Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2018, n. 10908
CASS
Sentenza 18 dicembre 2018

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In tema di false dichiarazioni al pubblico ministero, la sospensione del procedimento prevista dall'art. 371- bis cod. pen. non deve essere necessariamente disposta in fase di indagini preliminari, sicchè, qualora non vi abbia provveduto il pubblico ministero, legittimamente la sospensione va dichiarata nel corso del dibattimento. (In motivazione, la Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui l'omessa sospensione avrebbe comportato la regressione del processo dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari, per consentire al pubblico ministero di provvedere ai sensi dell'art.371-bis, comma 2, cod.proc.pen.).

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  • 1False dichiarazioni al pubblico ministero: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 giugno 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2018, n. 10908
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10908
Data del deposito : 18 dicembre 2018

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