Sentenza 13 luglio 2017
Massime • 1
In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza l'indicazione dell'insussistenza di condanne per i reati previsti dall'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, implicanti la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo all'ammissione, essendo sufficiente che l'interessato certifichi di trovarsi nelle condizioni previste da tale articolo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2017, n. 48972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48972 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2017 |
Testo completo
ASTA 48972-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/07/2017 ROCCO MARCO BLAIOTTA Presidente - Sent. n. sez. 1289/2017 EMANUELE DI SALVO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE SALVATORE DOVERE N. 10427/2017 PASQUALE GIANNITI LOREDANA MICCICHE' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER US nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. IE EP ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stato respinto il ricorso in opposizione, ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002, avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto erroneamente il giudice a quo ha ritenuto necessaria la dichiarazione dell'istante circa la sussistenza del presupposto negativo inerente alla mancanza dei precedenti penali di cui all'art. 76, comma 4 bis, d. P.R. n. 115 del 2002. Viceversa, è colui che è gravato da tali precedenti che deve rendere dichiarazione in tal senso, fornendo prove contrarie, atte a superare la presunzione di cui al predetto art. 76, comma 4- bis. Chi invece sia esente dai precedenti penali indicati da quest'ultima norma non deve dichiarare nulla, essendo onere del giudice verificare il certificato penale dell'istante. Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.
3. Con requisitoria depositata il 28 aprile 2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. L'art. 79 d. P. R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il contenuto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non fa alcun cenno ad una dichiarazione circa la sussistenza del presupposto negativo inerente alla mancanza dei precedenti penali di cui all'art. 76, comma 4-bis, d. P. R. n. 115 del 2002. La dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 79, lett. c), inerisce infatti esclusivamente alle condizioni reddituali dell'istante. Dunque chi non è stato condannato per uno dei reati previsti dall'art. 76, comma 4- bis, non deve dichiarare alcunché al riguardo. E' compito del giudice verificare la sussistenza o meno di condanne per i reati elencati nella predetta norma. Viceversa chi è stato condannato per uno di tali reati è tenuto a rappresentare non solo l'esistenza della condanna ma gli elementi idonei a superare la presunzione di superamento dei limiti di reddito, prevista dall'art. 76, comma 4-bis. La Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 16 aprile 2010, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa norma, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati, con sentenza definitiva, per i reati ivi indicati, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. La presunzione iuris et de iure, originariamente contemplata dalla 1 norma, è stata dunque trasformata in presunzione iuris tantum. L'istante è quindi ammesso a provare il contrario e la dichiarazione relativa alla sussistenza dei precedenti penali in esame è finalizzata, per l'appunto, ad introdurre la problematica inerente al quesito se la presunzione di superamento del reddito possa considerarsi o meno superata. Relativamente a chi invece non abbia subito condanna per i reati in esame, questa esigenza non sussiste e dunque l'interessato dovrà semplicemente autocertificare il quantum del reddito valutabile ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 79, lett. c) d. P. R. n. 115 del 2002. Erroneamente, pertanto, il giudice a quo ha ritenuto la sussistenza, a carico del soggetto che non sia stato condannato per i reati che comportano l'operatività della suddetta presunzione, di un obbligo, addirittura previsto a pena di inammissibilità dell'istanza, di rendere esplicita dichiarazione in tal senso. Si impone, quindi, nel caso di specie, un pronunciamento rescindente.
2. Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, per l'ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 13-7-2017. Il Consigliere estensore Il Presidente listen کا ایشان ناسان ده مان Depositata in Cancelleria Oggi. 25 OTT 2017 il Funzionario indicaric Patrizia Corra 2