Sentenza 20 gennaio 2012
Massime • 1
La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, irrogata per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, comma nono-bis, cod. strad.), con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 è disposta, in assenza di una contraria volontà dell'imputato, esclusivamente dal giudice della cognizione con il decreto penale di condanna o con la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, essendo comunque preclusa ogni statuizione in fase esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2012, n. 10881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10881 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 20/01/2012
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere - N. 155
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 19731/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PMT PRESSO TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO;
nei confronti di:
2) MA GI N. IL 24/07/1969;
avverso l'ordinanza n. 3646/2010 GIP TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del 01/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI;
lette le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Ascoli Piceno emetteva decreto penale di condanna, nei confronti di CI OR, alla pena di Euro 15.800,00 (di cui Euro 15.000,00 derivanti dalla conversione di giorni 60 di arresto) per il reato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 sexies.
Successivamente, il GIP quale giudice dell'esecuzione, divenuto esecutivo il decreto penale, disponeva la sostituzione, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, della pena pecuniaria in giorni 63 di lavoro di pubblica utilità.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento. Rilevava che non appariva ammissibile la disposta sostituzione della pena irrogata nel decreto penale, divenuto esecutivo per mancata opposizione. L'interpretazione data dal giudice dell'esecuzione risultava contraria alla lettera ed alla "ratio" del comma 9 bis sopra citato. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva l'annullamento senza rinvio del provvedimento del GIP.
3. Il ricorso va accolto perché fondato.
Si rileva che chiaramente il dettato del disposto ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis, consente la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria irrogata con il lavoro di pubblica utilità, salvo il consenso dell'interessato, finché la decisione non sia divenuta irrevocabile. In particolare, nel caso di decreto penale di condanna (espressamente contemplato nel comma 9 bis), la sostituzione può avvenire nel decreto penale stesso ovvero in sede di sentenza a seguito del giudizio di opposizione. Sicuramente, non si palesa ammissibile l'applicazione della sanzione sostitutiva in sede esecutiva.
4. Pertanto, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2012