Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8431 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 843120 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE LA C TE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RO DE MUSIS Presidente R.G.N. 20024/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere 22975/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 19284 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Ud. 11/04/01 ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: AR IN, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato AR ARTURO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO CALAMARO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ACAMPORA ROSARIO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 22975/99 proposto da: ACAMPORA ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 1782 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO -1- MELE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AR IN;
intimato avverso la sentenza n. 2447/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 28/06/99 R.G.N. 41620/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 11/04/01 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato MELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso previa riunione dei ricorsi, rigetto del ricorso principale;
assorbimento del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo MA AR, premesso di aver svolto attività di lavoro subordinato in qualità di odontotecnico in favore di PO RO, medico dentista, ha chiesto al pretore di Napoli, giudice del lavoro, di condannare quest'ultimo alla corresponsione della somma di £ 73.835.265 а titolo di retributive ed indennità varie, connessedifferenze all'espletamento di tale attività lavorativa dipendente. Ritualmente costituito, l'PO si è opposto alla domanda ed ha chiesto, in via riconvenzionale subordinata, la condanna del MA al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e la compensazione con alcuni pagamenti effettuati al medesimo. Espletata attività istruttoria, con sentenza 2.3.1995 il PR ha respinto la domanda e ha condannato il ricorrente alla refusione delle spese di lite. Con sentenza 5 maggio/28 giugno 1999 il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello del MA, compensando le spese del grado. di questa Corte sui criteriRichiamata la giurisprudenza distintivi tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, secondo cui i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del lavoratore gerarchico e disciplinare dei al potere organizzativo, potere che deve estrinsecarsi in datore di lavoro specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili 2 anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo e nello stabile sull'esecuzione dell'attività lavorativa, inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale della prestazione, il Tribunale ha del beneficiario ritenuto che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante. Spiegava che la attività istruttoria espletata, da una parte, non ha evidenziato alcun elemento dimostrativo di una prestazione lavorativa correlata ad un potere direttivo del datore di lavoro inerente all'intrinseco svolgimento di prestazione, dall'altra ha fornito indicazioni tale Agey presuntive nel senso della autonomia del rapporto di lavoro, maggiormente idoneo ad essere assimilato alla figura di una società di fatto inter partes, piuttosto che a quella di lavoro subordinato prospettata dall' appellante. Citava in particolare il riparto dei proventi, che secondo i testi IO, NI e IN, venivano equamente divisi fra le parti, e la proprietà dei beni strumentali: secondo il teste SO, le attrezzature odontotecniche e parte degli arredi erano di pertinenza del MA il quale, all'esito del rapporti lavorativi inter partes, aveva provveduto a prelevarli dai locali ove era stata svolta l'attività di odontotecnico considerata. Λ Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il MA, con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. L'intimato, ritualmente costituito, ha resistito, ed ha proposto ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con unico motivo il ricorrente, deducendo omessa, contraddittoria motivazione su un puntoinsufficiente e A34 decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ., nonché degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per la valutazione delle risultanze istruttorie, e chiede che questa Corte decida nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accogliendo la domanda. Contesta in primo luogo alla sentenza impugnata di avere fondato la decisione sulle deposizioni testimoniali dei testi IO e NI relative al riparto dei proventi, nonostante i medesimi avessero dichiarato di avere appreso la circostanza dall'PO. Contesta poi la interpretazione della deposizione del teste SO, relativa alla proprietà dei beni, assumendo che egli si riferisse a beni situati in distinti locali del laboratorio. 5LS Il motivo non è fondato. Non sono in contestazione i criteri distintivi tra rapporto ma ladi lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, valutazione del materiale probatorio da parte del Tribunale. E' sufficiente notare, a questo riguardo, che la censura del ricorrente investe la valutazione degli indici dell'autonomia, riferiti nella sentenza impugnata, ma non la statuizione che il ricorrente non ha assolto all'onere della prova, sul medesimo gravante, della sussistenza della subordinazione. Aqu Tale rilievo impone la reiezione del ricorso, il che comporta l'assorbimento del ricorso incidentale, da considerarsi condizionato, con il quale 1'PO ha chiesto la compensazione delle somme dovute, per l'ipotesi fosse ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato, con la somma di L. 12.474.500 corrisposta al MA, nel gennaio 1989, a definizione del rapporto, causa ove il rapporto fosse somma che non troverebbe ritenuto subordinato, e la condanna del medesimo a pagare al somma di L.
2.408.832 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 30000 oltre L. due milioni e mezzo per onorari di avvocato. G
p.q.m.
rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente principale a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 30000 oltre L. due milioni e mezzo per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, 1'11 aprile 2001. Il Presidente Roperis be Uunis Шийд Aldo де Майей Il Consigliere Estensore a le IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 20 GIU. 2001 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL CANCEL WERE REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA E R P Ele O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 T R DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 O C Lav sub-maresca RG 20024+22975/1999 7