Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - est. Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, CARLO DE ANGELIS, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET NA, VE GI;
- intimate -
avverso la sentenza n. 258/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 04/05/01 - R.G.N. 679/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/03 dal Consigliere Dott. TOFFOLI Saverio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 4 maggio 2001, decidendo unitariamente i ricorsi proposti dall'Inps contro distinte sentenze del Tribunale di Monza, tra cui quelle pronunciate in merito alle domande proposte nei confronti di detto istituto da NA AN e AR TT, confermava le sentenze impugnate, con le quali era stato riconosciuto il diritto delle appellate all'integrazione del trattamento minimo delle rispettive pensioni di riversibllità, mentre era stato dichiarato estinto il giudizio con riguardo alle domande di "cristallizzazione" dell'importo delle pensioni stesse.
Nella contumacia delle suindicate appellate, la Corte disattendeva la tesi dell'Inps, secondo cui nella specie era maturata la decadenza decennale ex art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, decorrente dalla data di scadenza dei singoli ratei, non avendo le appellate proposto ricorso amministrativo e avendo le stesse il diritto alla pensione dalla data del decesso del lavoratore assicurato. Osservava, infatti, la Corte che, in realtà, le interessate avevano proposto il ricorso amministrativo, a seguito del rigetto della domanda amministrativa, e poi avevano agito in giudizio entro il termine di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970; e che il ritardo nella proposizione del ricorso amministrativo non può essere equiparato al caso di completa inattività dell'avente diritto, e determinare quindi l'applicabilità della seconda parte dell'art. 6, essendo in questione disposizioni sulla decadenza, che, per la loro eccezionalità, devono essere interpretate in modo restrittivo. Spettavano quindi agli appellati i ratei dell'integrazione al minimo sulla pensione di riversibilità a decorrere dal mese successivo a quello della proposizione della domanda - maggio 1986 -, con interessi e rivalutazione, come già indicato dal primo giudice. Contro questa sentenza l'Inps propone ricorso per Cassazione nei confronti di AR TT e di RE NI OR, nella sua qualità di erede di NA AN. Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps denuncia violazione dell'art. 6, comma primo, del d.l. 26 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Lamenta che il giudice di merito abbia erroneamente interpretato tale disposizione e concretamente disatteso la regola secondo cui, in assenza di proposizione del ricorso amministrativo, i termini di decadenza dell'azione giudiziaria decorrono dall'insorgenza dei singoli ratei della prestazione (nella specie, dei singoli ratei di integrazione al minimo). La Corte d'appello, invero, non ha fatto riferimento a tale termine iniziale del decennio, ma ha considerato la richiesta amministrativa e il decennio precedente fino al 30 settembre 1983, senza tenere presente che avverso il rigetto della domanda amministrativa de 13 aprile 1987 (per la TT ) e del 30 marzo 1987 (per la AN ) il ricorso amministrativo non era stato proposto nei termini prescritti, ma - rispettivamente - il 1^ settembre 1993 ed il 26 luglio 1993.
Dopo aver richiamato, a conforto della propria tesi, la sentenza n. 128/96 della Corte costituzionale e numerose decisioni di questa Corte, l'Istituto ricorrente ribadisce che nella specie deve ritenersi operante, quanto alla decadenza, il regime previsto dal terzo periodo del primo comma dell'art. 6 della l. 166/91, con la conseguenza che il decennio si maturerebbe a ritroso dalla domanda giudiziale (2 agosto 1993), ossia fino al rateo di agosto 1983, restando decaduti tutti i ratei anteriori.
Il ricorso è fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni. L'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 dispone al suo primo comma che, "esauriti i ricorsi In via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459 ss. c.p.c. (ora artt. 409 e ss. c.p.c.)" ed al secondo comma che "l'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici". L'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, in ordine al termine decennale di cui all'art. 47 cit., dopo differenti posizioni circa la sua natura prescrizionale o decadenziale, si era orientata nel senso che esso avesse natura meramente procedimentale:
non produceva effetti sostanziali delimitando unicamente l'efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La scadenza del termine, pertanto, comportava esclusivamente il difetto di detta procedibilità, rendendosi necessaria la ripetizione della procedura amministrativa per poi adire successivamente il giudice. Sul piano sostanziale dovevano ritenersi prescritti i ratei anteriori ai dieci anni precedenti la presentazione della nuova domanda amministrativa, alla quale andava riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione decennale (Cass. Sez. Un. 21 giugno 1990 n. 6245 e, nello stesso senso Corte cost. 26 marzo 1991 n. 126). Al cospetto di tale interpretazione, veniva emanato il decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1^ giugno 1991 n. 166,
il cui art. 6 (intitolato Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali") dispone:
"I termini previsti dall'art. 47, commi 2 e 3, d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale;
in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
Le disposizioni di cui al 1^ comma hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
A poco più di un anno, tuttavia, il legislatore e1 intervenuto nuovamente (art. 4 d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito sul punto, senza modificazioni, in legge 14 novembre 1992 n. 438), sostituendo, tra l'altro, al termine decennale un termine triennale, ma escludendo espressamente, l'applicazione dei nuovi termini "ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data". Nella specie, quindi, essendo stata la domanda amministrativa proposta il 29 agosto 1986, non è da dubitarsi - e del resto è pacifico tra le parti che debba trovare applicazione il termine decennale (per la sufficienza della presentazione,della istanza amministrativa anteriormente alla entrata in vigore dello ius superveniens, ai fini dell'applicazione del termine decennale, cfr. Corte cost. 24 aprile 1996 n. 128). Pertanto è sulla base della disciplina predisposta dall'art. 47, come interpretato autenticamente dall'art. 6 D.L. n. 103/91, che va affrontato il problema - oggetto del presente giudizio - circa la tempestività o meno della proposta azione giudiziaria per ottenere le richieste prestazioni;
e cioè circa l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza.
Va in primo luogo osservato in proposito che l'art. 47, comma secondo, del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, al fine di determinare il dies a quo del termine decennale dell'azione giudiziaria, specificava - come emerge chiaramente dal testo sopra riportato - due decorrenze alternative, entrambe operanti nel presupposto che l'avente diritto avesse presentato domanda amministrativa di prestazione ed avesse successivamente proposto ricorso amministrativo avverso l'atto di reiezione: a) la prima coincideva con la data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso;
b) la seconda, operante in caso di mancata decisione, coincideva, invece, con la data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima (pari, ex art. 46 del D.P.R. n. 639/70, a novanta giorni dalla data del ricorso).
La norma non si occupava dell'ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, poiché il precedente art. 46, stabilendo che "il termine per ricorrere in via amministrativa è di novanta giorni - a pena di decadenza - dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento", escludeva la possibilità di proporre l'azione giudiziaria senza il previo esperimento del detto ricorso amministrativo. Tale ipotesi, in seguito all'abrogazione, sancita dall'art. 8 della legge n. 533/73, di tutte le norme dettanti termini di decadenza riguardanti le procedure amministrative, e quindi dello stesso primo comma dell'art. 46 cit., ha trovato la sua espressa disciplina in sede di "interpretazione autentica" operata dall'art. 6 del D.L. 103/91, secondo il quale il termine di decadenza decorre -
come detto - dalla decisione del ricorso amministrativo o dalla scadenza dei termini previsti per la decisione (art. 47, commi secondo e terzo del d.P.R. n. 639/70 e art. 46 l. n. 88/1989) oppure, nel caso in cui non sia stato proposto ricorso, "dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei".
La decadenza in quest'ultima ipotesi non è quindi unitaria, bensì mobile per ciascun rateo: ciascuno di essi ha, infatti, una cadenza autonoma ed ogni mensilità va relazionata alla data del ricorso giudiziario, per verificare se la decadenza si sia verificata o meno. In conclusione: se non è stato presentato il ricorso amministrativo sono irrimediabilmente perduti i ratei maturati oltre il decennio dalla proposizione del ricorso giudiziario;
se invece è stato proposto il ricorso amministrativo, alla data di proposizione vengono riallineati tutti i ratei antecedenti a tale data, con l'effetto che i medesimi, anche se antichi, si salvano o si perdono a seconda che l'azione giudiziaria sia stata proposta anteriormente o posteriormente alla scadenza del decennio.
I ratei successivi al ricorso amministrativo seguono, poi, la stessa sorte normativa dei ratei spettanti all'assicurato che non abbia proposto il ricorso: essi, dunque, non si perdono tutti;
si perdono solo quelli collocati oltre il decennio dalla domanda giudiziale. In questi termini riassunto il quadro normativo cui fare riferimento nella fattispecie, va ora sottolineato che - come è stato in più di un'occasione affermato da questa Corte, dandosi perfino per scontato l'assunto (cfr., in motivazione, Cass. n. 13892/99 e 1779/2000) - alla mancata proposizione del ricorso amministrativo va equiparata la sua presentazione intempestiva, quella cioè che intervenga oltre 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (art. 46 della l. n. 88/1989) o dalla scadenza del termine di 120 giorni prevista dall'art. 7 l. n. 533 cit..
A tale conclusione si perviene considerando in primo luogo che, se così non fosse - e se, quindi, la proposizione del ricorso fosse svincolata dai termini sopra indicati - l'istituto della decadenza (sostanziale), preordinato - come si è osservato in dottrina - "a fini riduttivi della spesa e del contenimento del contenzioso" verrebbe ad essere in buona sostanza svuotato di contenuto in quanto il ricorso suddetto, una volta interrotta la prescrizione mediante la domanda amministrativa, potrebbe essere presentato anche a distanza di anni rispetto ad essa e sarebbe pur sempre idoneo a consentire di agire in giudizio, nel corso del decennio successivo, per ottenere i ratei della prestazione pur se maturati in epoca assai remota. In secondo luogo, ove si tenga presente che nell'originario regime normativo delineato dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 639/70 la sequenza del procedimento amministrativo era scandita da termini rigorosi (l'interessato doveva, infatti, ricorrere in via amministrativa entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento;
ed il termine decadenziale iniziava a decorrere dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso ovvero, ove non fosse intervenuta una decisione nei termini, dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione, pari anch'esso a novanta giorni), sarebbe del tutto inspiegabile ritenere che il legislatore del 1991, nel dettare la disciplina resasi necessaria a seguito dell'abrogazione del primo comma dell'art. 46 cit. (oltre che nel sancire, in via di interpretazione autentica, il carattere sostanziale della decadenza), abbia - senza alcuna ragione - inteso rendere elastico, rimettendone sostanzialmente la determinazione all'interessato, il termine per la proposizione del ricorso amministrativo. A tali rilievi specifici può poi aggiungersi che ogni ordinamento si avvale di un proprio codice semantico nel cui ambito ciascuna espressione giuridicamente rilevante è - di norma - richiamata nel suo significato "tipico", salvo che - ovviamente - non si colga una "spia" che induca l'interprete a ritenere che in quel particolare caso il legislatore abbia inteso discostarsi da tale regola, in difetto della quale ogni riferimento ad altri istituti dovrebbe essere accompagnato da una loro dettagliata disciplina. Si vuoi dire con ciò che nel momento in cui l'art. 6 cit. si limita, nell'ultima parte del primo comma, a fissare la decorrenza del termine decadenziale "in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo", deve aversi per certo che si sia voluto evocare quell'istituto quale configurato e disciplinato nel sistema previdenziale.
Nè poi rileva - come del pari è stato affermato,, tra le altre, da Cass. n. 13892/99, cit. - che i ricorsi "tardivi" possano sempre essere presi in considerazione dall'Inps ai sensi dell'art. 8 della legge n. 533/73 in quanto tale norma concerne il decorso di termini endoprocedimentali, ma non di quelli esterni al procedimento amministrativo e posti a pena di decadenza.
Del resto, un esplicito riferimento ai termini su indicati è contenuto anche nel successivo intervento legislativo (art. 4 d.l. 19 settembre 1982 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438 ed in precedenza citato), il quale, oltre a sostituire al termine decennale quello triennale, ha individuato - ferme restando le ipotesi di cui all'art. 47 cit. (ossia, quelle della decorrenza del termine decadenziale dalla decisione del ricorso amministrativo o dalla scadenza dei termini previsti per la decisione) - una ulteriore possibilità di decorrenza del termine di decadenza con riguardo alla "data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione". E, con riferimento a tale disposizione (che si è detto essere inapplicabile alla fattispecie), è per completezza opportuno osservare che l'interpretazione datane da questa Corte, secondo cui il dies a quo del termine decadenziale coincide, in caso di ricorso tardivo, con quello della scadenza del termine complessivamente previsto per il procedimento amministrativo, mentre si identifica in quello di maturazione dei singoli ratei di prestazione nel caso sia di mancata proposizione del ricorso sia di ricorso proposto dopo la scadenza da ultimo menzionata (in tal senso, Cass. n. 13104/03), non si pone in effettiva contraddizione con la tesi qui sostenuta: quella interpretazione, invero, scaturisce da un testo normativo che, per quanto qui interessa, è profondamente diverso da quello previgente (non contenendo, in particolare, alcun espresso riferimento all'ipotesi di "mancata proposizione del ricorso", di cui all'art. 6 d.l. 103/91), per cui è del tutto ragionevole che, in presenza di tali modifiche legislative, si sia ritenuto che diversa sia la disciplina ricollegabile alla presentazione di un ricorso oltre il termine per essa prescritto.
Nel caso in esame, la Corte di appello non si uniformata a tali principi, ma ha ritenuto che, a prescindere dalla tempestività o meno del ricorso amministrativo, fosse decisiva la tempestiva proposizione dell'azione giudiziaria entro il termine di cui all'art. 47 cit., decorrente dal ricorso stesso, e che fossero quindi dovuti dall'INPS i ratei maturati nel decennio prendente: l'impugnata sentenza, pertanto, deve essere cassata e la causa rimessa ad altra corte di appello, indicata in dispositivo, la quale si atterrà ai criteri enunciati e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004