Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
La soppressione delle Casse marittime e l'istituzione dell'IPSEMA con attribuzione al medesimo dei compiti e delle funzioni già esercitate dalle Casse soppresse, a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 479 del 1994, danno luogo ad una successione a titolo universale, con conseguente applicazione dell'art. 299 cod. proc. Civ., in forza del quale, in caso di morte della persona fisica o di estinzione della persona giuridica intervenuta nelle more tra la notifica della citazione e la scadenza del termine in cancelleria, il processo è interrotto di diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA Presidente
Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere
Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere
Dott. Raffaele FOGLIA Cons. Rel.
Dott. Camillo FILADORO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI IC , elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo 28, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cabibbo che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
L'ISTITUTO di PREVIDENZA per il SETTORE MARITTIMO I.P. SE.MA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, via Zanardelli 20 presso lo studio dell'avv. Francesco Giuffrè rappresentato e difeso dagli avv.ti Formica Renato e De Gregori Lorenzo giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.579/96 del Tribunale di Genova depositata il 23/2/96 R.G. 503/94;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.12.98 dal Relatore Cons. Dott. Foglia Raffaele;
Udito l'avv. Cabibbo;
Udito l'avv. M. Farina per delega avv. De Gregori;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardi Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 18.3.1992 al Pretore del lavoro di Genova, NI IA conveniva in giudizio la Cassa Marittima EN (CMT) e la Cassa Marittima Meridionale (CMM), chiedendone la condanna, in via alternativa o in solido, alla costituzione - in proprio favore - della rendita per ipoacusia da rumore contratta nell'espletamento del suo lavoro quale marittimo su diverse navi.
Costituitosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio di entrambe le Casse convenute, il Pretore adito - espletata consulenza medico-legale d'ufficio - con sentenza del 2.2.1993, rigettava la domanda compensando le spese del giudizio. Proposto appello da parte dell'assicurato, e costituitosi l'IPSEMA subentrato alle due Casse convenute, in virtù dell'art.2 del dlgs. 30.6.1994, n. 479, il Tribunale di Genova, con sentenza depositata il 23.2.1996, dichiarava l'estinzione del processo. A tale risultato il Tribunale perveniva dopo aver, con ordinanza 4.7.1995, dichiarato interrotto il giudizio, considerato che le Casse Marittime appellate erano state soppresse nelle more tra la notifica dell'appello (17.2.1994) e la scadenza del termine per la costituzione in cancelleria (25.9.1994, essendo l'udienza di discussione fissata per il 6.10.1994) e che l'IPSEMA, subentrato alle stesse. non poteva ritenersi validamente costituito per difetto di potere di rappresentanza legale del vice Commissario F.Paganini che aveva rilasciato il mandato al difensore.
Osservava il Tribunale che, poiché la conoscenza da parte dell'appellante dell'atto interruttivo del processo v'era stata quanto meno dal 6.10.1994 (ossia dalla prima udienza successiva alla costituzione in giudizio dell'IPSEMA). il termine di sei mesi prescritto per la riassunzione dall'art. 305 c.p.c., era scaduto il 6.4.1995, laddove il ricorso in riassunzione risultava depositato il 22.9.1995.
Avverso detta sentenza l'assicurato ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste l'Istituto con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art.2 del dlgs n. 479/94, degli artt. 110, 299 e 305 c.p.c., nonché dei principi generali concernenti la successione tra enti pubblici (art. 360, n.3 c.p.c.) - il ricorrente rileva che la struttura organizzativa, le funzioni, la finalità ed i mezzi di dotazione delle Casse marittime soppresse sono confluiti senza soluzione di continuità nel nuovo Istituto, senza che ciò abbia determinato una vera e propria successione tra soggetti diversi. Risulta, quindi, impropria l'applicazione dell'art. 299 c.p.c. che presuppone, appunto, a) la diversità tra un soggetto che è venuto meno e quello che lo ha sostituito;
b) la necessità di portare a conoscenza di quest'ultimo l'esistenza della lite;
c) la necessità di una manifestazione di volontà del subentrante in merito alla difesa in giudizio, elementi tutti estranei alla fattispecie in esame.
Rileva inoltre il ricorrente che il procedimento di appello nelle controversie di lavoro presenta alcuni caratteri propri dei procedimenti ad impulso di ufficio in relazione ai quali le modificazioni dei soggetti sono ritenuti ininfluenti (cita Cass., n. 5458/94). Replica l'Istituto osservando che l'estinzione della persona giuridica pubblica soggiace processualmente alle stesse norme ed agli stessi principi validi per la morte della persona fisica e l'estinzione delle persone giuridiche private.
Il ricorso non è fondato.
Va premesso che, in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1 c.32 della legge 24.12.1993, n.5337, tendente alla soppressione di numerosi enti previdenziali. il primo comma dell'art.2 del dlgs n. 479/94. ha istituito l'IPSEMA. attribuendo al medesimo i compiti e le funzioni già esercitate dalle Casse Marittime (EN. Meridionale e Adriatica) ciascuna nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. Per effetto di tale intervento normativo, dal 16.8.1994 le tre Casse hanno cessato di esistere a tutti gli effetti, essendo stata esclusa dalla legge la fase intermedia di liquidazione, ed alle stesse è succeduto il nuovo ente.
Esattamente interpretando l'art. 2 del dlgs n. 479/94, quale fonte normativa di una successione a titolo universale (alla stessa stregua di quanto avvenuto con l'istituzione l'INPDAP, in sostituzione di altri numerosi enti previdenziali, quali l'INADEL:
cfr. Cass. s.u., 22.11.1996, n. 10328), il Tribunale, ha correttamente applicato l'art. 299 c.p.c. in forza del quale, in caso di morte della persona fisica o estinzione della persona giuridica intervenuta nelle more tra la notifica della citazione e la scadenza del termine per la costituzione in cancelleria, il processo è interrotto di diritto.
Improprio è il richiamo alla sent. n. 5458/94 di questa Corte che ha escluso l'applicabilità in via analogica al giudizio di cassazione - governato dall'impulso di ufficio - della disciplina del l'interruzione dettata dagli artt. 299 ss. c.p.c. Nell'occasione, invero, questa Corte ha statuito che il giudizio di cassazione già instaurato nel confronti di un ente soppresso (nella specie, l'INADEL), rimane insensibile all'evento - configurante una ipotesi di successione nel processo al sensi dell'art. 110 c.p.c. - costituito appunto dalla soppressione del medesimo Istituto e dalla successione ad esso dell'INPDAP. Senonché nel caso in esame l'interruzione è stata pronunziata nel giudizio di appello al quale non è possibile estendere il principio affermato dalla citata sentenza.
Sulla base di quanto precede, visto che nel termine di sei mesi dalla data in cui certamente le parti hanno avuto conoscenza dell'interruzione del processo - (data che il Tribunale ha fatto coincidere, al più tardi, con la data della prima udienza successiva alla costituzione del nuovo Istituto) - Il ricorrente ha provveduto alla riassunzione del processo., del tutto correttamente è stata dichiarata l'estinzione del giudizio, nel pieno rispetto dell'art.305 c.p.c., quale risultante dalla sentenza n. 159/71 della Corte
costituzionale. Quest'ultima, per l'appunto, dichiarò l'illegittimità costituzionale di detta norma nella parte in cui disponeva che il termine utile per la prosecuzione e per la riassunzione del processo interrotto al sensi dell'art. 300 c.p.c. nel caso di morte o perdita di capacità della parte costituita, decorreva dal provvedimento di interruzione anziché dalla data in cui le parti ne avessero avuto conoscenza).
La sentenza impugnata non merita le censure formulate nel ricorso il quale va, pertanto, respinto.
Stante la natura della controversia, in base all'art. 152 disp.att. c.p.c., non si fa luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22.12.1998
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999