Sentenza 20 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7923 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
ee 65424 ее Oggetto ESENTE DA N ISTRAZIONE IVA. AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Accertamento induttivo N. 131 TAB. ALL. B N. 5 della Guardia di MATERIA Finanza. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 07-92 3/03 ŞEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Presidente Dott. Bruno R.G.N.14764/99 Dott. Massimo Consigliere Oddo Cron. 17375 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Rep. Consigliere Dott. Francesco A. Genovese Ud. 2/12/02 Dott. Achille Meloncelli Consigliere ha pronunciato la seguente: for. て SE N TENZA sul ricorso proposto da: Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege - ricorrente
contro
Ditta Carabo di Cellai Giuliano, in persona del titolare Cellai Giuliano - intima to TributariaCommissione della avversO la sentenza 41.2.98, depositata il della Toscana n. Regionale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE • 4388 r 1 65424 23.5.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/12/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'ufficio IVA di Arezzo, in base a processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza in data 2.2.1990, notificò avviso di rettifica relativo al 1987 alla ditta Carabo di Cellai Giuliano, con cui contestò una evasione d'imposta pari a Lire 8.067.000 per vendita di capi d'abbigliamento senza fattura e presentazione della dichiarazione IVA annuale con dati inesatti. La commissione tributaria di primo grado di Arezzo, con sentenza depositata il 26.9.1991, accolse il ricorso del contribuente, avendo ritenuto non attendibili metodi d'indagine utilizzati dalla polizia tributaria. L'appello proposto dall'ufficio avverso tale decisione fu poi rigettato, con analoga motivazione, dalla commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 23.5.1998. Il ministero delle finanze ricorre per cassazione 2 avversO tale sentenza, formulando un solo motivo. Non resiste l'intimata ditta Carabo di Cellai Giuliano. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame 1'amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 54, D. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 2729 c.C., nonché omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia, in relazione all'articolo 360, 1°co., nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che l'accertamento erariale è fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, diversamente da quanto ritenuto dai giudici tributari, e che la decisione impugnata è carente ed intrinseca- contraddittoria laddove, pur riconoscendomente la correttezza degli accertamenti della guardia di finan- za, ritiene inattendibile l'esito delle indagini, senza peraltro motivare tale conclusione. La censura è fondata e merita accoglimento. La motivazione della decisione impugnata è, sotto un primo aspetto, illogica e gravemente contraddittoria;
sotto un altro aspetto, omessa. Afferma, infatti, il giudice a quo che "i militari operanti hanno ricostruito l'effettivo volume di affari del contribuente partendo da un dato certo, gli acquisti" (s'intende, acquisti di materie prime); poi, 3 8 "stimand> un consumo medio [di materie prime, n.d.r.] per capo sono giunti ad un ipotetico volume di vendite" (rectius, di prodotti destinati alla vendita). La commissione giudica tale criterio "corretto in via teorica", ma privo di riscontri documentali e di del contribuente concordanza con le dichiarazioni (testualmente: "Tale modus operandi se corretto in via teorica va supportato da una esatta ricostruzione docu- mentale ed il risultato ottenuto raffrontato con quanto dichiarato dal contribuente"); ammette, quindi, che presumibilmente, discrasie ("divergenze") - limitate siano ammissibili, ma fra dati teorici e reali conclude comunque nel senso che i risultati ottenuti dalla guardia di finanza non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'evasione, anche perché infi- ciati da errori materiali (non indicati in sentenza). L'assunto iniziale, attestante la correttezza del metodo di raffronto fra materie prime acquistate e capi prodotti, utilizzato dalla polizia tributaria, in aperta contraddizione con la notazione successiva, iattinente alla mancanza di supporto documentale: metodi teorici (induttivi), infatti, si utilizzano, in conformità a quanto disposto dalla legge (art. 54 cit.), quando mancano i riscontri obbiettivi, documen- pertanto, non è logicamentetali о di altro genere;
esigibile la convalida dei risultati ottenuti con metodo induttivo mediante la documentazione che, in ipotesi, manca o è carente. Inoltre, è obbiettivamente incomprensibile l'afferma- zione secondo la quale i risultati delle indagini dovevano essere raffrontati "con quanto dichiarato dal contribuente". Tale espressione, se interpretata nel senso più ovvio, cioè di contestazione che ha dato priva diorigine alla presente controversia, significato pratico;
se interpretata nel senso che il risultato dell'indagine induttiva doveva ottenere, per essere attendibile, 1'accordo del contribuente, è in contrasto con le disposizioni di legge in materia, che non subordinano la procedura di accertamento e rettifica all'approvazione dell'interessato. L'inconciliabilità logica e l'obbiettiva incertezza interpretativa (oscurità) degli argomenti esposti in questa parte della motivazione, la rendono tipicamente perplessa (Cass. nn. 6567/1997, 2731/1997, 6974/1995, 10568/1994). Per altro verso, e cioè dove afferma che i risultati delle indagini sono inficiati da errori, e comunque insufficienti а provare l'evasione, la motivazione limitata com' è ad affermazioni indimo- inesistente, strate. 5 Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alla denunziata violazione di legge, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Toscana, che si uniformerà ai principi legali di corretta interpretazione e motivazione delle presunzioni (articoli 54, D. P. R. n. e giudicherà anche in ordine alle 633/1972 e 2729 c.c.) spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Toscana. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile- tributaria, il 2 dicembre 2002. Il consigliere est. Куриные Мулт Il presidente ши DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Oggi. 20 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 6