CASS
Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2024, n. 5330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5330 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RE EN, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 28/06/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Carmela Maisto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli confermava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli 1'11 maggio 2023, con il quale era stata applicata a EN RE la misura della custodia cautelare in carcere per i reati cui ai capi a) e c) della rubrica provvisoria, aventi ad oggetto rispettivamente la partecipazione all'associazione di stampo camorristico "Ferrara-Cacciapuoti" (segnatamente della articolazione "Ferrara", come componente a disposizione del clan in tutte le attività delittuose Penale Sent. Sez. 6 Num. 5330 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 06/12/2023 dell'organizzazione, azioni militari e estorsive), operante con permanenza attuale nel territorio di RI (art. 416-bis cod. proc. peti.) e il concorso nel tentativo di estorsione, aggravato dall'aver agito con più persone riunite, dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della suddetta associazione camorristica, ai danni del titolare di una palestra di Villaricc:a, commesso in data 8 e 10 ottobre 2012 (art. 110, 56, 629, 628, terzo comma, nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen.). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, presentando i motivi di annullamento, come .di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192, 292 cod. proc. pen. e 111 Cost. per omessa autonoma e specifica argomentazione sui gravi indizi di colpevolezza, avendo il Tribunale illegittimamente motivato per relationem. La ordinanza impugnata, oltre al rinvio alle argomentazioni espresse nel titolo custodiale genetico, si limita ad una sterile riproposizione "a stralcio" di passaggi delle dichiarazioni dei collaboratori non corroborata da una aul:onoma valutazione sulla loro rilevanza in ordine al contributo causale offerto dal ricorrente al perseguimento dei fini illeciti del clan criminale. In tal modo la ordinanza impugnata ha violato gli obblighi di motivazione più volte indicati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al capo a): violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo (mancanza di gravi indizi di colpevolezza); violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto all'applicazione dei principi sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (assenza di riscontri esterni individualizzanti); vizio di motivazione e travisamento della prova. La gravità indiziaria a carico del ricorrente sul capo a) è stata basata dal Tribunale su dichiarazioni rese da quattro collaboratori, meramente riproposte e accompagnate da laconiche osservazioni, riprese testualmente dall'ordinanza genetica. Va rilevato che tali dichiarazioni sono state selezionate da un coacervo di dichiarazioni provenienti da 30 collaboratori. C'è da chiedersi come mai tutti gli altri non avessero nulla da dire sulla persona del ricorrente, pur descritto dai giudici di merito come subordinato al fratello OM e una delle persone più sanguinarie della sua famiglia. Inoltre, le stesse dichiarazioni utilizzate si presentano del tutto generiche quanto alla appartenenza del ricorrente al clan, senza individuare in modo 2 , ) concreto la sua presunta condotta partecipativa (in tal senso la difesa ha richiamato i principi affermati in sede di legittimità sulla insufficienza della prova della mera e generica partecipazione al sodalizio criminale). Segnatamente IT NO si è limitato a definire il ricorrente come affiliato al clan, ma nello specifico ha sostenuto che è un soggetto indipendente dedito a rapine. Tra l'altro, lo stesso collaboratore nel memoriale del 2012 neppure lo aveva indicato nella lista degli affiliati al clan. In ogni caso rispetto alle dichiarazioni del collaboratore (che aveva indicato i negozi dei fratelli RE come il luogo deputato alla consegna degli "stipendi" da parte del clan) nessuna attività di riscontro della polizia giudiziaria è stata effettuata. Il fratello, EN NO, esponente del clan Pianese-D'Alterio, ha riconosciuto il ricorrente perché lo conosceva "da piccolo" e lo ha indicato come affiliato solo per averlo appreso da ambienti criminali di RI. Quanto poi all'episodio del 2008 della trattativa effettuata tra il clan del collaboratore e quello di RI per l'acquisto di una partita di droga, svolta presso il bar dei RE alla presenza, tra gli altri, del ricorrente, il racconto offerto dal NO non collima con quello di NN SE, affiliato al clan Pianese-D'Alterio, che non ha citato il ricorrente tra i soggetti che avevano avuto un ruolo, anche minimo, nella vicenda. Tali divergenze sono state apoditticamente definite marginali dal Tribunale, quando invece venivano a smentire clamorosamente la ricostruzione dei giudici di merito, non offrendo le dichiarazioni un pur minimo contenuto comune sull'episodio sopra indicato né tantomeno quell'elevato numero di riscontri indicato dall'ordinanza impugnata. Quanto poi a UL OZ, si trattava di collaboratore che aveva iniziato il suo percorso solo per paura di essere ucciso dal clan di appartenenza (i Mallardo) e che neppure aveva riconosciuto in foto il ricorrente per poi narrare di una approfondita conoscenza del medesimo. Anche in tal caso il collaboratore, che ha definito il ricorrente quale affiliato al clan di RI, non ha indicato nessuna concreta vicenda che abbia visto il ricorrente nel suo ruolo partecipativo (se non un episodio di pestaggio del 2008 sul quale non ha fornito elementi in termini di certezza e non vi sono riscontri esterni). Anche il collaboratore IL AL ha esordito non riconoscendo il ricorrente (che confondeva con il fratello OM) e comunque ha fornito informazioni apprese da altri (e non confermate dalla fonte diretta) e comunque estremamente sommarie e prive di riferimenti a condotte rivelative della partecipazione del ricorrente al clan. Va evidenziato che le dichiarazioni dei NO e del OZ erano state poste alla base di una richiesta di misura cautelare a carico del ricorrente già nel 3 2013 e rigettata dal Giudice per le indagini preliminari, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza;
che le indagini a carico del clan di RI sono durate anni e da esse nessun elemento è emerso nei confronti del ricorrente (il fratello OM era stato costantemente monitorato dalle indagini). Quanto poi, infine, alle captazioni in carcere di LU NT, il riferimento al ricorrente è del tutto priva di un sicuro riferimento (il soprannome "Mucione" era infatti utilizzato per entrambi i fratelli). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo c): violazione degli aitt. 192, 273, 292 cod. proc. pen. e 629 Cod. pen. quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (assenza di riscontri esterni individualizzanti;
mancanza di gravi. Precisi e concordanti indizi); vizio di motivazione quanto alla prova dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. La motivazione sul capo c) è basata su elementi di natura ipotetica e congetturale e la difesa aveva avanzato in sede di riesame dei rilievi sui quali il Tribunale nulla ha detto e che sono di seguito indicati. In primo luogo, la individuazione fotografica ad opera della persona offesa era stata operata in termini non netti, in quanto la persona che si era presentata per la richiesta estorsiva era a capo chino e si era trattenuta solo pochi minuti (tanto da non essere riconosciuto in una prima ricognizione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria e da essere individuato non in termini di certezza in una seconda volta) e in modalità non attendibili (le foto mostrate alla persona offesa erano solo quelle dei RE, tra loro molto somiglianti). Quanto alla individuazione resa dalla dipendente del titolare della palestra, va rilevato che nella sua deposizione non si fa alcun cenno a comportamenti intimidatori o minacciosi da parte dei due soggetti presentatisi in loco. Né potevano corroborare tale quadro le dichiarazioni rese dal collaboratore EN Di MA, esponente del clan Pianese-D'Alterio, sulla collocazione dell'episodio estorsivo nel programma criminoso del clan in quanto prive di riscontri (dopo la denuncia del titolare della palestra era stata avviata un'attività di indagine che non ha portato alcun risultato:). Si tratta in ogni caso di vicenda risalente al 2012 e già confluita nel compendio della pregressa richiesta cautelare. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione della aggravante mafiosa per il capo c). Il Tribunale ha ancorato la sussistenza dell'aggravante, nella duplice declinazione, al contesto territoriale in cui la vicenda era avvenuta e al legame parentale con il fratello OM, condannato in via definitiva per il reato associativo. 4 Peraltro, in relazione alle modalità del fatto, non vi è stata alcuna evocazione di terze persone come mandanti o di organizzazioni di appartenenza. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 274 e 275 cod. proc. pen. e alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicabile. Il Tribunale non ha considerato che quegli elementi emergenti dagli atti che dovevano portare a superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere e a rivisitare la misura cautelare per carenza di pericolosità attuale e concreta: i precedenti penali datati, la mancanza di pendenze giudiziarie;
l'attuale stile di vita, gli esiti delle investigazioni condotte dai carabinieri che nessun elemento hanno riscontrato a suo carico, il tempo silente rispetto alla vicenda estorsiva del 2012. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da rigettare, in quanto complessivamente infondato e presentando anche tratti che non superano la soglia di ammissibilità. 2. Il primo motivo, con cui si contesta la omessa autonoma e specifica argomentazione da parte del Tribunale sui gravi indizi di colpevolezza, è declinato in forma generica e mal posta. Questa Corte ha più volte affermato che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (in motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente) (tra tante, Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Rv. 280603). Quanto ai vizi di motivazione o di motivazione apparente, il ricorrente si è limitato a generiche ed assertive critiche, non offrendo la dimostrazione che il Tribunale abbia violato i limiti dettati dalla giurisprudenza di legittimità per il ricorso alla motivazione per relationem (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252). Piuttosto, le censure mirano a contestare la tenuta logico-giuridica della motivazione quanto al tema della gravità indiziaria, ripreso nei motivi successivi. 5 3. Il secondo motivo sui gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo è complessivamente infondato. Va premesso che il ricorrente in vari passaggi del motivo mira in modo inammissibile a censurare le modalità di conduzione delle indagini, anziché la tenuta della motivazione della ordinanza impugnata (così per i collaboratori che non hanno indicato il ricorrente;
così per le indagini non fatte dalla polizia giudiziaria a riscontro delle propalazioni dei collaboratori). Sotto altro verso, il ricorrente avanza rilievi aspecifici e di merito sulla portata delle dichiarazioni dei collaboratori, invocando il vizio di travisamento della prova per veicolare inammissibili apprezzamenti sul significato probatorio delle suddette dichiarazioni. Quanto all'apprezzamento di tali dichiarazioni, va rilevato che il Tribunale ha prima riepilogato per sintesi il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori, ritenute rilevanti, per poi evidenziare gli elementi "comuni" e convergenti, costituenti la piattaforma indiziaria dimostrativa della partecipazione del ricorrente al sodalizio. Il Tribunale ha inoltre affrontato tutte le criticità e le censure segnalate dal ricorrente (ed in questa sede reiterate), con motivazione che non appare apparente o manifestamente illogica. Quanto ai gravi indizi, il Tribunale ha ritenuto che tutte le dichiarazioni dei collaboratori indicate in motivazione fossero tra loro convergenti sulla affiliazione del ricorrente al clan, sul ruolo operativo da lui rivestito nel settore delle estorsioni e dei traffici di stupefacenti, risultando le stesse viepiù riscontrate da altri elementi esterni (i colloqui in carcere di Montella del 2013 che lo aveva indicato come affiliato;
la captazione del 2015, in cui esponenti del clan avevano deciso di inviare il ricorrente per un raid punitivo, così confermando il suo ruolo di "picchiatore" del sodalizio;
la captazione del 2016 in cui esponenti del clan avevano deciso di non riconoscere al "mucione" - da identificarsi con il ricorrente, in quanto il fratello era all'epoca detenuto - parte dei proventi di un'estorsione; l'episodio estorsivo di cui al capo c). Da questi elementi, complessivamente \ralutati, il Tribunale ha desunto la dimostrazione, in chiave indiziaria, della condotta partecipativa del ricorrente all'associazione mafiosa. Si tratta di valutazione coerente con i principi affermati da questa Corte. Come hanno ribadito le Sezioni Unite (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari), va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che "prende parte" attiva al fenomeno associativo. 6 Occorre pertanto un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte". Tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso nell'associazione. Sul piano probatorio, il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità . del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione). Va inoltre tenuto conto in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applic:ativa dell'art. 192, commi 3 e 4, ad opera dell'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598); che il riscontro può essere costituito anche da altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). 7 A ciò va aggiunto in tema di chiamata di correo che non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (tra tante, Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Rv. 273344). Nel caso in esame, il Tribunale, attenendosi ai principi di dritto sopra indicati, non si è limitato ad attribuire al ricorrente un mero status di appartenenza, ma ha delineato un ruolo dinamico e funzionale alle esigenze del sodalizio (quale "picchiatore" del gruppo, addetto alla commissione di reati tipici del programma criminoso e al pagamento delle mesate), sulla base di convergenti elementi indiziari (le dichiarazioni dei collaboratori e agli altri riscontri), che avevano ad oggetto il thema probandum (ovvero la partecipazione del ricorrente al sodalizio e non necessariamente i singoli specifici episodi criminosi allo stesso attribuiti). 4. Il terzo motivo sul capo c) propone censure inammissibili, in quanto reiterative di questioni affrontate dal Tribunale con motivazione non censurabile in questa sede. Come ha indicato il Tribunale, la persona offesa e la segretaria della palestra avevano fornito la precisa e collimante descrizione della persona che si era presentata al loro cospetto;
il riconoscimento fotografico effettuato da quest'ultima era stato più netto e veniva quindi a confortare quello operato dal titolare della palestra. Va inoltre precisato che il Tribunale ha utilizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia EN Di MA solo per confermare la collocazione della vicenda (e della minaccia estorsiva) nel contesto del "pizzo" attuato dalla malavita organizzata locale (in occasione dell'apertura di nuova attività commerciale). Tale vicenda, grazie alle addizioni investigative successive al 2013 relative alla partecipazione del ricorrente al clan, aveva acquistato anch'essa una più solida consistenza indiziaria. 5. Non appare fondata la censura sull'aggravante mafiosa. E' sufficiente rilevare in questa sede che il Tribunale ha ben delineato in motivazione il ricorso da parte del ricorrente al tipico metodo mafioso locale nella presentazione della richiesta estorsiva. Si trattava infatti di richiesta che, attuata in un territorio in cui era fortemente radicata un'organizzazione mafiosa storica, veniva ad evocare per le modalità e i tempi di richiesta del "pizzo" implicitamente il potere criminale della consorteria (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Rv. 284950). 8 6. Anche l'ultimo motivo sulle esigenze cautelari non può essere accolto. A fronte della doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, derivante all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato associativo, il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero agli atti elementi dimostrativi del recesso del ricorrente dalla associazione mafiosa ancora operante, mentre sussistevano, in positivo, elementi che rivelavano il pericolo di recidiva, desunti dalle concrete modalità dei fatti e dalla personalità negativa del ricorrente (condannato per reati gravi). Queste argomentazioni venivano quindi a superare e assorbire i rilievi difensivi, che la difesa ha riproposto in questa sede. Quanto poi al tema del cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre può rilevare il decorso di un apprezzabile "tempo silente" sole esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131). In ogni caso, anche accedendo ad una esegesi costituzionalmente orientata della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., si è affermato che il tempo trascorso dai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un "rilevante arco temporale" privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari",, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272). Nel caso in esame, tale elemento non si rinviene nella ricostruzione accolta dal Tribunale, posto che le dichiarazioni dei collaboratori, che riferiscono della partecipazione del ricorrente al sodalizio in termini ancora attuali, si collocano anche nel corso del 2018. Tempo che non può definirsi "rilevante" alla luce della risalente partecipazione al clan del ricorrente. 7. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito. 9
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/12/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Carmela Maisto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli confermava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli 1'11 maggio 2023, con il quale era stata applicata a EN RE la misura della custodia cautelare in carcere per i reati cui ai capi a) e c) della rubrica provvisoria, aventi ad oggetto rispettivamente la partecipazione all'associazione di stampo camorristico "Ferrara-Cacciapuoti" (segnatamente della articolazione "Ferrara", come componente a disposizione del clan in tutte le attività delittuose Penale Sent. Sez. 6 Num. 5330 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 06/12/2023 dell'organizzazione, azioni militari e estorsive), operante con permanenza attuale nel territorio di RI (art. 416-bis cod. proc. peti.) e il concorso nel tentativo di estorsione, aggravato dall'aver agito con più persone riunite, dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della suddetta associazione camorristica, ai danni del titolare di una palestra di Villaricc:a, commesso in data 8 e 10 ottobre 2012 (art. 110, 56, 629, 628, terzo comma, nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen.). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, presentando i motivi di annullamento, come .di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192, 292 cod. proc. pen. e 111 Cost. per omessa autonoma e specifica argomentazione sui gravi indizi di colpevolezza, avendo il Tribunale illegittimamente motivato per relationem. La ordinanza impugnata, oltre al rinvio alle argomentazioni espresse nel titolo custodiale genetico, si limita ad una sterile riproposizione "a stralcio" di passaggi delle dichiarazioni dei collaboratori non corroborata da una aul:onoma valutazione sulla loro rilevanza in ordine al contributo causale offerto dal ricorrente al perseguimento dei fini illeciti del clan criminale. In tal modo la ordinanza impugnata ha violato gli obblighi di motivazione più volte indicati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al capo a): violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo (mancanza di gravi indizi di colpevolezza); violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto all'applicazione dei principi sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (assenza di riscontri esterni individualizzanti); vizio di motivazione e travisamento della prova. La gravità indiziaria a carico del ricorrente sul capo a) è stata basata dal Tribunale su dichiarazioni rese da quattro collaboratori, meramente riproposte e accompagnate da laconiche osservazioni, riprese testualmente dall'ordinanza genetica. Va rilevato che tali dichiarazioni sono state selezionate da un coacervo di dichiarazioni provenienti da 30 collaboratori. C'è da chiedersi come mai tutti gli altri non avessero nulla da dire sulla persona del ricorrente, pur descritto dai giudici di merito come subordinato al fratello OM e una delle persone più sanguinarie della sua famiglia. Inoltre, le stesse dichiarazioni utilizzate si presentano del tutto generiche quanto alla appartenenza del ricorrente al clan, senza individuare in modo 2 , ) concreto la sua presunta condotta partecipativa (in tal senso la difesa ha richiamato i principi affermati in sede di legittimità sulla insufficienza della prova della mera e generica partecipazione al sodalizio criminale). Segnatamente IT NO si è limitato a definire il ricorrente come affiliato al clan, ma nello specifico ha sostenuto che è un soggetto indipendente dedito a rapine. Tra l'altro, lo stesso collaboratore nel memoriale del 2012 neppure lo aveva indicato nella lista degli affiliati al clan. In ogni caso rispetto alle dichiarazioni del collaboratore (che aveva indicato i negozi dei fratelli RE come il luogo deputato alla consegna degli "stipendi" da parte del clan) nessuna attività di riscontro della polizia giudiziaria è stata effettuata. Il fratello, EN NO, esponente del clan Pianese-D'Alterio, ha riconosciuto il ricorrente perché lo conosceva "da piccolo" e lo ha indicato come affiliato solo per averlo appreso da ambienti criminali di RI. Quanto poi all'episodio del 2008 della trattativa effettuata tra il clan del collaboratore e quello di RI per l'acquisto di una partita di droga, svolta presso il bar dei RE alla presenza, tra gli altri, del ricorrente, il racconto offerto dal NO non collima con quello di NN SE, affiliato al clan Pianese-D'Alterio, che non ha citato il ricorrente tra i soggetti che avevano avuto un ruolo, anche minimo, nella vicenda. Tali divergenze sono state apoditticamente definite marginali dal Tribunale, quando invece venivano a smentire clamorosamente la ricostruzione dei giudici di merito, non offrendo le dichiarazioni un pur minimo contenuto comune sull'episodio sopra indicato né tantomeno quell'elevato numero di riscontri indicato dall'ordinanza impugnata. Quanto poi a UL OZ, si trattava di collaboratore che aveva iniziato il suo percorso solo per paura di essere ucciso dal clan di appartenenza (i Mallardo) e che neppure aveva riconosciuto in foto il ricorrente per poi narrare di una approfondita conoscenza del medesimo. Anche in tal caso il collaboratore, che ha definito il ricorrente quale affiliato al clan di RI, non ha indicato nessuna concreta vicenda che abbia visto il ricorrente nel suo ruolo partecipativo (se non un episodio di pestaggio del 2008 sul quale non ha fornito elementi in termini di certezza e non vi sono riscontri esterni). Anche il collaboratore IL AL ha esordito non riconoscendo il ricorrente (che confondeva con il fratello OM) e comunque ha fornito informazioni apprese da altri (e non confermate dalla fonte diretta) e comunque estremamente sommarie e prive di riferimenti a condotte rivelative della partecipazione del ricorrente al clan. Va evidenziato che le dichiarazioni dei NO e del OZ erano state poste alla base di una richiesta di misura cautelare a carico del ricorrente già nel 3 2013 e rigettata dal Giudice per le indagini preliminari, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza;
che le indagini a carico del clan di RI sono durate anni e da esse nessun elemento è emerso nei confronti del ricorrente (il fratello OM era stato costantemente monitorato dalle indagini). Quanto poi, infine, alle captazioni in carcere di LU NT, il riferimento al ricorrente è del tutto priva di un sicuro riferimento (il soprannome "Mucione" era infatti utilizzato per entrambi i fratelli). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo c): violazione degli aitt. 192, 273, 292 cod. proc. pen. e 629 Cod. pen. quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (assenza di riscontri esterni individualizzanti;
mancanza di gravi. Precisi e concordanti indizi); vizio di motivazione quanto alla prova dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. La motivazione sul capo c) è basata su elementi di natura ipotetica e congetturale e la difesa aveva avanzato in sede di riesame dei rilievi sui quali il Tribunale nulla ha detto e che sono di seguito indicati. In primo luogo, la individuazione fotografica ad opera della persona offesa era stata operata in termini non netti, in quanto la persona che si era presentata per la richiesta estorsiva era a capo chino e si era trattenuta solo pochi minuti (tanto da non essere riconosciuto in una prima ricognizione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria e da essere individuato non in termini di certezza in una seconda volta) e in modalità non attendibili (le foto mostrate alla persona offesa erano solo quelle dei RE, tra loro molto somiglianti). Quanto alla individuazione resa dalla dipendente del titolare della palestra, va rilevato che nella sua deposizione non si fa alcun cenno a comportamenti intimidatori o minacciosi da parte dei due soggetti presentatisi in loco. Né potevano corroborare tale quadro le dichiarazioni rese dal collaboratore EN Di MA, esponente del clan Pianese-D'Alterio, sulla collocazione dell'episodio estorsivo nel programma criminoso del clan in quanto prive di riscontri (dopo la denuncia del titolare della palestra era stata avviata un'attività di indagine che non ha portato alcun risultato:). Si tratta in ogni caso di vicenda risalente al 2012 e già confluita nel compendio della pregressa richiesta cautelare. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione della aggravante mafiosa per il capo c). Il Tribunale ha ancorato la sussistenza dell'aggravante, nella duplice declinazione, al contesto territoriale in cui la vicenda era avvenuta e al legame parentale con il fratello OM, condannato in via definitiva per il reato associativo. 4 Peraltro, in relazione alle modalità del fatto, non vi è stata alcuna evocazione di terze persone come mandanti o di organizzazioni di appartenenza. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 274 e 275 cod. proc. pen. e alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicabile. Il Tribunale non ha considerato che quegli elementi emergenti dagli atti che dovevano portare a superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere e a rivisitare la misura cautelare per carenza di pericolosità attuale e concreta: i precedenti penali datati, la mancanza di pendenze giudiziarie;
l'attuale stile di vita, gli esiti delle investigazioni condotte dai carabinieri che nessun elemento hanno riscontrato a suo carico, il tempo silente rispetto alla vicenda estorsiva del 2012. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da rigettare, in quanto complessivamente infondato e presentando anche tratti che non superano la soglia di ammissibilità. 2. Il primo motivo, con cui si contesta la omessa autonoma e specifica argomentazione da parte del Tribunale sui gravi indizi di colpevolezza, è declinato in forma generica e mal posta. Questa Corte ha più volte affermato che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (in motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente) (tra tante, Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Rv. 280603). Quanto ai vizi di motivazione o di motivazione apparente, il ricorrente si è limitato a generiche ed assertive critiche, non offrendo la dimostrazione che il Tribunale abbia violato i limiti dettati dalla giurisprudenza di legittimità per il ricorso alla motivazione per relationem (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252). Piuttosto, le censure mirano a contestare la tenuta logico-giuridica della motivazione quanto al tema della gravità indiziaria, ripreso nei motivi successivi. 5 3. Il secondo motivo sui gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo è complessivamente infondato. Va premesso che il ricorrente in vari passaggi del motivo mira in modo inammissibile a censurare le modalità di conduzione delle indagini, anziché la tenuta della motivazione della ordinanza impugnata (così per i collaboratori che non hanno indicato il ricorrente;
così per le indagini non fatte dalla polizia giudiziaria a riscontro delle propalazioni dei collaboratori). Sotto altro verso, il ricorrente avanza rilievi aspecifici e di merito sulla portata delle dichiarazioni dei collaboratori, invocando il vizio di travisamento della prova per veicolare inammissibili apprezzamenti sul significato probatorio delle suddette dichiarazioni. Quanto all'apprezzamento di tali dichiarazioni, va rilevato che il Tribunale ha prima riepilogato per sintesi il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori, ritenute rilevanti, per poi evidenziare gli elementi "comuni" e convergenti, costituenti la piattaforma indiziaria dimostrativa della partecipazione del ricorrente al sodalizio. Il Tribunale ha inoltre affrontato tutte le criticità e le censure segnalate dal ricorrente (ed in questa sede reiterate), con motivazione che non appare apparente o manifestamente illogica. Quanto ai gravi indizi, il Tribunale ha ritenuto che tutte le dichiarazioni dei collaboratori indicate in motivazione fossero tra loro convergenti sulla affiliazione del ricorrente al clan, sul ruolo operativo da lui rivestito nel settore delle estorsioni e dei traffici di stupefacenti, risultando le stesse viepiù riscontrate da altri elementi esterni (i colloqui in carcere di Montella del 2013 che lo aveva indicato come affiliato;
la captazione del 2015, in cui esponenti del clan avevano deciso di inviare il ricorrente per un raid punitivo, così confermando il suo ruolo di "picchiatore" del sodalizio;
la captazione del 2016 in cui esponenti del clan avevano deciso di non riconoscere al "mucione" - da identificarsi con il ricorrente, in quanto il fratello era all'epoca detenuto - parte dei proventi di un'estorsione; l'episodio estorsivo di cui al capo c). Da questi elementi, complessivamente \ralutati, il Tribunale ha desunto la dimostrazione, in chiave indiziaria, della condotta partecipativa del ricorrente all'associazione mafiosa. Si tratta di valutazione coerente con i principi affermati da questa Corte. Come hanno ribadito le Sezioni Unite (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari), va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che "prende parte" attiva al fenomeno associativo. 6 Occorre pertanto un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte". Tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso nell'associazione. Sul piano probatorio, il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità . del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione). Va inoltre tenuto conto in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applic:ativa dell'art. 192, commi 3 e 4, ad opera dell'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598); che il riscontro può essere costituito anche da altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). 7 A ciò va aggiunto in tema di chiamata di correo che non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (tra tante, Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Rv. 273344). Nel caso in esame, il Tribunale, attenendosi ai principi di dritto sopra indicati, non si è limitato ad attribuire al ricorrente un mero status di appartenenza, ma ha delineato un ruolo dinamico e funzionale alle esigenze del sodalizio (quale "picchiatore" del gruppo, addetto alla commissione di reati tipici del programma criminoso e al pagamento delle mesate), sulla base di convergenti elementi indiziari (le dichiarazioni dei collaboratori e agli altri riscontri), che avevano ad oggetto il thema probandum (ovvero la partecipazione del ricorrente al sodalizio e non necessariamente i singoli specifici episodi criminosi allo stesso attribuiti). 4. Il terzo motivo sul capo c) propone censure inammissibili, in quanto reiterative di questioni affrontate dal Tribunale con motivazione non censurabile in questa sede. Come ha indicato il Tribunale, la persona offesa e la segretaria della palestra avevano fornito la precisa e collimante descrizione della persona che si era presentata al loro cospetto;
il riconoscimento fotografico effettuato da quest'ultima era stato più netto e veniva quindi a confortare quello operato dal titolare della palestra. Va inoltre precisato che il Tribunale ha utilizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia EN Di MA solo per confermare la collocazione della vicenda (e della minaccia estorsiva) nel contesto del "pizzo" attuato dalla malavita organizzata locale (in occasione dell'apertura di nuova attività commerciale). Tale vicenda, grazie alle addizioni investigative successive al 2013 relative alla partecipazione del ricorrente al clan, aveva acquistato anch'essa una più solida consistenza indiziaria. 5. Non appare fondata la censura sull'aggravante mafiosa. E' sufficiente rilevare in questa sede che il Tribunale ha ben delineato in motivazione il ricorso da parte del ricorrente al tipico metodo mafioso locale nella presentazione della richiesta estorsiva. Si trattava infatti di richiesta che, attuata in un territorio in cui era fortemente radicata un'organizzazione mafiosa storica, veniva ad evocare per le modalità e i tempi di richiesta del "pizzo" implicitamente il potere criminale della consorteria (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Rv. 284950). 8 6. Anche l'ultimo motivo sulle esigenze cautelari non può essere accolto. A fronte della doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, derivante all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato associativo, il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero agli atti elementi dimostrativi del recesso del ricorrente dalla associazione mafiosa ancora operante, mentre sussistevano, in positivo, elementi che rivelavano il pericolo di recidiva, desunti dalle concrete modalità dei fatti e dalla personalità negativa del ricorrente (condannato per reati gravi). Queste argomentazioni venivano quindi a superare e assorbire i rilievi difensivi, che la difesa ha riproposto in questa sede. Quanto poi al tema del cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre può rilevare il decorso di un apprezzabile "tempo silente" sole esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131). In ogni caso, anche accedendo ad una esegesi costituzionalmente orientata della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., si è affermato che il tempo trascorso dai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un "rilevante arco temporale" privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari",, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272). Nel caso in esame, tale elemento non si rinviene nella ricostruzione accolta dal Tribunale, posto che le dichiarazioni dei collaboratori, che riferiscono della partecipazione del ricorrente al sodalizio in termini ancora attuali, si collocano anche nel corso del 2018. Tempo che non può definirsi "rilevante" alla luce della risalente partecipazione al clan del ricorrente. 7. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito. 9
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/12/2023.