Sentenza 19 dicembre 2013
Massime • 1
Sussiste il conflitto improprio di competenza - rientrante nella previsione del "caso analogo" di cui all'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. - quando due giudici della esecuzione ricusano, contemporaneamente, di provvedere sulla medesima richiesta di condono e la cognizione del procedimento spetta al giudice che ebbe a deliberare la sentenza divenuta irrevocabile per ultima alla data della presentazione della richiesta di condono, essendo irrilevante la sopravvenienza, nelle more di ulteriori condanne irrevocabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2013, n. 5734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5734 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/12/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 4176
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 39788/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE RAVENNA;
nei confronti di:
TRIBULANE BOLOGNA;
con l'ordinanza n. 188/2013 TRIBUNALE di RAVENNA, del 17/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito, altresì, in camera di consiglio il Pubblico Ministero, in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la declaratoria della insussistenza del conflitto.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con decreto del 14 marzo 2013 il Presidente del Tribunale ordinario di Bologna, in relazione alla richiesta del Pubblico Ministero, 23 novembre 2007 (depositata il 28 novembre 2007), di dichiarare condonata la pena inflitta alla condannata GU AT, giusta sentenza di quel Tribunale, 6 novembre 2000, ha disposto "la trasmissione degli atti per competenza" al Tribunale di Ravenna.
2. - Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione mono-cratica, giusta ordinanza del 17 settembre 2013, ha resistito alla investitura e ha sollevato conflitto negativo improprio di competenza, deducendo che spetta provvedere, quale giudice della esecuzione, al Tribunale ordinario di Bologna, quale giudice che ha deliberato il provvedimento, divenuto irrevocabile per ultimo, da identificarsi proprio nella sentenza in parola, confermata dalla Corte di appello con sentenza del 7 ottobre 2005, passata in giudicato F8 dicembre 2005.
3. - Il conflitto negativo, improprio di competenza è ammissibile in rito.
Infatti entrambi i giudici della esecuzione ricusano contemporaneamente di provvedere sulla medesima richiesta di condono a favore della GU.
E tanto integra la previsione del "caso analogo" contemplato dall'art. 28 c.p.p., comma 2. Tanto considerato, il conflitto deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza funzionale del Tribunale di Bologna. Per vero alla data della presentazione della richiesta di condono, la quale cristallizza la determinazione della competenza, rendendo irrilevante la sopravvenienza, nelle more della decisione, di ulteriori condanne irrevocabili (Sez. 1^ n. 2151/2012 del 20/12/2011 - dep. 19/01/201, Casorio in conflitto comp. Tribunale Pescara e Tribunale Napoli, non massimata), la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (alla stregua di quanto risulta dal certificato penale in atti) era proprio quella del Tribunale di Bologna del 6 novembre 2000, divenuta irrevocabile l'8 dicembre 2005. Conseguono la declaratoria della competenza del Tribunale ordinario di Bologna e la trasmissione degli atti a quell'ufficio.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014