Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2001, n. 8536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8536 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 22/01/2001
Dott. ALDO GRASSI Consigliere SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere N. 202
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVERESE Consigliere N. 43961/2000
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. AL VI, nato il [...] a [...],
2. UE AR, nato il [...] a [...],
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze 29 settembre 2000 n.310, che, in accoglimento dell'appello del P.M. presso il Tribunale di Livorno avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale 19 febbraio 2000, applicava loro la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il delitto p. e p. dagli artt. 110 e 112 c. 1 c.p. e 73 c. 1 D.P.R. 1990 n. 309,
commesso in Livorno il 16 febbraio 2000, nel procedimento penale n. 1069/2000 R.G.N.R
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. ZO GERACI, il quale ha chiesto inammissibilità per EC e l'annullamento con rinvio per CH;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze 29 settembre 2000 n. 310 - che, in accoglimento dell'appello del P.M. presso il Tribunale di Livorno avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale 19 febbraio 2000, applicava loro la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere - CH ZO e EC AR hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza dell'art. 34 c. 1 c.p.p. perché il Tribunale del riesame, investito del procedimento in seguito ad annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ha adottato la decisione in composizione collegiale per due terzi identica a quella in cui venne adottata l'ordinanza 10 marzo 2000, cassata dalla Corte;
2. mancanza o manifesta illogicità della motivazione, perché l'ordinanza impugnata, malgrado il precedente annullamento per omessa valutazione della personalità degli indagati, non si è attenuta alle direttive impartite dalla sentenza di cassazione sul punto. Il primo motivo di ricorso è infondato perché l'incompatibilità, seppur sussistente, non essendo una condizione di capacità del giudice non è causa di nullità, ma solo motivo di ricusazione (Ca.., Sez. U., 1^ febbraio 2000 n. 23), che nel caso in esame non risulta sia stata proposta. Lo stesso deve dirsi del secondo motivo. Il Tribunale del riesame ha precisato, in primo luogo, come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti nell'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Livorno 19 febbraio 2000, in quanto non devoluti con la richiesta di riesame. Pertanto alla deduzione e all'esame di questioni relative alla gravità degli indizi si oppone il giudicato cautelare.
Questa forma di giudicato, di natura meramente processuale e non sostanziale (Cass., Sez. I, 4 luglio 1995 n. 1614, ric. Micelli), consiste ed opera nei limiti della preclusione che deriva dal mano infruttuoso esperimento dei mezzi d'impugnazione, la quale consente di riproporre le questioni dedotte o deducibili in sede di gravame (Cass., Sez. U., 27 gennaio 1994 n. 26, ric. Galluccio;
Sez. I, 3 febbraio 1994 n. 4680, ric. Montali;
Id., 7 aprile 1994 n. 1200, ric. Muscianisi;
Sez. V, 28 luglio 1994 n. 11, ric. Buffa;
Sez. IV, 2 settembre 1996 n. 2123, ric. Caccamo e altro;
Sez. I, 23 maggio 1997 n. 1192, ric. P.M. in proc. Rallo;
Sez. III, 17 giugno 1999 n. 2272, ric. Cilia e altro) e, quindi, nel giudizio di rinvio. Alla luce dei principi qui esposti risulta inammissibile l'eccezione dei ricorrenti in ordine al ruolo svolto nella vicenda processuale che ha dato luogo alla loro incriminazione. Pertanto il Tribunale del riesame si è correttamente riportato ai punti della propria precedente ordinanza, benché annullata dalla Corte di cassazione, riguardanti esclusivamente i fatti posti a base del giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La censura da valutare è, quindi, quella relativa al vizio di motivazione, in conseguenza del quale l'ordinanza impugnata secondo i ricorrenti non si sarebbe uniformata, in ottemperanza alla disposizione dell'art. 627 c. 3 c.p.p., alle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio della prima ordinanza di riesame. Il Tribunale ha adottato la propria decisione in merito alla sussistenza delle esigenze di custodia cautelare con particolare riferimento alla prognosi di pericolosità, sotto il duplice profilo della gravità del fatto e della personalità degli indagati. Sotto il primo profilo ha giustamente valutato il fatto-reato come particolarmente grave in quanto riguardante l'importazione e la detenzione di oltre un chilogrammo di cocaina, eseguita col concorso di cinque persone;
quanto al secondo aspetto, ha considerato sia il contegno processuale dei ricorrenti, sia la pericolosità sociale desunta dalle condotte, sia fattuali che processuali da questi poste in essere. Le dichiarazioni del CH, alle quali il provvedimento impugnato si richiama, sono quelle a cui si accenna a pag. 5 n. 2 della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Livorno, 31 ottobre 2000 n. 421. A questo proposito si deve tener presente come nell'ambito del duplice parametro che l'art. 274 lett. c) c.p.p. delinea ai fini della prognosi di pericolosità, costituito dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato o dell'imputato, la personalità - che qui interessa in particolare perché ha costituito il motivo dell'annullamento - può desumersi sia da comportamenti o atti concreti, sia dai precedenti penali. Il dettato della norma non autorizza, quindi, a ritenere ne' che i precedenti penali rappresentano l'unico elemento da cui si può dedurre la pericolosità personale dell'autore, ne' che i comportamenti o atti concreti devono necessariamente avere natura processuale. Altrimenti, l'incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché per la previsione su questa si fonda l'analisi di quel comportamento se non inidonea sia del tutto insufficiente.
In realtà, l'art. 274 cit. distingue fra circostanze e modalità del fatto, che sono alla base di una valutazione di oggettiva gravità, e atti e comportamenti dell'indagato, che, per quanto inseriti nella medesima vicenda, hanno una valenza soggettiva e riportano ad una valutazione di personalità. Nella previsione normativa atti e comportamenti e precedenti penali sono disgiuntivamente indicati, nel senso che gli elementi per tale valutazione possono trarsi anche solo dagli uni o dagli altri, a seconda della rispettiva, concreta rilevanza e, quindi, anche solo dagli atti e dai comportamenti in difetto di precedenti penali ed anche solo dai precedenti penali, se rilevanti ai fini della valutazione della personalità ((Cass., Sez. II, 21 febbraio 2000 n. 726, ric. De Core;
Sez. I, 8 febbraio 2000 n. 6359, Bianchi;
Sez. V, 2 agosto 1996, ric. Serra;
Sez. I, 1^ febbraio 1996, ric. Fiorenti;
diff., nel senso che non puo, trarsi il giudizio di pericolosità esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati, Cass, Sez. II, 16 aprile 1998 n. 6480, Accardo;
Id., 7 maggio 1996 n. 1693, ric. Paglia). La norma, in altri termini, non procede per categorie di atti, ma secondo l'oggetto del n. 1693 la dimostrazione, cioè la pericolosità del soggetto, di cui da la definizione con riferimento alla possibilità della commissione di ulteriori, specifici delitti. E per questo fine considera sia le circostanze e le modalità oggettive del fatto, per dedurne la gravità, sia la condizione soggettiva costituita dalla personalità dell'autore, che non può risultare solo dai reati precedentemente commessi - che possono anche mancare, non potendosi ritenere che l'incensurato non sia mai pericoloso, e che non hanno necessariamente valenza univoca se non sono della stessa specie di quello per cui si procede - e neppure dai comportamenti processuali, nei quali vi è il rischio di far convergere anche l'uso delle facoltà processuali dell'imputato; ma da tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che hanno capacità di prova e sono, quindi, idonei a sorreggere una prognosi di pericolosità (Cass., Sez. II, 21 febbraio 2000 n. 726, ric. De Core;
Sez. I, 8 febbraio 2000 n. 6359, Bianchi;
Sez. V, 2 agosto 1996, ric. Serra;
Sez. I, 1^ febbraio 1996, ric. Fiorenti;
contra:
Cass. Sez. VI, 12 febbraio 1999 n. 17, ric. Valleroni;
Sez. II, 15 gennaio 1997 n. 4620, ric. Vallo e altri;
Sez. III, 24 gennaio 1996 n. 4006, ric. P.M. in proc. Marino;
Sez. II, 23 gennaio 1996 n. 4875, ric. Armeli;
Per conseguenza, nell'accertamento della pericolosità sociale dell'autore del reato ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari il vizio di motivazione non si ricollega all'esame della medesima categoria di fatti (le modalità e le circostanze del reato in rapporto alla personalità dell'autore), bensì dalla correttezza del procedimento di valutazione, nel senso che nel contesto unitario della vicenda si rinvengono fatti, atti e comportamenti di diversa natura e di differente efficacia probatoria, dai quali possono emergere dati relativi così alla gravità del fatto come dell'autore, utili per stabilire se in quello commesso vi sono le premesse per un'ulteriore attività delittuosa.
Correttamente, pertanto, il Tribunale del riesame - rilevando, dopo aver preso in considerazione il comportamento processuale degli indagati ricorrenti, come l'importazione di una partita di droga di tale consistenza e valore non possa essere rimessa a contatti estemporanei e all'improvvisazione di dilettanti, ma sia frutto di contatti tra organizzazioni sperimentate nel traffico di stupefacenti - definisce gli imputati come veri e propri anelli di un meccanismo articolato nel campo del traffico internazionale di droga, all'interno del quale si collocano non come gregari, ma come fattivi collaboratori, ciascuno per la sua parte, del concorrente principale, plurirecidivo specifico, e in base all'individuazione dei ruoli da loro rispettivamente svolti formula un giudizio di sussistenza del concreto pericolo che gli stessi commettano ulteriori delitti collegati col traffico di stupefacenti.
La prognosi di pericolosità degli indagati, in conclusione, è stata formulata con aderenza al contesto probatorio e con coerenza logica anche con riguardo alla pericolosità degli imputati, dal Tribunale del riesame, il quale si è, quindi, conformato alla questione di diritto decisa da questa Corte con la sentenza di annullamento, per cui la censura mossa con il secondo capo d'impugnazione risulta infondata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001