Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 2
Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso.
L'esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione.
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ISSN 2385-1376 Grava su chi agisce in ripetizione, l'onere di dimostrare i propri assunti producendo la documentazione di natura contrattuale – o comunque, relativa allo svolgimento dei rapporti – a supporto delle proprie allegazioni e domande. Ciò vale anche in ordine alla pretesa che il rapporto dedotto in giudizio sia iniziato prima della data riportata dai contratti. L'istanza ex art. 210 c.p.c., avanzata da chi è gravato della produzione di determinati documenti in base al riparto dell'onere della prova, è ammissibile solo se la parte dia dimostrazione di non essere in possesso di detti documenti e, parimenti, dimostri di essersi diligentemente adoperata per acquisirli in fase …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA REDOUTE CATALOGUE SA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA P. ZZA DEI CAPRETTARI 70, presso l'avvocato SCASSELLATI SFORZOLINI MARIA TERESA, rappresentato e difeso dall'avvocato SCASSELLATI SFORZOLINI LUIGI GIACOMO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ARPEGE CONFEZIONI DI GIGLIOLI A & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso l'avvocato RAFFAELE ALBERICI, rappresentato e difeso dagli avvocati SANETTI ROBERTO, MANDARANO FRANCESCO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 196/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 12/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 13 maggio 1991 la società in n.c. Arpege Confezioni, premesso di aver fornito in più riprese merce alla S.A. La Redoute Catalogue, con sede in Francia, dichiarò che quest'ultima non aveva provveduto al relativo pagamento per l'importo di L. 25.838.287. Pertanto la convenne in giudizio davanti al Tribunale di Firenze, chiedendo che fosse condannata al pagamento della menzionata somma, con gli interessi e la rivalutazione. La convenuta, nel costituirsi, addusse il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la cognizione della controversia era devoluta al Tribunale di commercio di Roubaix- Tourcoing. Nel merito affermò di aver pagato da tempo la quasi totalità delle fatture indicate in citazione, restando creditrice verso la società Arpege, per penali da ritardata consegna e restituzione di merci difettose, di somme da accertare in corso di causa.
Chiese quindi il rigetto della domanda formulata dall'attrice, previa compensazione (occorrendo) tra quanto dalla stessa richiesto e il credito della medesima convenuta per i titoli indicati. All'esito dell'istruzione il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione, condannò la convenuta a pagare all'attrice la somma oggetto della domanda, con i relativi interessi, nonché le spese del giudizio.
La sentenza fu impugnata dalla S.A. La Redoute Catalogue. La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 12 febbraio 1997, rigettò il gravame ribadendo la giurisdizione italiana e considerando, nel merito, che il credito della società Arpege risultava provato mentre le eccezioni sollevate dall'appellante si erano rivelate prive di fondamento. Contro la suddetta sentenza la S.A. La Redoute Catalogue ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. La Arpege snc in liquidazione ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
La causa è stata assegnata alle Sezioni unite di questa Corte che, con sentenza n. 1150 del 29 gennaio 2002, hanno respinto la questione di giurisdizione, riproposta dalla ricorrente con i motivi primo e quarto della impugnazione e trasmesso, ex art. 142 disp. att. c.p.c., gli atti a Sezione semplice per l'esame delle residue censure.
La Redoute Catalogue ha poi depositato ulteriore memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i motivi secondo, terzo e quinto del ricorso, attinenti al merito e che resta in questa sede da esaminare, la S.A. La Redoute Catalogue, rispettivamente sostiene che abbia errato la Corte territoriale:
a) nell'escludere che la prova dall'avvenuto pagamento da parte sua, delle somme pretese dalla Arpege Confezioni potesse essere costituita dalle attestazione degli istituti bancari di aver dato seguito ai correlativi ordini di bonifico (2^ mezzo, prima parte);
b) nel respingere la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc (in, seconda parte);
c) nel negare immotivatamente rilievo alla circostanza, pur pacifica in atti, che la società S.N.E.R., cui era stata intestata una delle fatture emesse dalla Arpege era "soggetto del tutto autonomo e distinto" da essa ricorrente (3^ motivo);
d) nel non ritenere provato l'ammontare dei propri crediti nei confronti della controparte, sulla base delle fatture all'uopo depositate (5^ mezzo).
2. Nessuna delle censure, così prospettate, può trovare accoglimento, perché inammissibile o infondata.
2/1. Non fondata è, in primo luogo, la doglianza inerente alla statuizione sulla (esclusa sussistenza della) prova degli asseriti pagamenti da parte della ricorrente.
Per un verso, infatti, non è sostenibile che possa costituire idonea prova del pagamento, da parte dell'acquirente, la mera attestazione di una banca di aver dato seguito a suoi ordini di bonifico in favore dell'alienante.
Atteso che, viceversa, con riguardo ad obbligazioni per somma di denaro che devono, (come pacificamente nella specie) essere adempiute al domicilio del creditore, il pagamento ove effettuabile tramite banca, si esaurisce con la liberazione dell'obbligato, solo quando la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso (cfr, per riferimenti, sentenze 4205, 4910/82). Per altro verso, non è censurabile poi il mancato accoglimento dell'istanza attrice di esibizione da rivolgersi agli istituti di credito interessati.
A prescindere dalla considerazione che l'esibizione, ex art. 210 c.p.c. non può essere ordinata, allorché l'istante avrebbe potuto
(come rilevato dalla Corte territoriale) di propria iniziativa acquisire la correlativa documentazione (cfr. Cass. n. 9514/1999), è assorbente, infatti, il rilievo che, in ogni caso, l'ordine di esibizione costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ed il suo mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. nn. 15983/2000; 4912, 370/1999; 4363/1997;
1784/1996; 4109/1995).
2/2. Del pari priva di giuridica consistenza è la doglianza relativa alla intestazione, asseritamente non valutata dai giudici a quibus, di una fattura alla società S.N.E.R. in luogo che alla ricorrente.
Avendo, viceversa, su questo punto, quei giudici esaustivamente e correttamente argomentato che il fatto che pure la merce, cui si riferiva la suddetta fattura, fosse stata ordinata e ricevuta dalla "Redoute C. s.a." (che ne aveva richiesto l'intestazione alla S.N.E.R.) era risultato provato attraverso le deposizioni dei testi escussi ed era stato precedentemente, per di più, riconosciuto dalla medesima appellante.
2/3. Inammissibile è, infine, il terzo mezzo della impugnazione per l'assoluta genericità ed apoditticità della censura, con esso rivolta, al capo della sentenza d'appello con cui proprio in ragione della genericità della sua originaria formulazione, oltreché per l'assoluta carenza di prova, era stata ritenuta l'inammissibiltà, o comunque l'infondatezza, della domanda riconvenzionale della convenuta.
3. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessivi Euro 2067,14 di cui Euro 2000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003