Sentenza 18 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di false dichiarazioni al pubblico ministero, la sospensione del procedimento prevista dall'art. 371- bis cod. pen. non deve essere necessariamente disposta in fase di indagini preliminari, sicchè, qualora non vi abbia provveduto il pubblico ministero, legittimamente la sospensione va dichiarata nel corso del dibattimento. (In motivazione, la Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui l'omessa sospensione avrebbe comportato la regressione del processo dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari, per consentire al pubblico ministero di provvedere ai sensi dell'art.371-bis, comma 2, cod.proc.pen.).
Commentario • 1
- 1. False dichiarazioni al pubblico ministero: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2018, n. 10908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10908 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2018 |
Testo completo
1 0 908- 1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2844/2018 -Presidente CC 18/12/2018- STEFANO PETITTI ANGELO COSTANZO R.G.N. 22454/2018 PIERLUIGI DI STEFANO Relatore MASSIMO RICCIARELLI ORLANDO VILLONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI ME nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/05/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
lette le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO SO CO è stato citato a giudizio innanzi al Tribunale di Brescia per il reato di false informazioni al pubblico ministero unitamente ai soggetti, imputati di reati in materia di rifiuti, in favore dei quali avrebbe dichiarato il falso. In occasione della prima udienza dell' 11 maggio 2018, su specifica eccezione del difensore, il Tribunale disponeva lo stralcio della posizione di SO e sospendeva il procedimento ai sensi dell'art. 371 bis, comma 2, cod. pen. fino alla pronuncia della sentenza di primo grado nei confronti degli altri due imputati. Contro tale decisione il difensore ha proposto ricorso per abnormità ritenendo che sia stato esercitato dal giudice un potere che spetta al pubblico ministero, dovendo essere esercitato nella fase del procedimento antecedente l'esercizio dell'azione penale e che, comunque, si realizzi una stasi del procedimento. Svolge anche osservazioni sulle conseguenze anomale di una sospensione disposta dal Tribunale. r Chiede quindi che venga ordinato al Tribunale di trasmettere gli atti al pubblico ministero. Il procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso in quanto è stato adottato un provvedimento pienamente corrispondente alla norma invocata secondo la quale non vi è alcuna ragione di limitazione alla fase precedente l'esercizio dell' azione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Secondo il ricorrente, la previsione di cui all'art. 371 bis, comma 2, cod. pen., secondo la quale "Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere" va letta nel senso che tale sospensione vada disposta necessariamente in fase di indagini, su iniziativa esclusiva del PM, individuando peraltro delle conseguenze negative sulla regolarità del processo laddove tale sospensione risulti disposta in una fase successiva. Tale interpretazione non è condivisibile per cui né l'atto in questione ha le caratteristiche di abnormità che ne consentirebbero l'impugnazione (non prevista in via ordinaria) né, comunque, è irregolare. La ratio della disposizione dimostra come il "condizionamento" logico dell'un procedimento (quello in cui fu resa la dichiarazione) rispetto all'altro (quello che consegue alla falsa dichiarazione) non possa ritenersi una pregiudizialità in senso tecnico. Innanzitutto lo esclude la stessa limitazione della sospensione del procedimento ex art. 371 bis cod. pen. che opera solo per una parte dell'ambito delle condotte sanzionate dalla disposizione. Non opera, difatti, per il caso del rifiuto di riferire informazioni, per il quale la procedibilità è immediata. Poi lo esclude il fatto che una simile regola non opera per il reato di falsa testimonianza che, mutatis mutandis, è certamente simile sotto il profilo della pregiudizialità logica rispetto al processo in cui è resa. La diversa ratio della disposizione, invece, è ben chiarita dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza 61/1998 affermò .... che la ratio della disciplina è ravvisabile nell'esigenza di garantire la libertà morale e di **** *** autodeterminazione della persona indagata per il reato di false informazioni da 2 forme di condizionamento psicologico esercitabili dal pubblico ministero nel momento in cui nel procedimento principale l'organo dell'accusa ё "processualmente" interessato alla formazione della prova». La norma incriminatrice, difatti, era stata introdotta dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 che colmava la lacuna della sostanziale impunità di chi rendeva false o reticenti dichiarazioni al PM. La successiva legge n. 332/1995 introduceva la regola della sospensione del procedimento (oltre ad una diminuzione del limite di pena tale da impedire l'arresto in flagranza) per la chiara finalità di impedire che la genuinità delle dichiarazioni in fase di indagine possa essere condizionata dalla soggezione psicologica del soggetto sentito fuori del contraddittorio. L'individuazione della ratio della norma, quindi, fa comprendere la ragione della diversa disciplina per il "rifiuto" (non vi è dubbio tra vera/falsa dichiarazione e, anzi, vi è certezza della reticenza) e per la falsa testimonianza che interviene nel processo, davanti al giudice ed in contraddittorio. Quindi la sospensione non trova ragione in una regola di pregiudizialità "sostanziale" né la sua disciplina è equiparata alle pregiudiziali obbligatorie ex art. 3 cod. proc. pen. o facoltative (questioni civili od amministrative, art.479 cod. proc. pen.) quanto alla decisione. Del resto, la decisione adottata nel corso del procedimento nel quale fu resa la dichiarazione ritenuta falsa non fa di per sé stato nel procedimento ex art. 371 bis cod. pen. se non secondo la regola generale desumibile dall'art. 630 cod. proc. pen. in tema di revisione ex art. 630 lett. a) cod. proc. pen. che intende evitare che vi possano essere accertamenti inconciliabili dello stesso fatto;
nel caso del reato in questione, ad esempio, ben può la sentenza nel processo principale ritenere inattendibile la dichiarazione resa al pm (se utilizzata per le contestazioni o quale prova nel giudizio abbreviato) ed il giudice del processo ex art. 371 bis cod. pen. ritenere che la inattendibilità non rappresenti di per sé un' adeguata prova del mendacio. Inoltre è anche possibile che tale sentenza (o archiviazione etc) non accerti alcunchè sull'oggetto della dichiarazione che si ritiene falsa. Poste queste premesse si può rispondere in termini negativi alla questione posta dal ricorrente secondo il quale la sospensione del procedimento va disposta nel corso delle indagini e, se invece intervenga successivamente, va disposta la regressione del procedimento, affermazione che equivale a dire che vi sia preclusione all'esercizio dell'azione penale. 3 Si deve confermare la interpretazione secondo cui è escluso che questa sospensione rappresenti «una mancanza, sia pure temporanea, di una condizione di esercizio dell'azione penale»; per cui non è questa una possibile ragione perché debba collocarsi necessariamente nella fase delle indagini ovvero prima dell'esercizio dell'azione penale. Una tale condizione non è del resto una regola neanche nel caso della pregiudizialità sostanziale, come si rileva nell'art. 3 cod. proc. pen. che, per le questioni che siano pregiudiziali per la decisione, prevede una sospensione da disporre in qualsiasi momento in cui si rileva tale questione, quindi anche nel corso del dibattimento. La regola, per la sua ratio sopra ricostruita, è mirata all'effetto sostanziale della non decisione, per cui non si richiede il rispetto di un determinato momento per la sospensione, purchè non inizi il dibattimento. Non è rilevante che la disposizione usi il termine "procedimento". Nel contesto della disposizione citata, il termine è utilizzato quale espressione generale e non per individuare un momento diverso da quello del "processo". Il dato è chiaro all'interno della stessa norma che definisce "procedimento" anche quello destinato a concludersi con la sentenza di primo grado, venendo quindi utilizzato con il significato di "processo". Questo smentisce l'argomento testuale sostenuto dalla difesa.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, così deciso il 18 dicembre 2018 igliereIl Consigliere estensore il Presidente Stefano Petitti Pierluigi Di Stefano fiefun DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAR 2018 CA IL FUNZIONARIO CIUDIZURIO Plets Esposito 4