Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2026, n. 15632
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Sentenza 21 maggio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità della sospensione del pagamento del prezzo

    La Corte ha ritenuto che la promissaria acquirente fosse stata informata dell'esistenza dei debiti scaduti prima della stipula del preliminare e non avesse dimostrato un pericolo concreto e attuale di evizione. La conoscenza del pericolo di rivendica da parte del creditore mutuante, se nota al momento del preliminare, preclude la sospensione del pagamento.

  • Rigettato
    Inadempimento della promittente venditrice

    La Corte ha escluso l'inadempimento della promittente venditrice, ritenendo che le rassicurazioni fornite sulla gestione del debito ipotecario e la disponibilità della banca a partecipare al rogito fossero sufficienti a scongiurare un pericolo concreto e attuale di evizione. L'inizio dell'esecuzione forzata solo successivamente ai termini contrattuali ha confermato l'infondatezza delle preoccupazioni della promissaria acquirente.

  • Rigettato
    Inadempimento di non scarsa importanza

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, rigettando la domanda di risoluzione poiché non sono stati provati i presupposti per la legittima sospensione del pagamento del prezzo e, di conseguenza, per la risoluzione del contratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2026, n. 15632
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15632
    Data del deposito : 21 maggio 2026

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