Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 149
CASS
Sentenza 10 gennaio 2003

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Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso.

L'esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione.

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    ISSN 2385-1376 In applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc, quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell'indebito, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quantomeno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime; 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente. Nei rapporti bancari in conto corrente la mancata produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto (anche …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 149
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 149
Data del deposito : 10 gennaio 2003

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