Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2002, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
F 3403/02 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: Imposta sui redditi - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Accertamento LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 19891/1998 Cron. 8196 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Pasquale Reale Consigliere Ud. 26.11.20001 Dott. Vincenzo Di Nubila Dott. Bruno Spagna Musso Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dalla GESTIONE ESECUZIONE OPERE G.E.O. Spa, incorporante per fu- sione la FRAMAS Spa, in persona del Presidente del Consiglio di ammini- strazione e legale rappresentante signor Giovanni Masi, rappresentata e di- fesa dall'avv. Alessandro Traversi ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Sergio Vacirca, in Roma, Via Flaminia, n. 195, come da procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro l'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura ge- 0 8 1 3 2 nerale dello Stato, presso la quale è ex lege domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 22 ot- tobre 1997, n. 175/12/97, depositata il 19 novembre 1997; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 26 novembre 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l'avv. Alessandro Traversi per la società ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. La Gestione esecuzione opere Spa, incorporante per fusione la FRAMAS Spa, ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 22 ottobre 1997, n. 175/12/97, depositata il 19 novembre 1997, con la quale viene confermata la sentenza di primo grado adottata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 244/10/94, adottata su ricorso della società avverso l'avviso di accertamento n. 114/88 in tema di IRPEG e di ILOR 1982. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il 9 dicembre 1988 il II Ufficio delle imposte dirette di Firenze notifica un - avviso di accertamento, in tema di IRPEG e ILOR 1982, con il quale si ac- certa in £ 225.000.000 il reddito dichiarato per l'IRPEG in £ 84.569.000, e in £ 241.573.000 il reddito dichiarato per l'ILOR in £ 100.918.000; il ricorso della società contro l'avviso di accertamento è parzialmente ac- - colto dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con sentenza 4 lu- 2 glio 1994, n. 244/10/94, che riduce l'imponibile accertato di £ 59.739.000 determinandolo in £ 181.830.000 ai fini dell'ILOR; in effetti viene annullato il recupero tassazione di £ 115.504.000 e viene confermato l'importo dichia- rato di £ 82.460.000 per imposte indeducibili, costituendo la riduzione di € 59.739.000 la differenza tra tale importo di £ 82.460.000 e quello determinato dall'ufficio in £ 142.199.000 ed evidenziato nel prospetto analitico dell'avviso di accertamento;
la sentenza di primo grado è impugnata in appello da entrambe le parti.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 22 ottobre 1997, n. A 175/12/97, impugnata per cassazione, è così motiva- ta: preliminarmente si osserva che la riduzione di £ 59.739.000, deliberata dai - primi giudici, comporta, in accoglimento del motivo di impugnazione svolto dalla contribuente, l'annullamento del recupero a imposizione di £ 115.504.000, operato dall'Ufficio nell'impugnato accertamento;
sul punto è da condividere pienamente il rilievo dei primi giudici riguardante la concor- danza e la coerenza dei dati nelle scritture contabili e nella dichiarazione dei redditi;
pertanto, il motivo di appello della contribuente sul recupero a im- posizione si deve ritenere superato;
per contro, il motivo d'appello dell'Ufficio, con il quale si ribadisce l'asso- - luta prevalenza dei dati desunti dalla relazione dell'amministratore unico, non è fondato, perché ciò che è determinante ai fini dell'accertamento fiscale è il risultato del bilancio e del conto profitti e perdite, e, nella fattispecie, i dati del bilancio sono concordanti e coerenti quanto alla quantificazione del- l'ammontare delle imposte indeducibili;
3 premesso che l'invalidità della decisione di primo grado, eccepita dall'ap- pellante per violazione dell'art. 19 bis DPR 26 ottobre 1972, n. 636, è del tutto priva di fondamento, perché rientra nei poteri delle Commissioni tribu- tarie di ordinare alle parti l'esibizione di documenti ritenuti necessari, il Col- legio conviene pienamente con i primi giudici anche per quanto riguarda l'alterazione delle bolle di accompagnamento e la conseguente determina- zione dell'ammontare dei ricavi non contabilizzati, nonché in ordine alla mi- sura delle sanzioni pecuniarie e relazione agli art. 54 e 55 DPR 29 settembre 1973, n. 600; invero, il processo verbale di constatazione del 19 marzo 1987 dell'Ufficio provinciale IVA di Firenze evidenzia il sistema usato nell'altera- re le bolle di accompagnamento del 1982, consistente nella sovrascrittura- zione della lettera "P" della parola "Paia" e sulla cifra finale "1" indicante la quantità realmente trasportata, allo scopo di far apparire un quantitativo di calzature trasportato inferiore a quello reale;
tali alterazioni sono, poi, evi- denti nelle bolle di accompagnamento allegate al processo verbale;
nello stesso processo verbale sono stati quantificati gli acquisti senza fat- tura, applicando alle differenze di quantitativi, risultanti dalle bolle prima e dopo l'alterazione, il prezzo riportato sulle fatture parziali;
inoltre, si legge nel processo verbale che i verbalizzanti, per ricostruire il reale volume d'affari nel 1982 hanno considerato rivendute le calzature sen- za fattura, applicando il ricarico lordo risultante dal bilancio approvato, determinando così in £80.916.000 l'ammontare per differenza del volume d'affari non assoggettato ad IVA;
esso corrisponde all'importo accertato dal- l'Ufficio delle imposte ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR del 1982; 4 -si evidenzia che di tale processo verbale fu consegnata copia integrale alla società ed è, perciò, del tutto destituita di fondamento l'eccepita nullità del- l'avviso di accertamento per insufficiente motivazione e per violazione del- l'art. 42.2 DPR 29 settembre 1973, n. 600, essendo in grado la società stessa di contestare l'an ed il quantum della pretesa tributaria;
in relazione a ciò il Collegio non ritiene necessaria la richiesta perizia grafica;
->per quanto concerne la misura della pena pecuniaria, si dichiara non acco- glibile la richiesta applicazione dell'art. 8 L. 7 gennaio 1929, n. 4, tenuto conto della circostanza che le alterazioni di tali documenti di accompagna- mento di beni viaggianti sono state ripetute anche nel 1983; - in conclusione, in relazione alla riduzione di £ 59.739.000, deliberata nella sentenza di primo grado, i redditi imponibili IRPEG e ILOR per il 1982 ri- sultano determinati come segue: reddito IRPEG, al netto dell'ILOR, £ 165.481.000; reddito imponibile ILOR £ 181.830.000. 2.1. Il ricorso per cassazione della GEO Spa è sorretto con tre moti- vi d'impugnazione.
2.2. La società ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impu- gnata sia cassata, con vittoria di spese di onorari del presente giudizio di cassazione e del giudizio di appello.
3.1. L'amministrazione finanziaria non si è costituita. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società ricor- rente fa valere l'insufficiente motivazione sulla presunta alterazione delle bolle di accompagnamento. 5 4.2. La società ricorrente contesta, al riguardo, la fondatezza dell'af- fermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui si deve condi- videre pienamente l'opinione dei primi giudici per quanto riguarda l'altera- zione delle bolle di accompagnamento e la conseguente determinazione del- l'ammontare dei ricavi non contabilizzati, dal momento che il processo ver- bale di constatazione dell'Ufficio provinciale IVA di Firenze evidenzia il si- stema usato nell'alterare le bolle di accompagnamento del 1982. 5.1. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia l'omessa motivazione sul mancato accoglimento della richiesta di perizia grafica.
5.2. La ricorrente sostiene, in proposito, che nel sesto motivo di ap- pello aveva chiesto che la Commissione tributaria regionale disponesse l'i- struzione del processo, in base all'art. 35 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, effet- tuando una perizia grafica per accertare se le bolle di accompagnamento siano state effettivamente alterate con le modalità indicate nel processo ver- bale di constatazione, al fine di chiarire se la supposta sovrascritturazione possa essere stata contestuale anziché successiva alla compilazione dei do- cumenti stessi e, quindi, frutto di un mero ruolo materiale e non di un inten- to di evasione.
6.1. Il primo e secondo motivo di ricorso sono oggettivamente con- nessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.
6.2. Essi sono infondati. Infatti, l'esercizio del potere istruttorio ex art. 7 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, è affidato alla discrezionalità del giu- dice di merito, cosicché la scelta relativa all'ammissione delle prove e dei relativi mezzi, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura dispositiva del pro- M 6 cesso tributario e delle deroghe previste espressamente dalla legge, è insin- dacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie il giudice di merito ha rite- nuto che, per accertare i fatti dedotti in giudizio dalla parte, consistenti nel- l'alterazione dei documenti, non fosse necessario disporre alcuna perizia. Formulando, poi, un giudizio di evidenza sull'alterazione realizzata, la Commissione tributaria regionale ha escluso implicitamente la necessità di qualsiasi ulteriore accertamento sia con riguardo alla tecnica usata per l'ille- cita modificazione (utilizzazione dell'ultimo "1" come parte della "P" di "paia"), sia con riguardo all'irrilevanza del momento, coincidente o succes- sivo alla compilazione, in cui l'alterazione è stata realizzata.
7.1. Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione degli art. 54 e 55 DPR 29 settembre 1973, n. 600. 7.2. La ricorrente sostiene, al riguardo, che nell'ultimo motivo di ap- pello era stata chiesta la riduzione della pena pecuniaria inflitta nella misura massima. La Commissione tributaria regionale ha disatteso anche tale ri- chiesta, tenuto conto della circostanza che le alterazioni sono state ripetute anche nel 1983. 7.3. Il motivo è fondato, perché si deve tener conto del regime delle sanzioni introdotto con i DLgs n. 471 e n. 472 del 18 dicembre 1997. In mancanza delle indicazioni necessarie per stabilire quali delle due normative che si sono succedute nel tempo sia più favorevole al contribuente, si deve disporre, previa cassazione della sentenza impugnata, il rinvio della causa al giudice di merito.
8. Per le considerazioni illustrate, respinti i primi due motivi di ri- corso, se ne deve accogliere il terzo. Conseguentemente la sentenza impu- 7 gnata dev'essere cassata e la causa viene rinviata alla Commissione tributa- ria regionale della Toscana, altra Sezione, che provvederà anche sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso e ne accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, altra Sezione, anche per le spese processuali relati- ve al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2001. Il Presidente Il relatore ed estensore thelon cells IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano A DEPOSITAT -8 MAX 20 Arnaldo CasaАтоов биль Oggi IL CANCELLIE 8