Sentenza 10 gennaio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5007 del 16https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 16/02/2022, (ud. 11/11/2021, dep. 16/02/2022), n.5007 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente – Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere – Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere – Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere – Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8192/2015 R.G. proposto da: Costacurta S.p.A. Vico, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mainardi, elettivamente domiciliata in Roma alla piazza della Croce Rossa n. 2, presso l'avv. Riccardo Troiano; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2001, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
00 2 7 4 / 0 1 * za der 19.10.2000 Oggetto: IRPEF e ILOR E N 998 R.G. N O 6 5 I 8 . 9 Z A 1 I N A / REPUBBLICA ITALIANA R - 4 R / A T B 6 S 2 T . I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . L U R L G . B E A P Его и 421 I . R . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D R B T L A A E T SEZIONE TRIBUTARIA D A D I 1 I 3 E S R 1 T I N E N E Composta dai sigg.ri Magistrati: . S T N I A A Presidente Dott. Alfio Finocchiaro M Dott. Enrico Papa Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Mario Cicala Richiesta copia studio Consigliere rel. dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. Eugenio Amari Consigliere per diritti L. 3000 Dott. Simonetta Sotgiu il 10 GEN. 2001 IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZZ TO, elett.te dom.to in Roma, via G. Pisanelli 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gigli del foro di Roma, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Paolo Rosa del foro di Trento, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria di 2° grado di Trento, + sezione 3, n. 38/98, dell'11.5/24.6.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.10.2000 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito, per l'Amministrazione finanziaria, l'avvocato generale dello Stato;
3 4 7 1 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Apice, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ► Generale dott. Umberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Fichiesta copia studio GIGLI cal Sig. A 3000 per diritti L. 23 GEN. 2001 IL CANCELLIERE QIA Svolgimento del processo 1. TO ZZ, titolare dell'omonima ditta esercente attività di “bar pasticceria", impugnava con distinti ricorsi gli avvisi di accertamento dell'Ufficio II.DD di Cles, che, per gli anni di riferimento '89 e '90, aveva proceduto alla rettifica in aumento del reddito d'impresa. Le censure mosse dal contribuente concernevano il recupero a tassazione di corrispettivi dall'Ufficio ritenuti non registrati e non dichiarati, nonché di spese di manutenzione che l'Ufficio aveva invece ritenuto incrementative e quindi deducibili in quote di ammortamento annuali. Riuniti i ricorsi, la Commissione tributaria di 1° grado di Trento, con sentenza del 7/18.11.1996, li accoglieva. Il giudice di prima istanza, dopo aver precisato che il contribuente gestiva tre conti correnti bancari, di cui uno soltanto relativo alla contabilità della ditta, riteneva che era stato provato che le somme versate sugli altri due conti correnti erano utili provenienti da precedenti esercizi, già accantonati a riserva a tassati;
in ordine alle spese oggetto di contestazione faceva propria la tesi del ricorrente secondo cui riguardavano lavori di manutenzione e non costi di beni strumentali. Proponeva appello l'Ufficio sostenendo che il contribuente non aveva offerto alcuna dimostrazione che le somme versate sui conti correnti personali fossero utili provenienti dai precedenti esercizi e quindi già tassate;
mentre doveva ritenersi certo che i versamenti bancari effettuati su tali conti correnti provenissero dall'attività di bar - pasticceria. I lavori per l'impianto del bancone del bar, l'arredo dello stesso bar, la piastrellatura del laboratorio, l'impermeabilizzazione del terrazzo, dovevano poi ritenersi spese incrementative di beni strumentali. La Commissione Tributaria di 2° grado di Trento, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello dell'Ufficio e condannava il contribuente al rimborso parziale delle spese processuali. Osservava il giudice di seconda istanza che l'assunto del contribuente secondo cui i versamenti da lui effettuati sui conti correnti bancari diversi da quello 3 relativo alla contabilità della ditta non riguardavano ricavi occultati ma utili provenienti da precedenti esercizi era smentita dal fatto che negli anni precedenti a quelli di riferimento i redditi dichiarati dal ZZ risultavano essere assolutamente insignificanti se non inesistenti, sicché non potevano avere determinato flussi di denaro di £ 35.118.000 nell'anno 1989 e di £ 31.950.000 nell'anno 1990. D'altra parte, si trattava di somme versate con periodicità, in contanti oppure in assegni, sui conti correnti personali, non giustificabili se non con la loro provenienza dall'attività svolta dal ZZ. Le spese per la piastrellatura del laboratorio, l'impianto del bancone del bar, il suo arredo, l'impermeabilizzazione del terrazzo etc. costituivano incrementi del costo di beni strumentali, come tali registrabili tra i cespiti ammortizzabili e deducibili per quote annuali.
2. Propone ricorso per cassazione il ZZ. L'Amministrazione finanziaria si é “costituita” in giudizio senza svolgere controdeduzioni scritte. Motivi della decisione 2.1. Con il 1° motivo del ricorso il ZZ denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 67, 6° e 7° comma, del d.p.r. 917/1986; nonché l'omessa motivazione in relazione all'art. nn. 3 e 5 c.p.c.. Deduce il contribuente che dalle fatture allegate risultava inequivocabilmente che le spese contestate riguardavano la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni strumentali, come tali deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili;
e che il costo unitario di ciascuno dei beni indicati nelle citate fatture non era superiore a £ 1.000.000 e pertanto era completamente deducibile, a norma dell'art. 67, 6° comma, T.U.I.R.. Osserva il Collegio che le spese che possono essere dedotte dall'imprenditore dal reddito complessivo, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 67, 7° comma, d.p.r. 22.12.1986 n. 917, sono quelle di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che dal bilancio non risultano imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono;
negli altri casi la spesa non viene dedotta come tale, ma comporta un aumento del valore del bene che trova riconoscimento fiscale sotto forma di ammortamento, perdita etc.. Il problema che si pone ai fini della deducibilità della spesa ai sensi del citato art. 67 settimo comma non é quindi quello prospettato dal ricorrente sulla natura incrementativa o meno della spesa medesima (circostanza che non può essere sindacata dall'Ufficio fiscale e che comunque implicherebbe una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità), ma quella della sua imputazione o meno in bilancio ( per le imprese individuali cfr. art. 2217, 2° comma, c.c.) ad incremento del bene cui si riferisce. Per quanto concerne l'altro profilo del 1° motivo, quello del costo unitario non superiore a 1 milione di lire dei beni indicati nelle fatture, si rileva che l'integrale deduzione della loro spesa (art. 67, 6° comma, T.U.I.R.) non é stata chiesta con il ricorso introduttivo;
la relativa domanda non poteva quindi essere proposta, a pena di inammissibilità, nel giudizio di appello.
2.2. Con il secondo e ultimo motivo il ZZ lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.; 75, 1° comma, T.U.I.R.; 115 c.p.c.; 1, comma 1°, d. lgs. 546/1992; in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Sostiene il contribuente di avere dimostrato nel giudizio di 1° grado, con l'esibizione della contabilità, che le somme riprese a tassazione provenivano da precedenti esercizi, già accantonate a riserva e tassate. Risultava in particolare dimostrata l'esistenza di utili netti nel 1985 di £ 20.193.855, nel 1986 di £ 14.614.529, nel 1987 di £ 13.427.344, nel 1988 di £ 19.283.703. La Commissione di 2° grado aveva poi omesso di valutare che le somme contestate come corrispettivi non dichiarati e versati sul conti correnti della Cassa Rurale e della Caritro, riguardavano in realtà operazioni relative a due mutui bancari concessi dai predetti istituti di credito. Anche tale motivo non merita accoglimento. 5 Rileva il Collegio che il ricorrente non deduce alcun vizio di motivazione ma solo una insussistente e non specificata violazione di legge. D'altra parte, le censure avanzate dal ricorrente riguardano accertamenti e apprezzamenti di fatto ai quali il giudice di merito è pervenuto, attraverso la valutazione delle prove, con motivazione adeguata ed esente da errori logici e giuridici, e quindi insindacabile in sede di legittimità ( si consideri, in particolare, quanto osservato dalla Commissione Regionale circa l'esistenza di versamenti su conti correnti personali del ZZ, ritenuti non riferibili, per i loro importi e la loro periodicità, ad utili di precedenti esercizi). Le deduzioni relative ad operazioni inerenti a due mutui bancari risultano esposte per la prima volta, peraltro in modo confuso e scarsamente comprensibile, nel ricorso per cassazione, oltre ad integrare anch'esse censure in fatto. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue, in base al criterio della soccombenza processuale, la condanna del ricorrente alle spese come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in lire 1.500.000 per onorari e lire 100.000 per spese, e quindi in complessive lire 1.600.000, oltre le spese prenotate a debito. Roma, 19.10.2000 COR Presidente Il Consigliere est. Alf s Ечива n a E g N TO IL CANCELLIERE C1 i O I Z A S Child Gley S RN SA W A C E . N 6 8 O 9 I 5 1 Z DEPOSITATO IN CANCELLERIA . / A 4 N / R 6 - Oggi TLCANCEEN 2001 T A 2 S I B I . R . R G . L E A P L . R RN SA T D A WO . U L A B E B D A D I T I R E A S 1 I T T N 3 R E N 1 S E E . I S T N A E A M