguito della riforma sanitaria attuata con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'INPS è subentrato a tutti i precedenti Enti mutualistici nella gestione dell'assicurazione malattia, sicché ad esso è demandata la riscossione del relativo contributo già spettante agli Enti o alle gestioni soppresse; ne' l'obbligo del versamento dei contributi di malattia (e di maternità) all'INPS viene meno per il fatto che il rapporto del personale di un ente (nella specie Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l'Educazione Professionale, la cui natura pubblica o privata è indifferente ai fini dell'obbligo di versamento dei contributi in questione all'INPS) fosse assoggettato all'iscrizione presso l'ENPDEP (e ora all'INPDAP), giacché tale iscrizione non comprendeva e non comprende anche la contribuzione residua, quale il contributo di malattia e di maternità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10042 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
E.P.C.P.E.P. ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE & L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato GAETANO VENETO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FRONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1632/99 del Tribunale di BARI, depositata il 23/09/99 R.G.N. 230/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16 aprile 1996 L'Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l'Educazione Professionale adiva il Pretore del lavoro di Bari, per ottenere l'accertamento del suo assoggettamento al regime previdenziale EP per le prestazioni di malattia e maternità e per l'effetto la declaratoria di non essere tenuto al versamento dei contributi chiesti dall'Inps al medesimo titolo con la nota del 14 gennaio 1993.
Costituitosi l'Inps, il Pretore, con sentenza del 15 ottobre 1997, accoglieva la domanda e sull'appello dell'Istituto soccombente, la statuizione veniva riformata dal locale Tribunale, che con sentenza del 23 settembre 1999, rigettava la pretesa dell'Ente Pugliese. Il Tribunale rigettava preliminarmente l'eccezione proposta da quest'ultimo di violazione del divieto dello ius novorum in appello per la diversità di posizione difensiva assunta dall'Inps in primo grado;
rilevava infatti il Tribunale che l'Inps si era limitato a richiamare la normativa applicabile, ossia la legge n. 70 del 1975, per sostenere la natura privata dell'Ente, ed aveva poi invocato il nuovo assetto statutario adottato nel 1980, producendo la relativa delibera.
Nel merito il Tribunale affermava che l'appellato doveva essere considerato quale "ente di pubblica utilità", quale tertium genus tra le categorie del pubblico e del privato, essendosi definito, con la delibera del 9 giugno 1980 "persona giuridica di diritto privato" ed aveva affermato la propria autonomia patrimoniale, pur avendo confermato le originarie finalità istituzionali;
inoltre la legge n. 70 del 1975, aveva disposto che per gli enti già esistenti, che non fossero espressamente dichiarati necessari con apposito decreto, veniva a cessare qualsiasi contribuzione, ordinaria e straordinaria, a carico del bilancio dello Stato, nonché qualsiasi facoltà impositiva;
pertanto, affermava il Tribunale, tali enti non erano stati soppressi, ma erano sopravvissuti come semplici persone giuridiche private, soggette quindi al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.
Avverso detta sentenza l'Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l'Educazione Professionale propone ricorso affidato a tre motivi. Resiste l'Inps con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia difetto di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 345 novellato e 437 cod. proc. civ., per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di violazione da parte dell'Inps dello ius novorum, sottolineando che in primo grado l'Inps si era limitato al riconoscimento che "la prestazione non è dovuta, come da nota della sede dell'istituto del 18.9.96".
Il motivo è infondato.
Ed infatti il riferimento alla "prestazione", operato dall'Inps nella memoria di costituzione in primo grado, essendo incoerente con la pretesa fatta valere, che atteneva alla diversa questione dell'obbligo contributivo, lungi dal manifestare acquiescenza, si palesava chiaramente come frutto di errore;
e d'altra parte nelle conclusioni l'Istituto chiedeva inequivocabilmente il rigetto della domanda.
Con il secondo motivo si denunzia ancora difetto di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione della legge 21.12.1978 n. 845 e della legge della regione Puglia 17.10.78 n. 54, giacché la natura pubblica dell'Ente Pugliese, che in assenza di designazione espressa dovrebbe ricavarsi dalle finalità istituzionali, sarebbe comprovata dalla sua istituzione ad opera del RD del 29 luglio 1925 per dare incremento alla istruzione elementare e professionale (da esplicare anche con corsi per handicappati, detenuti ecc), con sovvenzioni statali e sottoposizione alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione;
inoltre dallo statuto emergerebbe, oltre ai suddetti elementi, anche l'assenza di una organizzazione di tipo imprenditoriale. Il Tribunale non avrebbe considerato che le attività statutarie realizzano un servizio di interesse pubblico, come comprovato anche dalle legge regionale indicata che aveva sancito la libertà di esercizio dell'attività di formazione professionale ed il suo affidamento ad enti senza fini di lucro;
il Tribunale non avrebbe neppure considerato che i corsi di formazione, completamente gratuiti, nonché i costi del personale erano integralmente a carico della Regione, con obbligo di rendiconto;
ne' avrebbe tenuto conto della iscrizione del personale all'EP ai sensi dell'art. 7 del Dlcps del 31.10.1947 n. 1304, ente da cui i dipendenti riceverebbero le indennità di malattia ed infortunio, senza alcun onere a carico dell'Inps.
Con il terzo motivo si denunzia difetto di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione della legge n. 70 del 1975, perché questa dovrebbe riferirsi non agli enti già costituiti, ma solo a quelli costituiti dopo la sua entrata in vigore. Il Tribunale non avrebbe poi considerato che esso ente aveva proposto un'apposita azione di accertamento sull'obbligo contributivo, stante il rifiuto dell'Inps di corrispondere l'indennità di malattia ad una sua dipendente.
Il secondo ed il terzo motivo, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, non meritano accoglimento. Invero, alla luce della normativa vigente, la soluzione della questione proposta prescinde dall'accertamento della natura pubblica ovvero privata dell'ente ricorrente, giacché anche la natura pubblica non esimerebbe dall'obbligo contributivo per cui è causa, ed in tal senso - ex art. 384 ultimo comma cod. proc. civ. - va corretta la motivazione del Tribunale di Bari.
Va premesso che l'indennità economica di malattia, prevista dal DLCPS 31 ottobre 1947 n. 1304, era a carico dell'Inam per alcuni dipendenti di aziende private, mentre per i dipendenti dagli enti di diritto pubblico era a carico dell'EP, a cui i medesimi erano iscritti ai fini di tutte le altre assicurazioni (Cfr. art. 7 del citato DLCPS).
A seguito della soppressione della gestione della assicurazione malattie operante presso l'EP (come presso altri enti, ossia Enpas, Inadel e Enpals ecc, ex DL 8 luglio 1974 n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386, nonché ai sensi della legge 29 giugno 1977 n. 349) l'art. 74 della legge 23 dicembre 1978 n233 ha disposto che "A decorrere dal primo gennaio 1980 ... ... l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate da enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ... è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale che terrà apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni è devoluta all'Inps...". Pertanto l'INPS subentra a tutti i precedenti enti mutualistici nella gestione dell'assicurazione di malattia, sicché ad esso è demandata la riscossione del relativo contributo già spettante agli enti o alle gestioni soppresse.
Ossia, intervenuta la c.d. riforma sanitaria con la citata legge n. 833 del 1978, le prestazioni economiche di malattia e maternità sono ora erogate dall'INPS, cui è devoluta la quota parte dei contributi di legge (cfr. nello stesso senso Cass. 5 agosto 1999 n. 8443, 29 dicembre 1993 n. 12904, 23 giugno 1989 n. 3011, 6 giugno 1986 n. 3042). Non ha quindi alcuna rilevanza, per quanto attiene la questione in esame, l'asserita natura pubblica dell'ente ricorrente, ne' il fatto che il rapporto del personale sia assoggettato all'iscrizione presso l'EP (ora INPDAP ex lege 30 giugno 1994 n. 479), giacché detta iscrizione non comprende anche la contribuzione residua, quale appunto il contributo di malattia e di maternità. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 15,09, oltre duemilacinquecento euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2002