Sentenza 16 maggio 2002
Massime • 1
In virtù della disciplina speciale dettata dal decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, il pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese ammesse ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto, non trovando applicazione il sistema delle c.d. finestre introdotto dall'art. 1 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992, e restando operativa, in via di eccezione, la regola dettata dall'art. 3 d.P.R. n. 58 del 1976, secondo cui la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al collocamento in quiescenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7135 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.D.A.I. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 31, rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AM GI, elettivamente domiciliato in ROMA;
VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato REMATO PAPARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4478/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 20/07/99 - R.G.N. 900/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato FLAUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato del 16.5.97 ME IE evocava in giudizio, avanti il RE di Torino, l'PD, per sentirlo condannare alla corresponsione, in suo favore, del trattamento pensionistico con decorrenza dal mese di ottobre 1994. Esponeva il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della Alenia, azienda della Finmeccanica S.p.A. - fino al 1^.9.94, di aver inoltrato domanda di pensionamento in data 29.9.94, di avere l'PD fatto decorrere il pagamento della pensione di anzianità dal 1^.12.1994. L'PD, costituitosi in giudizio, riconosceva l'applicabilità alla posizione del ricorrente dell'eccezione prevista dal D.L. 553/94 e, conseguentemente, riconosceva la decorrenza della pensione di anzianità in oggetto dal mese di novembre 1994.
All'udienza del 23.10.1997, esaurita la discussione, il RE pronunciava sentenza, con la quale, accogliendo il ricorso, condannava l'PD a corrispondere al ME il trattamento pensionistico a far data dall'ottobre 1994, compensando tra le parti le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza, depositata in data 31.10.97, proponeva appello l'PD con ricorso del 22.5.98, con il quale contestava la decisione del primo giudice sulla base di motivi variamente articolati. Si costituiva ME IE, che chiedeva la reiezione del gravame.
Con sentenza del 6 - 20 luglio 1999, il tribunale rigettava l'appello, condannando l'Istituto appellante al pagamento delle spese di giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'PD con tre motivi di impugnazione.
L'intimato resiste con controricorso, illustrato anche da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo l'Istituto si duole della nullità della sentenza impugnata per illegittima esclusione di atti difensivi dell'Istituto stesso e limitazione del diritto di difesa (in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c.). Con il secondo motivo l'Istituto si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata per insufficienza e contraddittorietà. Con il terzo motivo l'Istituto censura la violazione dell'art. 1, comma 2 bis, legge 14 novembre 1992, nonché dell'art. 11, punto 8,
legge 24 dicembre 1993 n. 537. In sintesi, la difesa dell'Istituto sostiene che il ME, pur beneficiando della deroga al temporaneo blocco delle pensioni di anzianità, comunque sottostava al regime delle c.d. finestre, talché la decorrenza della sua pensione doveva essere fissata al 1^ novembre 1994 e non già nel primo giorno del mese successivo al pensionamento (1^ ottobre 1994).
2. Il ricorso, nei suoi tre motivi che possono essere trattati congiuntamente, è infondato.
2.1. Deve innanzi tutto considerarsi che l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente si sottraeva al temporaneo blocco delle pensioni di anzianità - previsto per la seconda volta (dopo quello del 1992), con specifiche eccezioni derogatorie, dai d.l. n. 553 e 654 del 1994 e dall'art. 13 legge n.724 del 1994 - in quanto dipendente di impresa cui era stato concesso il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al d.l. n.299 del 1994, conv. in l. 451 del 1994, non solo non è stata impugnata, ma in realtà rappresenta un dato pacifico tra le parti;
talché non rileva quella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4 dicembre 1999, n. 13596; 25 febbraio 2000, n. 2178) - contrastata da altra precedente (Cass. 14 luglio 1998, n. 6883) - concernente il momento a partire dal quale opera il beneficio dell'eccezione al blocco, che è questione diversa da quella del dies a quo della pensione.
Residua infatti tra le parti, come tema in contestazione, unicamente l'esatta determinazione del dies a quo della decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità; ossia nella specie si controverte se tale termine debba fissarsi nel 1^ ottobre 1994 (quale primo giorno del mese successivo al pensionamento), secondo la tesi del ME, accolta dal tribunale, ovvero nel 1^ novembre 1994 (quale seconda "finestra" utile per l'anno 1994), secondo la tesi dell'PD.
2.2. La difesa dell'Istituto ricorrente sostiene che operano le c.d. finestre previste dall'art. 1, comma 2 bis, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge n. 438 del 14 novembre 1992, poi modificato(per i trattamenti pensionistici con decorrenza successiva all'anno 1994) dall'art. 11, comma 8, legge n. 537 del 1993. In particolare, secondo l'art. 1, comma 2 bis. cit., la decorrenza della pensione di anzianità per i soggetti di età inferiore a 57 (quale era all'epoca il resistente) era fissata nel 1^ novembre di ciascun anno. così derogandosi al principio previgente (ex art. 3 d.P.R. 8 gennaio 1976, n.58) secondo cui la pensione d'anzianità decorreva dal primo giorno del mese successivo a quello del pensionamento. Orbene è sufficiente rilevare che è vero sì - come sostiene la difesa dell'PD - che questa nuova normativa di carattere generale della decorrenza delle pensioni di anzianità, articolata in due sole date all'anno (inizialmente 1 maggio/1 novembre e poi 1 luglio/1 gennaio di ogni anno) non è derogata dalla citata transitoria disciplina del temporaneo blocco delle pensioni di anzianità. Ma nella specie l'art. 1, comma 6, d.l. 299/94, conv. in 1. 451 del 1994, nel contesto di una normativa speciale della cassa integrazione guadagni, ha previsto, in favore dei lavoratori che fruiscono di tali trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, lo specifico beneficio dell'esenzione dal sistema delle c.d. finestre, ed al successivo art. 10, nel disciplinare la decorrenza del pensionamento anticipato dei dipendenti di tali aziende, prevede che questo decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto.
Quindi, dal combinato disposto di tale disciplina speciale della cassa integrazione e del pensionamento anticipato, da una parte, e di quella del temporaneo blocco dei trattamenti pensionistici d'anziani, dall'altra emerge che, in via di eccezione, operava ancora nella fattispecie la regola - già posta dall'art. 3 d.P.R. 8 gennaio 1976, n.58, cit. - secondo cui la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al collocamento in quiescenza (nella specie: 1^ ottobre 1994 e non già 1^ novembre 1994, come esattamente ha ritenuto la sentenza impugnata).
3. Il ricorso deve quindi essere respinto.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
condanna l'Istituto ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 18,10 oltre euro 1.000,00 (mille) per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2002