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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 14495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14495 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza DE 22/12/2025 DE Tribunale DE riesame di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere NC IG BR;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l’inammissibilità DE ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14495 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 10/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale DE riesame di Salerno, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di AN EN avverso il provvedimento DE Giudice per le indagini preliminari DE medesimo Tribunale in data 17 novembre 2025, confermando l'applicazione DEla custodia cautelare in carcere disposta nei confronti DE predetto in ordine ai DEitti di cui ai capi 1), 3) e 4) DEla rubrica. Quanto al capo 1), al ricorrente è contestato il DEitto di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per essersi associato con altri soggetti, in numero superiore a dieci, allo scopo di commettere più DEitti di cessione e traffico di sostanze stupefacenti DE tipo cocaina e crack, in un sodalizio capeggiato da NI IO — all'epoca ristretto agli arresti domiciliari — operante in Salerno e provincia dal settembre-ottobre 2022 con condotta perdurante. Al AN veniva attribuito il ruolo di partecipe nella veste di stabile fornitore di cocaina al gruppo. Al capo 3), è contestato il concorso, ai sensi degli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, nella cessione di un quantitativo di cocaina avvenuta il 18 marzo 2023 in San Mango Piemonte, in favore di LI ON, referente DE gruppo NI, con la partecipazione di NN SA e TT RO nelle funzioni, rispettivamente, di staffetta e corriere. Nel capo 4), è contestato il concorso nella detenzione e nel trasporto di kg 1,0449 di cocaina — da cui erano ricavabili circa 5.622 dosi — sequestrata il 12 aprile 2023 al corriere TT RO, arrestato in flagranza di reato, sostanza destinata al gruppo di NI per il successivo spaccio attraverso la rete di pusher al servizio DEl'organizzazione. Il Tribunale, nel confermare il provvedimento genetico, ha ricostruito anzitutto il quadro indiziario relativo ai reati-fine. Con riferimento al capo 3), ha valorizzato le intercettazioni telefoniche registrate nella mattina e nel pomeriggio DE 18 marzo 2023 tra il AN e LI ON, preordinate all'organizzazione DEl'incontro presso l'uscita autostradale di San Mango Piemonte, nonché il servizio di osservazione, controllo e pedinamento condotto dalla Polizia giudiziaria, che aveva consentito di monitorare il tragitto DEla autovettura Smart in uso al AN e al NN, seguita a breve distanza da una Fiat Panda, secondo la modalità DEla staffetta. La medesima dinamica risultava riscontrata dai dati DE sistema di lettura targhe S.C.N.T.T. e dai tabulati telefonici relativi all'utenza DE TT, dai quali emergeva la coincidenza degli spostamenti. Il Tribunale rilevava, inoltre, che dalle captazioni eseguite sulle utenze dei pusher DE gruppo risultava l'interruzione DEl'attività di spaccio fino al tardo 3 pomeriggio di quel 18 marzo, in ragione DEl'esaurimento DEle scorte, e la ripresa soltanto dopo l'avvenuta fornitura. I successivi incontri tra il LI e il AN, documentati dalla Polizia giudiziaria a Napoli in data 28 marzo 2023 e 4 aprile 2023, venivano interpretati come funzionali al pagamento rateale DE corrispettivo DEla fornitura. In relazione al capo 4), il Tribunale ha dato conto in modo dettagliato DEle fasi preparatorie e DEl'esecuzione DEl'approvvigionamento DE 12 aprile 2023. Le captazioni DE giorno precedente documentavano i contatti tra il AN e la convivente SO EP, che fungeva da intermediaria nelle comunicazioni con il LI, e l'organizzazione DE viaggio verso San Mango Piemonte. Il giorno dei fatti, il servizio di osservazione consentiva di accertare l'arrivo DE AN e DE NN a bordo DEla Smart, seguiti a breve distanza dalla Fiat Panda condotta dal TT, il quale trasportava la cocaina. L'intervento DEla Polizia giudiziaria portava al blocco DE veicolo e al sequestro DE panetto di stupefacente, con il conseguente arresto in flagranza DE TT. Il ruolo di EL IU e DEla SO quali centralinisti emergeva dalle captazioni telefoniche durante le fasi concitate DE trasporto, nelle quali i predetti raccordavano le comunicazioni tra il corriere e il AN. Le successive conversazioni captate documentavano la fibrillazione DE gruppo a seguito DE sequestro e le istruzioni impartite dal AN alla convivente per occultare ulteriore stupefacente custodito presso la loro abitazione. In ordine al DEitto associativo di cui al capo 1), il Tribunale ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità DE reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, evidenziando la sufficienza di una struttura anche rudimentale purché idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alle DEiberazioni criminose. Muovendo da tali coordinate, ha riscontrato la sussistenza di tutti gli elementi strutturali DEl'associazione: un accordo tendenzialmente durevole fondato sulla stabile collaborazione tra i partecipi;
rapporti di fornitura continuativi, intrattenuti soprattutto con il AN;
una base logistica coincidente con l'abitazione DE NI;
turni di spaccio organizzati ventiquattro ore su ventiquattro;
utenze telefoniche dedicate per le richieste degli acquirenti;
un'ampia disponibilità di uomini e di mezzi, con veicoli a noleggio intestati all'OS DO Andrea;
guadagni stimati dalla Polizia giudiziaria in circa 1.260.000 euro annui. Sul versante DEle esigenze cautelari, il Tribunale ha richiamato la presunzione iuris tantum di sussistenza DEle esigenze cautelari e di adeguatezza DEla custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. per il DEitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. 4 Sono stati sottolineati i sette precedenti penali DE AN per DEitti lucrogenetici, le modalità DEle condotte reiterate nel tempo secondo un consolidato modus operandi e la spiccata propensione all'acquisizione di entrate illecite. E’ stata ritenuta non superata la presunzione cautelare, osservando che il decorso DE tempo, pur valutabile, non è di per sé sufficiente a tal fine. Il Tribunale ha giudicato inadeguata ogni misura diversa da quella carceraria, evidenziando come le stesse indagini avessero dimostrato la possibilità di proseguire il traffico di stupefacenti anche in regime di arresti domiciliari, secondo il paradigma offerto dalla vicenda DE capo DEl'organizzazione NI IO. La perduranza DEl'associazione risultava inoltre avvalorata dalle note DEla Polizia giudiziaria DE 29 maggio e DE 4 novembre 2025, che davano conto DEla prosecuzione DEl'attività di spaccio da parte di due tra i principali pusher DE gruppo. 2. AN EN affida il suo ricorso ai seguenti motivi. 2.1. Con la prima censura, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, denunciando un errore nella qualificazione giuridica DEla condotta. La difesa sostiene che il Tribunale abbia indebitamente assimilato la figura DE fornitore a quella DE partecipe all'associazione, obliterando il discrimen strutturale, funzionale e psicologico tra le due posizioni. Il ricorrente richiama i principi secondo cui la reiterazione DEle forniture, anche se abituali e di rilevante entità, non determina automaticamente la trasformazione DE fornitore in intraneus, occorrendo la prova di un quid pluris che attesti l'inserimento stabile e funzionale nella struttura associativa: una vera e propria “mutazione genetica” DE rapporto, intesa come passaggio dalla logica DElo scambio a quella DEla compartecipazione. A tal fine, dovrebbero emergere elementi univoci e convergenti — partecipazione alle decisioni strategiche, assunzione di ruoli organizzativi, accettazione di dilazioni o sacrifici economici nell'interesse DE gruppo — nel caso di specie DE tutto assenti. Il Tribunale avrebbe invece inferito l'affectio societatis dalla mera rilevanza quantitativa e qualitativa DEle forniture, rovesciando la corretta sequenza logica, giacché non è la rilevanza DE contributo a dimostrare l'adesione al sodalizio, ma è l'adesione al sodalizio che, semmai, spiega la rilevanza DE contributo. In altri termini, il giudice DE riesame avrebbe confuso l'essenzialità oggettiva DEla merce con l'adesione soggettiva DE fornitore, elevando l'efficacia economica DEla 5 condotta a surrogato DEla prova DE vincolo associativo, con conseguente violazione DE principio di tassatività. Sotto un connesso profilo, la difesa sottolinea la necessità di distinguere tra cointeressenza nell'affare e cointeressenza nell'associazione: nel caso DE AN, tutti gli elementi fattuali deporrebbero per la prima ipotesi, essendo l'interesse circoscritto al pagamento DEla merce e risultando il rapporto conflittuale quando il corrispettivo tarda. 2.2.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta travisamento DEla prova per omissione e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla captazione progressiva n. 2395 DE 25 marzo 2023. La difesa attribuisce a tale conversazione una portata dimostrativa decisiva, che il Tribunale avrebbe completamente ignorato. In quella captazione, il AN, contrariato per il ritardo nel pagamento DEla fornitura, si rivolgeva al LI con le parole “diglielo, digli: IO ma non si fa così, ha detto NO. Il ricorrente evidenzia che il contenuto DEla comunicazione risulta incompatibile con un vincolo associativo di tipo piramidale: un partecipe non rimprovera il capo DEl'organizzazione per il mancato pagamento, né utilizza intermediari per rivendicare crediti alla stregua di un comune contraente. La frase esprimerebbe un giudizio di biasimo che presuppone una posizione di autonomia rispetto al destinatario ed è funzionale ad esercitare una pressione per l'adempimento di un'obbligazione economica, non a rafforzare un vincolo solidaristico. La medesima dinamica troverebbe riscontro nel progressivo n. 14 DE 22 febbraio 2023, ove il AN, informato dal LI DEl'impossibilità di un incontro, esclamava: “mannaggia la miseria… mi crei problemi ON!”. Il ricorrente sostiene che, ove correttamente valutato, questo dato fattuale avrebbe imposto di escludere la sussistenza DEl'affectio societatis, sicché la sua omissione avrebbe prodotto un effetto distorsivo sull'intero ragionamento, consentendo la costruzione di una narrazione univoca soltanto in apparenza, fondata su una selezione arbitraria degli elementi indiziari. 2.3. Con la terza censura, il ricorrente deduce manifesta illogicità DEla motivazione in ordine alla presunta perduranza DE vincolo associativo. Il Tribunale avrebbe compiuto un salto logico nell'attribuire ai contatti intercorsi tra il AN e il NI nei mesi successivi all'arresto DE TT una valenza prospettica, qualificandoli come propedeutici all'organizzazione di nuove forniture, senza che tale affermazione fosse sorretta da riscontri oggettivi. Il ricorrente osserva che non risulta agli atti alcuna intercettazione allusiva a nuovi traffici, alcun sequestro successivo, alcuna attività di osservazione attestante una rinnovata operatività. 6 Una lettura coerente alla logica degli eventi condurrebbe piuttosto a qualificare quei contatti come fisiologicamente riconducibili alla gestione DEle pendenze economiche pregresse: interrotto il canale di approvvigionamento a seguito di arresti e sequestri, il fornitore avrebbe cercato di recuperare il proprio credito residuo, condotta che non può essere trasformata in indice di pericolosità. 2.4. Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. e al principio di attualità DE pericolo cautelare. La difesa osserva che i fatti contestati risalgono alla primavera DE 2023, mentre la misura è stata applicata a distanza di oltre due anni, nel corso dei quali il AN è rimasto in stato di libertà senza che sia stato registrato alcun episodio di recidiva né alcun contatto operativo con il sodalizio, ormai disarticolato dagli arresti. Il ricorrente definisce tale intervallo come tempo silente, dotato di una valenza probatoria negativa rispetto alla pericolosità, che non poteva essere ignorato senza incorrere in vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe fondato la prognosi su argomentazioni astratte — la gravità DE reato, l'assenza di un radicale cambiamento di vita — che si risolverebbero in formule di stile e introdurrebbero surrettiziamente un automatismo cautelare vietato, invertendo l'onere DEla prova in capo all'indagato circa la propria non pericolosità, laddove incombeva sull'accusa e sul giudice dimostrare la persistenza concreta DE pericolo. In conclusione, il ricorrente chiede l'annullamento DEl'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale DE riesame di Salerno per nuovo esame. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità DE ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si premette, in via generale, che in tema di impugnazione DEle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità DEla motivazione DE provvedimento secondo i canoni DEla logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione DEle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 DE 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez.6, 7 n. 11194 DE 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 5, n. 46124 DE 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01). Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione DE provvedimento emesso dal Tribunale DE riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura DE giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto DEle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità DE quadro indiziario a carico DEl'indagato, controllando la congruenza DEla motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni DEla logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento DEle risultanze probatorie. Con riguardo alla determinazione dei parametri che devono orientare l'interprete nella materia regolata dall'art.273 cod.proc.pen. ai fini DEl'emissione di ordinanze che dispongono misure coercitive, l'orientamento tradizionale DEla Corte di Cassazione ritiene che, ai fini DEl'applicazione DEle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 DE 2001, sia sufficiente il requisito DEla sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma 1 bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo ed il quarto comma DEl'art. 192, ma non anche il secondo comma (che prescrive la valutazione DEla precisione e DEla concordanza, accanto alla gravità, degli indizi): ne consegue che, in sede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini DEl'affermazione di responsabilità all'esito DE giudizio di cognizione (Sez. 4, n. 53369 DE 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683- 01; Sez. 6, n. 7793 DE 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053-01; Sez. V, n.36079 DE 5/06/2012, Fracassi, Rv. 253511-01; Sez. 4, n. 37878 DE 6/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475-01). 3. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato. La censura investe il nucleo DEla qualificazione giuridica DEla condotta ascritta al ricorrente, nella parte in cui il Tribunale DE riesame ha ravvisato in capo al AN la qualità di partecipe al sodalizio e non quella di mero fornitore esterno. La difesa, richiamando un consolidato filone esegetico, assume che la reiterazione DEle forniture — anche se abituali, continuative e di rilevante entità — non determini ipso facto la “mutazione genetica” DE rapporto da relazione di scambio sinallagmatico a vincolo associativo, occorrendo la dimostrazione di un quid pluris attestante l'inserimento stabile e funzionale DE fornitore nella struttura organizzativa DE sodalizio. 8 La questione è stata oggetto di un approfondito scrutinio da parte DEla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha da tempo elaborato i criteri discretivi tra il fornitore estraneo al vincolo associativo e il fornitore che, per le caratteristiche DE rapporto intrattenuto con il sodalizio, ne diviene intraneus. Si tratta di una linea esegetica coerente e progressiva, i cui approdi meritano di essere richiamati al fine di verificare la conformità ai principi DEla motivazione DEl'ordinanza impugnata. Il dato normativo di partenza è costituito dalla struttura DEl'art. 74 d.P.R. n. 309/90, che configura un reato associativo a condotta libera, nel quale la partecipazione non richiede un atto di investitura formale, essendo sufficiente un contributo causale, consapevole e volontario alla vita DEl'associazione, anche per una fase temporalmente limitata. Come questa Corte ha avuto modo di precisare, l'elemento aggiuntivo e distintivo DE DEitto associativo rispetto alla fattispecie DE concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti risiede nel carattere DEl'accordo criminoso, che deve contemplare la commissione di una serie non preventivamente determinata di DEitti, con permanenza DE vincolo tra i partecipanti, i quali assicurano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento DE programma criminoso (Sez. 4 , n. 4411 DE 09/10/2024, dep. 2025, Rv. 287478 – 01, in motivazione, pag.58, par. 4.3.). Entro tale prospettiva, la giurisprudenza ha riconosciuto che la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto DE traffico DE sodalizio, idonea a determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, può integrare la condotta di partecipazione, purché si accerti la coscienza e volontà DE fornitore di far parte DEl'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 4, n. 19272 DE 12/06/2020, Rv. 279249 - 01; Sez. 6, n. 566 DE 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 265764 - 01). Si è recentemente affermato che il mutamento DE rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può desumersi dalla sola reiterazione DEla fornitura, occorrendo che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività DE sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la propria fetta di mercato (Sez. 6, n. 47576 DE 03/12/2024, Rv. 287375 – 01). Si è inoltre chiarito — e il rilievo è di decisiva importanza — che non sono di ostacolo alla costituzione DE vincolo associativo e alla realizzazione DE fine 9 comune né la diversità degli scopi personali, né la diversità DEl'utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento DEl'intera attività criminale (Sez. 2, n. 51714 DE 23/11/2023, Rv. 285646 – 01; Sez. 6, n. 3509 DE 10/01/2012, Rv. 251574 - 01). In altri termini, la fisiologica contrapposizione degli interessi tra chi vende e chi acquista non esclude, di per sé, la sussistenza DE patto associativo, ove risulti che la stabilità DE rapporto sia funzionale alla vita stessa DE sodalizio e che il fornitore ne abbia consapevolezza. Ne discende che la corretta applicazione di tali principi esige dal giudice DE merito cautelare un duplice accertamento: sul piano oggettivo, la dimostrazione che la fornitura abbia assunto le caratteristiche sopra indicate, tali da renderne l'interruzione un fattore destabilizzante per l'operatività DE gruppo;
sul piano soggettivo, la prova DEla coscienza e volontà DE fornitore di operare quale componente funzionale DEla struttura associativa, e non come mero contraente di un rapporto sinallagmatico, sia pure illecito. Il giudice deve dare conto nella motivazione DE ragionamento controfattuale condotto per verificare la sussistenza DEl'effetto destabilizzante, illustrando gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento. 3.1. Ciò premesso, il Collegio rileva che il Tribunale DE riesame abbia correttamente applicato i principi innanzi richiamati, attraverso un percorso argomentativo che soddisfa i principi giurisprudenziali sotto entrambi i profili. Sul versante oggettivo, l'ordinanza impugnata ha ricostruito la relazione tra il AN e il gruppo NI valorizzando una pluralità di dati convergenti: la frequenza e la regolarità dei contatti telefonici tra il ricorrente e LI ON, referente operativo DE sodalizio;
l'entità quantitativa DEle forniture, culminate nel sequestro di kg 1,0449 di cocaina — da cui erano ricavabili oltre cinquemila dosi — il 12 aprile 2023; la complessità logistica dei trasferimenti, organizzati secondo la collaudata modalità DEla staffetta con l'impiego di due veicoli e di un corriere dedicato;
l'esistenza di rapporti di debito e credito di ingente ammontare, documentati attraverso le captazioni relative ai pagamenti rateali successivi alla fornitura DE 18 marzo 2023. Il Tribunale, muovendo da tali elementi, ha logicamente osservato che la cessazione DEle forniture assicurate dal AN avrebbe comportato una prevedibile paralisi DEl'attività di spaccio gestita dal sodalizio, come DE resto comprovato dalla circostanza che, nella giornata DE 18 marzo 2023, l'attività dei pusher si era interrotta per esaurimento DEle scorte ed era ripresa soltanto dopo l'avvenuta consegna. Si tratta di un dato fattuale obiettivo e particolarmente significativo, idoneo a dimostrare che la fornitura proveniente dal AN non era una tra le molteplici 10 fonti di approvvigionamento DE gruppo, ma costituiva il canale essenziale — e, nei periodi documentati dalle indagini, pressoché esclusivo — di rifornimento DE sodalizio. Sul versante soggettivo, il Tribunale ha individuato l'affectio societatis in elementi che trascendono la mera dimensione sinallagmatica DE rapporto. Viene richiamata in ordinanza (pag.12, 2° e 3° cpv) la condotta tenuta dal ricorrente dopo il sequestro DE 12 aprile 2023, allorquando il AN, anziché interrompere ogni rapporto con il gruppo a seguito DE fallimento DEl'operazione e DEl'arresto DE corriere, si recava subito presso l'abitazione DE NI. La scelta di partecipare attivamente alla gestione DEla crisi è stata logicamente ritenuta sintomatica di una cointeressenza che eccede la dimensione DEl'affare singolo e si inscrive nella logica DEla permanenza DE vincolo associativo. A ciò si aggiunga la sottolineata frequentazione DEla sede operativa (pag.13) e il ruolo DEla convivente SO EP come centralinista nelle comunicazioni con il gruppo, circostanza che è stata ritenuta, con motivazione non illogica, rivelatrice di un coinvolgimento organizzativo non occasionale ma strutturale. 3.2. Sotto altro, ma connesso profilo, la difesa lamenta che il Tribunale avrebbe confuso l'essenzialità oggettiva DEla merce con l'adesione soggettiva DE fornitore, elevando l'efficacia economica DEla condotta a surrogato DEla prova DE vincolo associativo. La censura, pur suggestiva sul piano teorico, non coglie nel segno rispetto alla motivazione DEl'ordinanza impugnata. Come si è esposto, il Tribunale non si è limitato a valorizzare la rilevanza quantitativa ed economica DEle forniture, ma ha fondato il proprio convincimento su un fascio di indizi plurimi e concordanti, tra i quali ha rivestito un ruolo qualificante e decisivo la condotta successiva al sequestro riveste. 3.3. Parimenti inconferente è il richiamo al principio di tassatività, giacché la qualificazione giuridica operata dal Tribunale non estende la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 oltre i suoi confini tipici, ma si limita ad applicare al caso concreto i criteri ermeneutici consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mutazione DE rapporto fornitore-acquirente; criteri che non costituiscono una dilatazione DEla norma incriminatrice, bensì una precisazione dei presupposti fattuali alla luce dei quali il contributo DE fornitore assume rilevanza associativa. 4. Il secondo motivo, con il quale si lamenta travisamento DEla prova per omissione in relazione alla captazione progressiva n. 2395 DE 25 marzo 2023, è parimenti manifestamente infondato. La difesa attribuisce a tale conversazione una portata dimostrativa decisiva e incompatibile con il vincolo associativo, argomentando che il AN, nel 11 rivolgersi al LI con le parole “diglielo, digli: IO ma non si fa così, ha detto NO, avrebbe espresso un giudizio di biasimo autonomo nei confronti DE capo DEl'organizzazione per il ritardo nel pagamento DEla fornitura, condotta tipica DE creditore commerciale e non DE socius. 4.1. Si rende necessario, in via preliminare, richiamare le coordinate ermeneutiche in tema di travisamento DEla prova nel giudizio di legittimità. Questa Corte ha costantemente affermato che il vizio di travisamento DEla prova si configura esclusivamente in presenza di un errore di natura percettiva, il quale cada sul significante — ossia sul contenuto oggettivo e materiale DEl'atto probatorio — e non già sul significato, vale a dire sull'apprezzamento DE valore dimostrativo DEla prova medesima. Il travisamento, in altri termini, ricorre quando il giudice fondi il proprio convincimento su una prova inesistente nel processo, ovvero ne ignori una realmente acquisita, ovvero ancora ne alteri il contenuto in modo incontrovertibile, dando per dimostrato un fatto che l'atto processuale, nella sua oggettività, smentisce — o, di converso, negando un fatto che il medesimo atto, nella sua evidenza testuale, afferma. Si tratta, per utilizzare un'immagine ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, di un errore "quasi fotografico", che investe la feDEtà DEla trasposizione DE dato probatorio decisivo nel ragionamento DE giudice, senza attingere alla sfera DEla valutazione (Sez. 5, n. 26455 DE 9/06/2022, Rv. 283370 - 01; Sez. 6, n. 8610 DE 5/02/2020, Rv. 278457 – 01; Sez. 5, n. 8188 DE 4/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406 - 01). Sotto altro, ma connesso profilo, questa Corte ha chiarito che il vizio di travisamento, per assumere rilievo, deve possedere il requisito DEla decisività: l'errore percettivo deve essere idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo la motivazione manifestamente illogica per l'essenziale forza dimostrativa DE dato processuale travisato. Un errore marginale, inidoneo a scardinare l'impianto argomentativo DEla sentenza, non integra il vizio in esame (Sez. 5, n.48050 DE 02/07/2019, Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n.5246 DE 16/01/2014, Rv. 258774 - 01). 4.2. Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva che la censura DE ricorrente non supera il vaglio di ammissibilità. Dall'esame DEl'ordinanza impugnata emerge, in primo luogo, che la captazione DE 25 marzo 2023 non è stata affatto omessa dal Tribunale DE riesame. Il provvedimento dà conto dei contatti intercorsi tra il AN e il LI successivamente alla fornitura DE 18 marzo 2023, inquadrandoli nel contesto DEla gestione dei pagamenti rateali e DEla prosecuzione DE rapporto operativo. Ciò che la difesa realmente contesta non è, dunque, l'omissione DE dato, bensì la mancata 12 attribuzione alla conversazione DEla valenza dimostrativa che il ricorrente le assegna. In secondo luogo, l'interpretazione alternativa proposta dalla difesa — secondo la quale la rimostranza DE AN nei confronti DE NI per il ritardo nel pagamento sarebbe sintomo di autonomia contrattuale e non di subordinazione gerarchica — non è l'unica lettura logicamente possibile DE dato captativo e, soprattutto, non è una lettura che il giudice DE riesame fosse tenuto a privilegiare. Il Tribunale ha ragionevolmente collocato le conversazioni relative ai pagamenti nel quadro più ampio dei rapporti tra il fornitore e il sodalizio, traendone la conclusione che l'esistenza di ingenti rapporti di debito e credito ne confermava la continuità e la profondità. La circostanza che un partecipe possa rivendicare il pagamento di quanto dovuto non è affatto incompatibile con il vincolo associativo, giacché — come si è già rilevato — la diversità degli interessi economici tra i sodali non osta alla costituzione DE rapporto associativo. La rimostranza per un ritardo nei pagamenti è condotta che può caratterizzare tanto il contraente quanto il compartecipe;
la sua valenza indiziaria non è univoca e la scelta interpretativa compiuta dal Tribunale non presenta profili di manifesta illogicità. Da ultimo, la difesa invoca un ulteriore frammento captativo — il progressivo n. 14 DE 22 febbraio 2023, ove il AN esclamava “mannaggia la miseria… mi crei problemi ON!” — come riscontro DEla tesi difensiva. Anche in questo caso, tuttavia, il tenore DEla conversazione non possiede quella univoca e incontrovertibile portata dimostrativa che la giurisprudenza richiede per la configurabilità DE travisamento. L'espressione di frustrazione per le difficoltà operative è compatibile con una pluralità di letture e non impone, con il carattere DEla necessità logica, l'esclusione DEl'affectio societatis. Il ricorrente propone, in definitiva, una diversa e alternativa lettura DE materiale captativo, sollecitando questa Corte a un'operazione valutativa che esula dai confini DE giudizio di legittimità. 5. Il terzo motivo, concernente la dedotta illogicità DEla motivazione in ordine alla perduranza DE vincolo associativo, è manifestamente infondato. La difesa censura il ragionamento con cui il Tribunale ha qualificato i contatti intercorsi tra il AN e il NI nei mesi successivi all'arresto DE TT come propedeutici a nuove forniture, assumendo l'assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo — intercettazioni allusive a nuovi traffici, sequestri successivi, osservazioni attestanti una rinnovata operatività — idoneo a sorreggere tale inferenza. 13 Il ricorrente propone una lettura alternativa, secondo cui quei contatti sarebbero riconducibili alla fisiologica gestione DEle pendenze economiche pregresse. Entro tale prospettiva, la motivazione DEl'ordinanza impugnata non presenta i vizi lamentati dal ricorrente. Il Tribunale non ha fondato la perduranza DE vincolo associativo esclusivamente sui contatti tra il AN e il NI, ma ha valorizzato una pluralità di elementi convergenti. In primo luogo, ha richiamato le note DEla Polizia giudiziaria DE 29 maggio 2025 e DE 4 novembre 2025, dalle quali emergeva la prosecuzione DEl'attività di spaccio da parte di due tra i principali pusher DE gruppo — OS MA FA e lo stesso LI ON — circostanza che attestava la perdurante operatività DE sodalizio in data successiva ai fatti contestati. Quanto alla qualificazione dei contatti AN-NI, la lettura alternativa proposta dalla difesa — gestione di pendenze economiche pregresse — non è in grado di inficiare la tenuta logica DEla motivazione. Il Tribunale ha collocato quei contatti nel contesto DEla condotta complessiva DE ricorrente dopo il sequestro DE 12 aprile 2023, rilevando che il AN, anziché distanziarsi dal gruppo a seguito DEl'evento critico, si era recato personalmente presso il vertice DEl'organizzazione. L'interpretazione di tale condotta come indice di permanenza DE vincolo, e non come mera gestione di un credito residuo, non è manifestamente illogica. La valutazione operata dal Tribunale si inserisce, dunque, in un quadro indiziario composito e coerente, nel quale ciascun elemento acquista significato alla luce degli altri. 6. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione DEl'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. e DE principio di attualità DEle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. La doglianza si incentra sulla nozione di “tempo silente”: il ricorrente assume che l'intervallo di oltre due anni tra i fatti contestati (primavera 2023) e l'applicazione DEla misura cautelare (novembre 2025), durante il quale il AN è rimasto in stato di libertà senza episodi di recidiva o contatti operativi con il sodalizio, avrebbe dovuto condurre il Tribunale a escludere la concretezza e l'attualità DE pericolo di reiterazione. La prognosi cautelare sarebbe stata fondata su formule stereotipate e argomentazioni astratte, con surrettizio rovesciamento DEl'onere probatorio in capo all'indagato. 6.1. La questione DEla rilevanza DE decorso temporale intercorrente tra i fatti e l'applicazione DEla misura cautelare, nei casi in cui operi la presunzione relativa 14 di sussistenza DEle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., è stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale che il Collegio ritiene opportuno sintetizzare. Un primo orientamento — prevalente nella giurisprudenza più recente — afferma che il cosiddetto “tempo silente”, ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa di sussistenza DEle esigenze cautelari e di adeguatezza DEla custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Si è evidenziato che la presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod.proc.pen., sicché il mero decorso DE tempo non può, da solo, costituire prova DEl'irreversibile allontanamento DEl'indagato dal contesto criminale (Sez. 4, n.29237 DE 11/06/2025, Rv. 288309 – 01; Sez. 2, n.6592 DE 25/01/2022, Rv. 282766 – 02; Sez. 1, n.21900 DE 07/05/2021, Rv. 282004 - 01). Un secondo orientamento, di segno parzialmente diverso, ritiene che il tempo trascorso dai fatti, alla luce DEla riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata DEla medesima presunzione, debba essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte DEl'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce il medesimo art. 275, comma 3, cod.proc.pen. (Sez. 6, n.21809 DE 4/06/2025, Rv. 288276 - 01; Sez. 6, n.11735 DE 25/01/2024, Rv. 286202 - 02; Sez. 6, n.31587 DE 30/05/2023, Rv. 285272 – 01). 6.2. Il Collegio ritiene che, anche accogliendo l'opzione esegetica più favorevole all'indagato — quella che impone al giudice un obbligo di specifica motivazione sul decorso temporale — il motivo risulti infondato nel caso di specie. E ciò per una pluralità di ragioni concorrenti. In primo luogo, l'intervallo temporale di cui si discute è di circa due anni, arco non assimilabile a quello preso in considerazione dalla giurisprudenza DE secondo orientamento, che ha ritenuto necessaria una motivazione rafforzata nei casi di distanze temporali ben più significative, nell'ordine di un lustro o superiori. Si è al cospetto, dunque, di un dato temporale che, pur non trascurabile, non raggiunge la soglia di quella “rilevanza” che la giurisprudenza richiede perché il decorso possa operare come elemento di superamento DEla presunzione. In secondo luogo — e il rilievo è dirimente — il Tribunale non ha affatto omesso di confrontarsi con il fattore temporale, ma lo ha inserito in una valutazione complessiva degli elementi disponibili, giungendo motivatamente alla conclusione che il decorso DE tempo non fosse sufficiente a vincere la presunzione cautelare. 15 In particolare, l'ordinanza impugnata ha valorizzato: i sette precedenti penali DE AN per DEitti lucrogenetici, indicativi di una consuetudo DEinquendi radicata;
la realizzazione DEle condotte in epoca piuttosto recente, le modalità sofisticate DEla condotta, attestanti un consolidato modus operandi nel traffico di stupefacenti;
la spiccata propensione all'acquisizione di entrate attraverso attività illecite;
la perdurante operatività DE sodalizio, documentata dalle note DEla Polizia giudiziaria DE maggio e DE novembre 2025. Si tratta di elementi concreti e specifici, non di formule stereotipate, che sorreggono adeguatamente la prognosi di pericolosità. Si tratta di argomenti concreti, fondati su dati obiettivi, che non possono essere liquidati come espressione di automatismo cautelare;
il Tribunale ha motivato l'inadeguatezza DEla misura domiciliare alla luce di un elemento fattuale specificamente emerso dalle indagini, e non sulla base di un astratto richiamo alla gravità DE reato. 6.3. Quanto all'asserita inversione DEl'onere probatorio, la censura non tiene conto DE congegno normativo disegnato dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., che per i reati ivi contemplati — tra i quali il DEitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 — stabilisce una presunzione relativa di sussistenza DEle esigenze cautelari e di adeguatezza DEla custodia in carcere. Il ricorrente non ha prospettato, né in sede di riesame né nel presente ricorso, alcun elemento fattuale idoneo a dimostrare il proprio allontanamento dall'ambiente criminale. In assenza di siffatti elementi, la presunzione non risulta vinta. Ne discende che la motivazione DEl'ordinanza impugnata, lungi dal fondarsi su formule di stile o su argomentazioni astratte, ha dato conto in modo articolato e logicamente coerente DEle ragioni per le quali le esigenze cautelari conservano attualità e concretezza, e per le quali la custodia in carcere costituisce l'unica misura adeguata. 7. Alla luce di tali premesse argomentative, tutti i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità DE ricorso consegue, ai sensi DEl'art. 616 cod.proc.pen., la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Si dispone la trasmissione, a cura DEla cancelleria, di copia DE presente provvedimento al direttore DEl'istituto penitenziario competente, ai sensi DEl'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen. 16
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NC IG BR CI LE
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l’inammissibilità DE ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14495 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 10/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale DE riesame di Salerno, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di AN EN avverso il provvedimento DE Giudice per le indagini preliminari DE medesimo Tribunale in data 17 novembre 2025, confermando l'applicazione DEla custodia cautelare in carcere disposta nei confronti DE predetto in ordine ai DEitti di cui ai capi 1), 3) e 4) DEla rubrica. Quanto al capo 1), al ricorrente è contestato il DEitto di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per essersi associato con altri soggetti, in numero superiore a dieci, allo scopo di commettere più DEitti di cessione e traffico di sostanze stupefacenti DE tipo cocaina e crack, in un sodalizio capeggiato da NI IO — all'epoca ristretto agli arresti domiciliari — operante in Salerno e provincia dal settembre-ottobre 2022 con condotta perdurante. Al AN veniva attribuito il ruolo di partecipe nella veste di stabile fornitore di cocaina al gruppo. Al capo 3), è contestato il concorso, ai sensi degli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, nella cessione di un quantitativo di cocaina avvenuta il 18 marzo 2023 in San Mango Piemonte, in favore di LI ON, referente DE gruppo NI, con la partecipazione di NN SA e TT RO nelle funzioni, rispettivamente, di staffetta e corriere. Nel capo 4), è contestato il concorso nella detenzione e nel trasporto di kg 1,0449 di cocaina — da cui erano ricavabili circa 5.622 dosi — sequestrata il 12 aprile 2023 al corriere TT RO, arrestato in flagranza di reato, sostanza destinata al gruppo di NI per il successivo spaccio attraverso la rete di pusher al servizio DEl'organizzazione. Il Tribunale, nel confermare il provvedimento genetico, ha ricostruito anzitutto il quadro indiziario relativo ai reati-fine. Con riferimento al capo 3), ha valorizzato le intercettazioni telefoniche registrate nella mattina e nel pomeriggio DE 18 marzo 2023 tra il AN e LI ON, preordinate all'organizzazione DEl'incontro presso l'uscita autostradale di San Mango Piemonte, nonché il servizio di osservazione, controllo e pedinamento condotto dalla Polizia giudiziaria, che aveva consentito di monitorare il tragitto DEla autovettura Smart in uso al AN e al NN, seguita a breve distanza da una Fiat Panda, secondo la modalità DEla staffetta. La medesima dinamica risultava riscontrata dai dati DE sistema di lettura targhe S.C.N.T.T. e dai tabulati telefonici relativi all'utenza DE TT, dai quali emergeva la coincidenza degli spostamenti. Il Tribunale rilevava, inoltre, che dalle captazioni eseguite sulle utenze dei pusher DE gruppo risultava l'interruzione DEl'attività di spaccio fino al tardo 3 pomeriggio di quel 18 marzo, in ragione DEl'esaurimento DEle scorte, e la ripresa soltanto dopo l'avvenuta fornitura. I successivi incontri tra il LI e il AN, documentati dalla Polizia giudiziaria a Napoli in data 28 marzo 2023 e 4 aprile 2023, venivano interpretati come funzionali al pagamento rateale DE corrispettivo DEla fornitura. In relazione al capo 4), il Tribunale ha dato conto in modo dettagliato DEle fasi preparatorie e DEl'esecuzione DEl'approvvigionamento DE 12 aprile 2023. Le captazioni DE giorno precedente documentavano i contatti tra il AN e la convivente SO EP, che fungeva da intermediaria nelle comunicazioni con il LI, e l'organizzazione DE viaggio verso San Mango Piemonte. Il giorno dei fatti, il servizio di osservazione consentiva di accertare l'arrivo DE AN e DE NN a bordo DEla Smart, seguiti a breve distanza dalla Fiat Panda condotta dal TT, il quale trasportava la cocaina. L'intervento DEla Polizia giudiziaria portava al blocco DE veicolo e al sequestro DE panetto di stupefacente, con il conseguente arresto in flagranza DE TT. Il ruolo di EL IU e DEla SO quali centralinisti emergeva dalle captazioni telefoniche durante le fasi concitate DE trasporto, nelle quali i predetti raccordavano le comunicazioni tra il corriere e il AN. Le successive conversazioni captate documentavano la fibrillazione DE gruppo a seguito DE sequestro e le istruzioni impartite dal AN alla convivente per occultare ulteriore stupefacente custodito presso la loro abitazione. In ordine al DEitto associativo di cui al capo 1), il Tribunale ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità DE reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, evidenziando la sufficienza di una struttura anche rudimentale purché idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alle DEiberazioni criminose. Muovendo da tali coordinate, ha riscontrato la sussistenza di tutti gli elementi strutturali DEl'associazione: un accordo tendenzialmente durevole fondato sulla stabile collaborazione tra i partecipi;
rapporti di fornitura continuativi, intrattenuti soprattutto con il AN;
una base logistica coincidente con l'abitazione DE NI;
turni di spaccio organizzati ventiquattro ore su ventiquattro;
utenze telefoniche dedicate per le richieste degli acquirenti;
un'ampia disponibilità di uomini e di mezzi, con veicoli a noleggio intestati all'OS DO Andrea;
guadagni stimati dalla Polizia giudiziaria in circa 1.260.000 euro annui. Sul versante DEle esigenze cautelari, il Tribunale ha richiamato la presunzione iuris tantum di sussistenza DEle esigenze cautelari e di adeguatezza DEla custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. per il DEitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. 4 Sono stati sottolineati i sette precedenti penali DE AN per DEitti lucrogenetici, le modalità DEle condotte reiterate nel tempo secondo un consolidato modus operandi e la spiccata propensione all'acquisizione di entrate illecite. E’ stata ritenuta non superata la presunzione cautelare, osservando che il decorso DE tempo, pur valutabile, non è di per sé sufficiente a tal fine. Il Tribunale ha giudicato inadeguata ogni misura diversa da quella carceraria, evidenziando come le stesse indagini avessero dimostrato la possibilità di proseguire il traffico di stupefacenti anche in regime di arresti domiciliari, secondo il paradigma offerto dalla vicenda DE capo DEl'organizzazione NI IO. La perduranza DEl'associazione risultava inoltre avvalorata dalle note DEla Polizia giudiziaria DE 29 maggio e DE 4 novembre 2025, che davano conto DEla prosecuzione DEl'attività di spaccio da parte di due tra i principali pusher DE gruppo. 2. AN EN affida il suo ricorso ai seguenti motivi. 2.1. Con la prima censura, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, denunciando un errore nella qualificazione giuridica DEla condotta. La difesa sostiene che il Tribunale abbia indebitamente assimilato la figura DE fornitore a quella DE partecipe all'associazione, obliterando il discrimen strutturale, funzionale e psicologico tra le due posizioni. Il ricorrente richiama i principi secondo cui la reiterazione DEle forniture, anche se abituali e di rilevante entità, non determina automaticamente la trasformazione DE fornitore in intraneus, occorrendo la prova di un quid pluris che attesti l'inserimento stabile e funzionale nella struttura associativa: una vera e propria “mutazione genetica” DE rapporto, intesa come passaggio dalla logica DElo scambio a quella DEla compartecipazione. A tal fine, dovrebbero emergere elementi univoci e convergenti — partecipazione alle decisioni strategiche, assunzione di ruoli organizzativi, accettazione di dilazioni o sacrifici economici nell'interesse DE gruppo — nel caso di specie DE tutto assenti. Il Tribunale avrebbe invece inferito l'affectio societatis dalla mera rilevanza quantitativa e qualitativa DEle forniture, rovesciando la corretta sequenza logica, giacché non è la rilevanza DE contributo a dimostrare l'adesione al sodalizio, ma è l'adesione al sodalizio che, semmai, spiega la rilevanza DE contributo. In altri termini, il giudice DE riesame avrebbe confuso l'essenzialità oggettiva DEla merce con l'adesione soggettiva DE fornitore, elevando l'efficacia economica DEla 5 condotta a surrogato DEla prova DE vincolo associativo, con conseguente violazione DE principio di tassatività. Sotto un connesso profilo, la difesa sottolinea la necessità di distinguere tra cointeressenza nell'affare e cointeressenza nell'associazione: nel caso DE AN, tutti gli elementi fattuali deporrebbero per la prima ipotesi, essendo l'interesse circoscritto al pagamento DEla merce e risultando il rapporto conflittuale quando il corrispettivo tarda. 2.2.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta travisamento DEla prova per omissione e manifesta illogicità DEla motivazione con riguardo alla captazione progressiva n. 2395 DE 25 marzo 2023. La difesa attribuisce a tale conversazione una portata dimostrativa decisiva, che il Tribunale avrebbe completamente ignorato. In quella captazione, il AN, contrariato per il ritardo nel pagamento DEla fornitura, si rivolgeva al LI con le parole “diglielo, digli: IO ma non si fa così, ha detto NO. Il ricorrente evidenzia che il contenuto DEla comunicazione risulta incompatibile con un vincolo associativo di tipo piramidale: un partecipe non rimprovera il capo DEl'organizzazione per il mancato pagamento, né utilizza intermediari per rivendicare crediti alla stregua di un comune contraente. La frase esprimerebbe un giudizio di biasimo che presuppone una posizione di autonomia rispetto al destinatario ed è funzionale ad esercitare una pressione per l'adempimento di un'obbligazione economica, non a rafforzare un vincolo solidaristico. La medesima dinamica troverebbe riscontro nel progressivo n. 14 DE 22 febbraio 2023, ove il AN, informato dal LI DEl'impossibilità di un incontro, esclamava: “mannaggia la miseria… mi crei problemi ON!”. Il ricorrente sostiene che, ove correttamente valutato, questo dato fattuale avrebbe imposto di escludere la sussistenza DEl'affectio societatis, sicché la sua omissione avrebbe prodotto un effetto distorsivo sull'intero ragionamento, consentendo la costruzione di una narrazione univoca soltanto in apparenza, fondata su una selezione arbitraria degli elementi indiziari. 2.3. Con la terza censura, il ricorrente deduce manifesta illogicità DEla motivazione in ordine alla presunta perduranza DE vincolo associativo. Il Tribunale avrebbe compiuto un salto logico nell'attribuire ai contatti intercorsi tra il AN e il NI nei mesi successivi all'arresto DE TT una valenza prospettica, qualificandoli come propedeutici all'organizzazione di nuove forniture, senza che tale affermazione fosse sorretta da riscontri oggettivi. Il ricorrente osserva che non risulta agli atti alcuna intercettazione allusiva a nuovi traffici, alcun sequestro successivo, alcuna attività di osservazione attestante una rinnovata operatività. 6 Una lettura coerente alla logica degli eventi condurrebbe piuttosto a qualificare quei contatti come fisiologicamente riconducibili alla gestione DEle pendenze economiche pregresse: interrotto il canale di approvvigionamento a seguito di arresti e sequestri, il fornitore avrebbe cercato di recuperare il proprio credito residuo, condotta che non può essere trasformata in indice di pericolosità. 2.4. Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. e al principio di attualità DE pericolo cautelare. La difesa osserva che i fatti contestati risalgono alla primavera DE 2023, mentre la misura è stata applicata a distanza di oltre due anni, nel corso dei quali il AN è rimasto in stato di libertà senza che sia stato registrato alcun episodio di recidiva né alcun contatto operativo con il sodalizio, ormai disarticolato dagli arresti. Il ricorrente definisce tale intervallo come tempo silente, dotato di una valenza probatoria negativa rispetto alla pericolosità, che non poteva essere ignorato senza incorrere in vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe fondato la prognosi su argomentazioni astratte — la gravità DE reato, l'assenza di un radicale cambiamento di vita — che si risolverebbero in formule di stile e introdurrebbero surrettiziamente un automatismo cautelare vietato, invertendo l'onere DEla prova in capo all'indagato circa la propria non pericolosità, laddove incombeva sull'accusa e sul giudice dimostrare la persistenza concreta DE pericolo. In conclusione, il ricorrente chiede l'annullamento DEl'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale DE riesame di Salerno per nuovo esame. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità DE ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si premette, in via generale, che in tema di impugnazione DEle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità DEla motivazione DE provvedimento secondo i canoni DEla logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione DEle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 DE 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez.6, 7 n. 11194 DE 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 5, n. 46124 DE 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01). Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione DE provvedimento emesso dal Tribunale DE riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura DE giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto DEle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità DE quadro indiziario a carico DEl'indagato, controllando la congruenza DEla motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni DEla logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento DEle risultanze probatorie. Con riguardo alla determinazione dei parametri che devono orientare l'interprete nella materia regolata dall'art.273 cod.proc.pen. ai fini DEl'emissione di ordinanze che dispongono misure coercitive, l'orientamento tradizionale DEla Corte di Cassazione ritiene che, ai fini DEl'applicazione DEle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 DE 2001, sia sufficiente il requisito DEla sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma 1 bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo ed il quarto comma DEl'art. 192, ma non anche il secondo comma (che prescrive la valutazione DEla precisione e DEla concordanza, accanto alla gravità, degli indizi): ne consegue che, in sede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini DEl'affermazione di responsabilità all'esito DE giudizio di cognizione (Sez. 4, n. 53369 DE 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683- 01; Sez. 6, n. 7793 DE 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053-01; Sez. V, n.36079 DE 5/06/2012, Fracassi, Rv. 253511-01; Sez. 4, n. 37878 DE 6/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475-01). 3. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato. La censura investe il nucleo DEla qualificazione giuridica DEla condotta ascritta al ricorrente, nella parte in cui il Tribunale DE riesame ha ravvisato in capo al AN la qualità di partecipe al sodalizio e non quella di mero fornitore esterno. La difesa, richiamando un consolidato filone esegetico, assume che la reiterazione DEle forniture — anche se abituali, continuative e di rilevante entità — non determini ipso facto la “mutazione genetica” DE rapporto da relazione di scambio sinallagmatico a vincolo associativo, occorrendo la dimostrazione di un quid pluris attestante l'inserimento stabile e funzionale DE fornitore nella struttura organizzativa DE sodalizio. 8 La questione è stata oggetto di un approfondito scrutinio da parte DEla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha da tempo elaborato i criteri discretivi tra il fornitore estraneo al vincolo associativo e il fornitore che, per le caratteristiche DE rapporto intrattenuto con il sodalizio, ne diviene intraneus. Si tratta di una linea esegetica coerente e progressiva, i cui approdi meritano di essere richiamati al fine di verificare la conformità ai principi DEla motivazione DEl'ordinanza impugnata. Il dato normativo di partenza è costituito dalla struttura DEl'art. 74 d.P.R. n. 309/90, che configura un reato associativo a condotta libera, nel quale la partecipazione non richiede un atto di investitura formale, essendo sufficiente un contributo causale, consapevole e volontario alla vita DEl'associazione, anche per una fase temporalmente limitata. Come questa Corte ha avuto modo di precisare, l'elemento aggiuntivo e distintivo DE DEitto associativo rispetto alla fattispecie DE concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti risiede nel carattere DEl'accordo criminoso, che deve contemplare la commissione di una serie non preventivamente determinata di DEitti, con permanenza DE vincolo tra i partecipanti, i quali assicurano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento DE programma criminoso (Sez. 4 , n. 4411 DE 09/10/2024, dep. 2025, Rv. 287478 – 01, in motivazione, pag.58, par. 4.3.). Entro tale prospettiva, la giurisprudenza ha riconosciuto che la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto DE traffico DE sodalizio, idonea a determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, può integrare la condotta di partecipazione, purché si accerti la coscienza e volontà DE fornitore di far parte DEl'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 4, n. 19272 DE 12/06/2020, Rv. 279249 - 01; Sez. 6, n. 566 DE 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 265764 - 01). Si è recentemente affermato che il mutamento DE rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può desumersi dalla sola reiterazione DEla fornitura, occorrendo che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività DE sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la propria fetta di mercato (Sez. 6, n. 47576 DE 03/12/2024, Rv. 287375 – 01). Si è inoltre chiarito — e il rilievo è di decisiva importanza — che non sono di ostacolo alla costituzione DE vincolo associativo e alla realizzazione DE fine 9 comune né la diversità degli scopi personali, né la diversità DEl'utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento DEl'intera attività criminale (Sez. 2, n. 51714 DE 23/11/2023, Rv. 285646 – 01; Sez. 6, n. 3509 DE 10/01/2012, Rv. 251574 - 01). In altri termini, la fisiologica contrapposizione degli interessi tra chi vende e chi acquista non esclude, di per sé, la sussistenza DE patto associativo, ove risulti che la stabilità DE rapporto sia funzionale alla vita stessa DE sodalizio e che il fornitore ne abbia consapevolezza. Ne discende che la corretta applicazione di tali principi esige dal giudice DE merito cautelare un duplice accertamento: sul piano oggettivo, la dimostrazione che la fornitura abbia assunto le caratteristiche sopra indicate, tali da renderne l'interruzione un fattore destabilizzante per l'operatività DE gruppo;
sul piano soggettivo, la prova DEla coscienza e volontà DE fornitore di operare quale componente funzionale DEla struttura associativa, e non come mero contraente di un rapporto sinallagmatico, sia pure illecito. Il giudice deve dare conto nella motivazione DE ragionamento controfattuale condotto per verificare la sussistenza DEl'effetto destabilizzante, illustrando gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento. 3.1. Ciò premesso, il Collegio rileva che il Tribunale DE riesame abbia correttamente applicato i principi innanzi richiamati, attraverso un percorso argomentativo che soddisfa i principi giurisprudenziali sotto entrambi i profili. Sul versante oggettivo, l'ordinanza impugnata ha ricostruito la relazione tra il AN e il gruppo NI valorizzando una pluralità di dati convergenti: la frequenza e la regolarità dei contatti telefonici tra il ricorrente e LI ON, referente operativo DE sodalizio;
l'entità quantitativa DEle forniture, culminate nel sequestro di kg 1,0449 di cocaina — da cui erano ricavabili oltre cinquemila dosi — il 12 aprile 2023; la complessità logistica dei trasferimenti, organizzati secondo la collaudata modalità DEla staffetta con l'impiego di due veicoli e di un corriere dedicato;
l'esistenza di rapporti di debito e credito di ingente ammontare, documentati attraverso le captazioni relative ai pagamenti rateali successivi alla fornitura DE 18 marzo 2023. Il Tribunale, muovendo da tali elementi, ha logicamente osservato che la cessazione DEle forniture assicurate dal AN avrebbe comportato una prevedibile paralisi DEl'attività di spaccio gestita dal sodalizio, come DE resto comprovato dalla circostanza che, nella giornata DE 18 marzo 2023, l'attività dei pusher si era interrotta per esaurimento DEle scorte ed era ripresa soltanto dopo l'avvenuta consegna. Si tratta di un dato fattuale obiettivo e particolarmente significativo, idoneo a dimostrare che la fornitura proveniente dal AN non era una tra le molteplici 10 fonti di approvvigionamento DE gruppo, ma costituiva il canale essenziale — e, nei periodi documentati dalle indagini, pressoché esclusivo — di rifornimento DE sodalizio. Sul versante soggettivo, il Tribunale ha individuato l'affectio societatis in elementi che trascendono la mera dimensione sinallagmatica DE rapporto. Viene richiamata in ordinanza (pag.12, 2° e 3° cpv) la condotta tenuta dal ricorrente dopo il sequestro DE 12 aprile 2023, allorquando il AN, anziché interrompere ogni rapporto con il gruppo a seguito DE fallimento DEl'operazione e DEl'arresto DE corriere, si recava subito presso l'abitazione DE NI. La scelta di partecipare attivamente alla gestione DEla crisi è stata logicamente ritenuta sintomatica di una cointeressenza che eccede la dimensione DEl'affare singolo e si inscrive nella logica DEla permanenza DE vincolo associativo. A ciò si aggiunga la sottolineata frequentazione DEla sede operativa (pag.13) e il ruolo DEla convivente SO EP come centralinista nelle comunicazioni con il gruppo, circostanza che è stata ritenuta, con motivazione non illogica, rivelatrice di un coinvolgimento organizzativo non occasionale ma strutturale. 3.2. Sotto altro, ma connesso profilo, la difesa lamenta che il Tribunale avrebbe confuso l'essenzialità oggettiva DEla merce con l'adesione soggettiva DE fornitore, elevando l'efficacia economica DEla condotta a surrogato DEla prova DE vincolo associativo. La censura, pur suggestiva sul piano teorico, non coglie nel segno rispetto alla motivazione DEl'ordinanza impugnata. Come si è esposto, il Tribunale non si è limitato a valorizzare la rilevanza quantitativa ed economica DEle forniture, ma ha fondato il proprio convincimento su un fascio di indizi plurimi e concordanti, tra i quali ha rivestito un ruolo qualificante e decisivo la condotta successiva al sequestro riveste. 3.3. Parimenti inconferente è il richiamo al principio di tassatività, giacché la qualificazione giuridica operata dal Tribunale non estende la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 oltre i suoi confini tipici, ma si limita ad applicare al caso concreto i criteri ermeneutici consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mutazione DE rapporto fornitore-acquirente; criteri che non costituiscono una dilatazione DEla norma incriminatrice, bensì una precisazione dei presupposti fattuali alla luce dei quali il contributo DE fornitore assume rilevanza associativa. 4. Il secondo motivo, con il quale si lamenta travisamento DEla prova per omissione in relazione alla captazione progressiva n. 2395 DE 25 marzo 2023, è parimenti manifestamente infondato. La difesa attribuisce a tale conversazione una portata dimostrativa decisiva e incompatibile con il vincolo associativo, argomentando che il AN, nel 11 rivolgersi al LI con le parole “diglielo, digli: IO ma non si fa così, ha detto NO, avrebbe espresso un giudizio di biasimo autonomo nei confronti DE capo DEl'organizzazione per il ritardo nel pagamento DEla fornitura, condotta tipica DE creditore commerciale e non DE socius. 4.1. Si rende necessario, in via preliminare, richiamare le coordinate ermeneutiche in tema di travisamento DEla prova nel giudizio di legittimità. Questa Corte ha costantemente affermato che il vizio di travisamento DEla prova si configura esclusivamente in presenza di un errore di natura percettiva, il quale cada sul significante — ossia sul contenuto oggettivo e materiale DEl'atto probatorio — e non già sul significato, vale a dire sull'apprezzamento DE valore dimostrativo DEla prova medesima. Il travisamento, in altri termini, ricorre quando il giudice fondi il proprio convincimento su una prova inesistente nel processo, ovvero ne ignori una realmente acquisita, ovvero ancora ne alteri il contenuto in modo incontrovertibile, dando per dimostrato un fatto che l'atto processuale, nella sua oggettività, smentisce — o, di converso, negando un fatto che il medesimo atto, nella sua evidenza testuale, afferma. Si tratta, per utilizzare un'immagine ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, di un errore "quasi fotografico", che investe la feDEtà DEla trasposizione DE dato probatorio decisivo nel ragionamento DE giudice, senza attingere alla sfera DEla valutazione (Sez. 5, n. 26455 DE 9/06/2022, Rv. 283370 - 01; Sez. 6, n. 8610 DE 5/02/2020, Rv. 278457 – 01; Sez. 5, n. 8188 DE 4/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406 - 01). Sotto altro, ma connesso profilo, questa Corte ha chiarito che il vizio di travisamento, per assumere rilievo, deve possedere il requisito DEla decisività: l'errore percettivo deve essere idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo la motivazione manifestamente illogica per l'essenziale forza dimostrativa DE dato processuale travisato. Un errore marginale, inidoneo a scardinare l'impianto argomentativo DEla sentenza, non integra il vizio in esame (Sez. 5, n.48050 DE 02/07/2019, Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n.5246 DE 16/01/2014, Rv. 258774 - 01). 4.2. Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva che la censura DE ricorrente non supera il vaglio di ammissibilità. Dall'esame DEl'ordinanza impugnata emerge, in primo luogo, che la captazione DE 25 marzo 2023 non è stata affatto omessa dal Tribunale DE riesame. Il provvedimento dà conto dei contatti intercorsi tra il AN e il LI successivamente alla fornitura DE 18 marzo 2023, inquadrandoli nel contesto DEla gestione dei pagamenti rateali e DEla prosecuzione DE rapporto operativo. Ciò che la difesa realmente contesta non è, dunque, l'omissione DE dato, bensì la mancata 12 attribuzione alla conversazione DEla valenza dimostrativa che il ricorrente le assegna. In secondo luogo, l'interpretazione alternativa proposta dalla difesa — secondo la quale la rimostranza DE AN nei confronti DE NI per il ritardo nel pagamento sarebbe sintomo di autonomia contrattuale e non di subordinazione gerarchica — non è l'unica lettura logicamente possibile DE dato captativo e, soprattutto, non è una lettura che il giudice DE riesame fosse tenuto a privilegiare. Il Tribunale ha ragionevolmente collocato le conversazioni relative ai pagamenti nel quadro più ampio dei rapporti tra il fornitore e il sodalizio, traendone la conclusione che l'esistenza di ingenti rapporti di debito e credito ne confermava la continuità e la profondità. La circostanza che un partecipe possa rivendicare il pagamento di quanto dovuto non è affatto incompatibile con il vincolo associativo, giacché — come si è già rilevato — la diversità degli interessi economici tra i sodali non osta alla costituzione DE rapporto associativo. La rimostranza per un ritardo nei pagamenti è condotta che può caratterizzare tanto il contraente quanto il compartecipe;
la sua valenza indiziaria non è univoca e la scelta interpretativa compiuta dal Tribunale non presenta profili di manifesta illogicità. Da ultimo, la difesa invoca un ulteriore frammento captativo — il progressivo n. 14 DE 22 febbraio 2023, ove il AN esclamava “mannaggia la miseria… mi crei problemi ON!” — come riscontro DEla tesi difensiva. Anche in questo caso, tuttavia, il tenore DEla conversazione non possiede quella univoca e incontrovertibile portata dimostrativa che la giurisprudenza richiede per la configurabilità DE travisamento. L'espressione di frustrazione per le difficoltà operative è compatibile con una pluralità di letture e non impone, con il carattere DEla necessità logica, l'esclusione DEl'affectio societatis. Il ricorrente propone, in definitiva, una diversa e alternativa lettura DE materiale captativo, sollecitando questa Corte a un'operazione valutativa che esula dai confini DE giudizio di legittimità. 5. Il terzo motivo, concernente la dedotta illogicità DEla motivazione in ordine alla perduranza DE vincolo associativo, è manifestamente infondato. La difesa censura il ragionamento con cui il Tribunale ha qualificato i contatti intercorsi tra il AN e il NI nei mesi successivi all'arresto DE TT come propedeutici a nuove forniture, assumendo l'assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo — intercettazioni allusive a nuovi traffici, sequestri successivi, osservazioni attestanti una rinnovata operatività — idoneo a sorreggere tale inferenza. 13 Il ricorrente propone una lettura alternativa, secondo cui quei contatti sarebbero riconducibili alla fisiologica gestione DEle pendenze economiche pregresse. Entro tale prospettiva, la motivazione DEl'ordinanza impugnata non presenta i vizi lamentati dal ricorrente. Il Tribunale non ha fondato la perduranza DE vincolo associativo esclusivamente sui contatti tra il AN e il NI, ma ha valorizzato una pluralità di elementi convergenti. In primo luogo, ha richiamato le note DEla Polizia giudiziaria DE 29 maggio 2025 e DE 4 novembre 2025, dalle quali emergeva la prosecuzione DEl'attività di spaccio da parte di due tra i principali pusher DE gruppo — OS MA FA e lo stesso LI ON — circostanza che attestava la perdurante operatività DE sodalizio in data successiva ai fatti contestati. Quanto alla qualificazione dei contatti AN-NI, la lettura alternativa proposta dalla difesa — gestione di pendenze economiche pregresse — non è in grado di inficiare la tenuta logica DEla motivazione. Il Tribunale ha collocato quei contatti nel contesto DEla condotta complessiva DE ricorrente dopo il sequestro DE 12 aprile 2023, rilevando che il AN, anziché distanziarsi dal gruppo a seguito DEl'evento critico, si era recato personalmente presso il vertice DEl'organizzazione. L'interpretazione di tale condotta come indice di permanenza DE vincolo, e non come mera gestione di un credito residuo, non è manifestamente illogica. La valutazione operata dal Tribunale si inserisce, dunque, in un quadro indiziario composito e coerente, nel quale ciascun elemento acquista significato alla luce degli altri. 6. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione DEl'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. e DE principio di attualità DEle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. La doglianza si incentra sulla nozione di “tempo silente”: il ricorrente assume che l'intervallo di oltre due anni tra i fatti contestati (primavera 2023) e l'applicazione DEla misura cautelare (novembre 2025), durante il quale il AN è rimasto in stato di libertà senza episodi di recidiva o contatti operativi con il sodalizio, avrebbe dovuto condurre il Tribunale a escludere la concretezza e l'attualità DE pericolo di reiterazione. La prognosi cautelare sarebbe stata fondata su formule stereotipate e argomentazioni astratte, con surrettizio rovesciamento DEl'onere probatorio in capo all'indagato. 6.1. La questione DEla rilevanza DE decorso temporale intercorrente tra i fatti e l'applicazione DEla misura cautelare, nei casi in cui operi la presunzione relativa 14 di sussistenza DEle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., è stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale che il Collegio ritiene opportuno sintetizzare. Un primo orientamento — prevalente nella giurisprudenza più recente — afferma che il cosiddetto “tempo silente”, ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa di sussistenza DEle esigenze cautelari e di adeguatezza DEla custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Si è evidenziato che la presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod.proc.pen., sicché il mero decorso DE tempo non può, da solo, costituire prova DEl'irreversibile allontanamento DEl'indagato dal contesto criminale (Sez. 4, n.29237 DE 11/06/2025, Rv. 288309 – 01; Sez. 2, n.6592 DE 25/01/2022, Rv. 282766 – 02; Sez. 1, n.21900 DE 07/05/2021, Rv. 282004 - 01). Un secondo orientamento, di segno parzialmente diverso, ritiene che il tempo trascorso dai fatti, alla luce DEla riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata DEla medesima presunzione, debba essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte DEl'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce il medesimo art. 275, comma 3, cod.proc.pen. (Sez. 6, n.21809 DE 4/06/2025, Rv. 288276 - 01; Sez. 6, n.11735 DE 25/01/2024, Rv. 286202 - 02; Sez. 6, n.31587 DE 30/05/2023, Rv. 285272 – 01). 6.2. Il Collegio ritiene che, anche accogliendo l'opzione esegetica più favorevole all'indagato — quella che impone al giudice un obbligo di specifica motivazione sul decorso temporale — il motivo risulti infondato nel caso di specie. E ciò per una pluralità di ragioni concorrenti. In primo luogo, l'intervallo temporale di cui si discute è di circa due anni, arco non assimilabile a quello preso in considerazione dalla giurisprudenza DE secondo orientamento, che ha ritenuto necessaria una motivazione rafforzata nei casi di distanze temporali ben più significative, nell'ordine di un lustro o superiori. Si è al cospetto, dunque, di un dato temporale che, pur non trascurabile, non raggiunge la soglia di quella “rilevanza” che la giurisprudenza richiede perché il decorso possa operare come elemento di superamento DEla presunzione. In secondo luogo — e il rilievo è dirimente — il Tribunale non ha affatto omesso di confrontarsi con il fattore temporale, ma lo ha inserito in una valutazione complessiva degli elementi disponibili, giungendo motivatamente alla conclusione che il decorso DE tempo non fosse sufficiente a vincere la presunzione cautelare. 15 In particolare, l'ordinanza impugnata ha valorizzato: i sette precedenti penali DE AN per DEitti lucrogenetici, indicativi di una consuetudo DEinquendi radicata;
la realizzazione DEle condotte in epoca piuttosto recente, le modalità sofisticate DEla condotta, attestanti un consolidato modus operandi nel traffico di stupefacenti;
la spiccata propensione all'acquisizione di entrate attraverso attività illecite;
la perdurante operatività DE sodalizio, documentata dalle note DEla Polizia giudiziaria DE maggio e DE novembre 2025. Si tratta di elementi concreti e specifici, non di formule stereotipate, che sorreggono adeguatamente la prognosi di pericolosità. Si tratta di argomenti concreti, fondati su dati obiettivi, che non possono essere liquidati come espressione di automatismo cautelare;
il Tribunale ha motivato l'inadeguatezza DEla misura domiciliare alla luce di un elemento fattuale specificamente emerso dalle indagini, e non sulla base di un astratto richiamo alla gravità DE reato. 6.3. Quanto all'asserita inversione DEl'onere probatorio, la censura non tiene conto DE congegno normativo disegnato dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., che per i reati ivi contemplati — tra i quali il DEitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 — stabilisce una presunzione relativa di sussistenza DEle esigenze cautelari e di adeguatezza DEla custodia in carcere. Il ricorrente non ha prospettato, né in sede di riesame né nel presente ricorso, alcun elemento fattuale idoneo a dimostrare il proprio allontanamento dall'ambiente criminale. In assenza di siffatti elementi, la presunzione non risulta vinta. Ne discende che la motivazione DEl'ordinanza impugnata, lungi dal fondarsi su formule di stile o su argomentazioni astratte, ha dato conto in modo articolato e logicamente coerente DEle ragioni per le quali le esigenze cautelari conservano attualità e concretezza, e per le quali la custodia in carcere costituisce l'unica misura adeguata. 7. Alla luce di tali premesse argomentative, tutti i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità DE ricorso consegue, ai sensi DEl'art. 616 cod.proc.pen., la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Si dispone la trasmissione, a cura DEla cancelleria, di copia DE presente provvedimento al direttore DEl'istituto penitenziario competente, ai sensi DEl'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen. 16
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NC IG BR CI LE