Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2004, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO IU - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di Sezione -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MORELI Mario ROrio - rel. Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DI CE IC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato ENNIO LUPONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE ABBAMONTE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 88/01 del Tribunale superiore acque pubbliche, depositata il 01/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/03 dal Consigliere Dott. MORELLI Mario ROrio;
udito l'Avvocato CLEMENTE, dell'Avvocatura Generale dello Stato, Ennio LUPONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con cassazione parziale senza rinvio dell'impugnata sentenza, assorbito il secondo motivo, rigetto del terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 18 marzo 1986, CE EL CA domandava al Tribunale di Potenza di dichiararlo unico proprietario della p.la 83, in fl. 64, del C.T. del Comune di Tursi, - accatastata come demaniale. A sostegno della sua pretesa affermava che detta particella era stata acquisita per accessione al proprio terreno confinante in conseguenza di mutamento dell'alveo del fiume Agri. Si costituiva l'amministrazione Finanziaria, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito. Intervenivano UA RO IN, la quale si opponeva alla domanda dichiarando che lo spostamento dell'alveo era conseguenza dell'opera dell'uomo, e TE, ROnna, EP, IU, NA RI, NT, EL e EL CC, i quali si opponevano alla domanda rilevando che la particella in questione era in concessione della loro madre UA RO IN e comunque chiedevano che il Tribunale accertasse che la riferita area in contestazione fosse di loro proprietà.
Il Tribunale di Potenza si dichiarava incompetente a decidere sulla questione della demanialità, ritenendo competente il Tribunale delle Acque, con la sentenza n. 965/1992, iscritta al n. 469/86, depositata il 22.12.1992; contestualmente sospendeva il giudizio fino alla decisione, con sentenza passata in giudicato, della questione relativa alla demanialità dell'area.
La causa veniva quindi riassunta al T.R.A.P. di Napoli, al quale il CA chiedeva di dichiarare che la sopra citata particella mai aveva costituito parte integrante ed accessoria dell'alveo del fiume Agri. Le parti che erano intervenute dinanzi al Tribunale di Potenza non si costituivano.
Il T.R.A.P., espletata l'istruttoria, respingeva la domanda con la sentenza 94/96, rilevando che l'area oggetto della pretesa della controparte era rimasta oggetto delle piene ordinarie del fiume Agri, come sembrava risultare dalla stessa relazione del tecnico di parte, prof. Melidoro.
Avverso tale sentenza CE EL CA proponeva appello, chiedendo al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che fosse riconosciuta la natura non demaniale dei terreni in oggetto. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglieva l'appello proposto dal CA, rovesciando le conclusioni dei Primi Giudici in ordine alla natura demaniale dell'area compresa nella particella di cui si discute.
In particolare, osservava il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che l'istruttoria compiuta dal Giudice di primo grado sarebbe stata insufficiente, e infatti, per tale motivo, aveva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. Sulla base di tale consulenza il Tribunale Superiore escludeva che la particella in questione fosse compresa nell'alveo del fiume Agri, sostenendo che sarebbe esterna ad esso da epoca anteriore al 1949, anno in cui iniziarono le opere di sistemazione idraulica del fiume. Pertanto riteneva applicabile alla fattispecie concreta la norma dell'art. 942 c.c., nel testo antecedente alla riforma operata dalla legge n, 37/1994. Per cui concludeva che il terreno in contestazione appartiene alla parte appellante.
Da qui l'odierno ricorso per Cassazione della Amministrazione finanziaria (Agenzia per il Demanio), al quale resiste il CA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Precede in ordine logico l'esame dei motivi di ricorso volti a denunciare la "inesistenza", "mera apparenza" e/o "incompletezza e inadeguatezza" della motivazione della sentenza impugnata, in ordine al "punto decisivo della controversia" relativo alla a torto, secondo le ricorrenti affermata natura demaniale del terreno in questione. Le censure così formulate sono in ogni loro (gradato) aspetto insuscettibili, però, di accoglimento.
Per il profilo che viene qui ancora in discussione, il T.S. - dopo aver attentamente sintetizzato i punti salienti delle risultanze tecniche e messo in luce i termini più strettamente giuridici della questione - ha dato, invero, diffusamente ed esaustivamente conto degli elementi, risultanti da quegli accertamenti tecnici, per i quali ha ritenuto fondata la domanda.
In particolare il T.S. ha ritenuto condivisibili "le conclusioni del C.T.U. fondate su accertamenti puntuali della cartografia disponibile, di studi della Università della Basilicata, delle risultanze catastali, delle opere effettuate nel bacino del fiume e della storia delle sue piene". Dalle quali era emerso che "l'abbandono da parte del fiume del terreno in questione fu antecedente alle opere dell'uomo... e fu stabile e duraturo". Per cui quel suolo "è ormai da oltre mezzo secondo estraneo all'alveo in contestazione e come tale è oggetto di sfruttamento agricolo".
Argomentazioni, queste, del T.S. - basate, dunque, su una condisivione critica delle conclusioni del C.T.U. (vagliate sia in termini di verifica delle fonti utilizzate che dei dati principali che le sorreggono) - che pienamente, di conseguenza, consentono il controllo dell'itinerario, logico seguito dal giudice;
per cui è, all'evidenza, ad esse irriferibile la fattispecie patologica della motivazione inesistente od apparente.
Mentre quanto al denunciato omesso esame di argomenti sviluppati dalla difesa erariale a sostegno delle proprie tesi, la correlativa doglianza (prima ancora che infondata in relazione alla discrezionalità di apprezzamento delle risultanze decisive da parte del giudice del merito) è comunque inammissibile per la sua riconducibilità al paradigma del vizio di insufficiente motivazione, insuscettibile - come ben noto - di sindacato con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Costituzione (quale nella specie proponibile e in concreto proposto), che consente la denuncia e il controllo delle sole "violazioni di legge".
2. - Le residue censure - articolate dalla ricorrente amministrazione e rivolte alla decisione del T.S., per la parte in cui questa "non si è limitata a riconoscere il carattere non demaniale del bene, ma ha anche attribuito al CA la proprietà dell'area", in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato dei limiti della propria competenza funzionale, della integrità del contraddittorio e dell'art. 942 c.c. in danno delle altre parti private che avevano vantato propri diritti sull'area stessa - sono tutte, a loro volta, del pari inammissibili.
E ciò per l'evidente difetto di interesse e legittimazione della P.A. ricorrente a far valere diritti di terzi - rimasti, per altro, estranei, perché non chiamati, nel giudizio a quo - una volta uscita (essa Amministrazione) dal rapporto, in conseguenza e per effetto dell'avvenuto riconoscimento della natura non demaniale, e dell'assenza di ogni qualsiasi sua titolarità, in ordine al terreno in contestazione.
3. - Il ricorso va integralmente pertanto respinto.
4. - Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004