Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2002, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU3 3 2 5 F-IN NOM SSAZ ONË Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Mediazione immobiliare. Diritto alla provigione. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5739/00 Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. Ixos Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere Rep. Ud. 23/11/01 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IM MM DI MO OM AB & C Richiesta copia studio S.A.S., rappresentata dal suo socio legale dal Sig. ----SOLE 24 ORE per diritti € 1.55 rappresentante IE RA, elettivamente 1 il 7 MAR. 2002. IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA CORSO TRIESTE 155, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ONESTI, che la difende €1301 3000 unitamente all'avvocato VITTORIO VIVONA, giusta delega CANCELLERIA in atti;
ricorrente - 06708947
contro
OL TA S.N.C. DI GI ID & C₁ 2001 elettivamente domiciliata in ROMA VIA PENTIMALLI 38, 2006 1 presso 10 studio dell'avvocato ENRICO FALCOLINI, che la difende unitamente all'avvocato VINCENZO COPPOLA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 112/99 del Tribunale di BERGAMO, sezione III civile emessa il 29/10/1998, depositata il 28/01/99; RG.4238/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato ENRICO FALCOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per inammissibilità o comumque rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 25/10/90 l'Immobiliare MM di RA Geom. IZ & C. S.a.s., con sede in Martinengo, in persona del socio e legale rappresentante Arch. IZ RA, conveniva in giudizio, davanti al Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Treviglio la LL IO S.n.c. di SE CI & C., in persona del socio e legale rappresentante Sig. SE CI, esponendo: che i Sigg. CI SE e OR IZ, soci della società convenuta, si erano rivolti all'Arch. IZ RA della Immobiliare MM per conoscere eventuali proposte di vendita di capannoni industriali nella zona di Ghisalba;
- che l'Arch. RA aveva loro proposto l'acquisto di una porzione di capannone sito in Ghisalba, via Ciurlina, di proprietà della Ponticello S.r.l., e li aveva accompagnati a visitare detto capannone, facendoli incontrare con il Sig. Angelo RA, amministratore unico della Ponticello S.r.l., con cui avevano intavolato le prime trattative, -che successivamente la LL IO aveva acquistato detta porzione di capannone e detta compravendita era stata propiziata da essa Immobiliare MM, attraverso l'opera dell'Arch. RA e la messa in contatto delle parti;
-che il prezzo era stato convenuto dalle parti in lire 183.000.000 e che ad essa competeva la provvigione del 2% sul prezzo, in forza degli usi locali raccolti dalla C.C.I.A.A. di Bergamo, pari a lire 3.660.000 oltre I.V.A.; tall· che la società convenuta aveva respinto le richieste tese ad ottenere il pagamento delle provvigioni spettanti ex art. 1775 cc;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse dichiarata dovuta ex art. 1755 cc dalla LL IO S.n.c. la somma di lire 3.660.000, oltre I.V.A., e conseguentemente che la 3 stessa società fosse condannata al pagamento di detta somma o di altra maggiore o minore somma in favore di essa attrice, con interessi e rivalutazione monetaria. Resisteva in giudizio la LL IO S.n.c. di SE CI & C. Il Pretore, con sentenza in data 27/3 - 7/4/93 n. 45/93 rigettava la domanda, condannando l'attrice alla rifusione delle spese. Avverso detta sentenza proponeva appello la Immobiliare Emmegi S.a.s. Resisteva in giudizio la LL IO S.n.c. Con sentenza 29.10.98 - 28.1.99 il Tribunale di Bergamo definitivamente pronunciando respingeva l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado di giudizio, liquidate in complessive lire 3.025.800, di cui £. 190.000 per spese, £. 928.000 per diritti, lire 1.650.000 per onorario e £. 257.800 ex art. 15 L.P., oltre IVA e C.P.A. come per legge. Nella motivazione detto Giudice esponeva tra l'altro le seguenti considerazioni. E' incensurabile la decisione del Pretore in punto assenza del nesso eziologico tra l'opera svolta dalla Immobiliare MM e la conclusione dell'affare, relativo alla concessione in leasing alla LL IO S.n.c. dell'immobile "de quo", previo acquisto dello stesso capannone, già oggetto del frazionamento, da parte della società di leasing Fin - Eco Leasing. Infatti, a norma dell'art. 1755 c.c., l'affare che costituisce il diritto alla provvigione del mediatore è quello che dal mediatore stesso è stato proposto alle parti, sicché, nel caso che queste ultime concludano successivamente un affare diverso da quello originariamente proposto dal mediatore, viene meno ogni nesso di causalità tra l'attività da quest'ultimo espletata e l'affare e il conseguente obbligo delle parti di pagare la provvigione (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 6/5/96, n. 4196). Nella specie, la. società di mediazione ha proposto un contratto di compravendita di un capannone, 4 divenuto indisponibile già al momento in cui le parti erano state poste in relazione tra loro, poiché in precedenza venduto a terzi. Le successive trattative intercorse tra la Ponticello S.r.l. e la LL IO S.n.c. sono avvenute nella completa assenza di qualsiasi contributo apportato dalla società appellante. Paradigmatica risulta in tale contesto l'affermazione dell'Arch. RA - riferita dal teste RA - il quale, preso atto della indisponibilità del capannone per il quale era stato organizzato il contatto tra la Ponticello S.r.l. e la LL IO S.n.c., affermò "Arrangiatevi tra di voi" e non partecipò all'esame degli altri disegni di capannone. In sostanza, l'affare proposto dalla MM non poteva essere concluso "ab origine", stante l'avvenuta vendita del capannone, né la società ha in alcun modo partecipato al diverso affare concluso, in tempi successivi, e cioè a distanza di sei mesi dall'incontro promosso dall'Arch. Morotti, tra la Ponticello S.r.l., la Fin - Eco Leasing e la LL IO S.n.c. Pertanto, devesi escludere. il diritto della Immobiliare MM alla provvigione. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi 1' IM MM di RA Geom. FR & C. S.a.s.. Ha resistito con controricorso la controparte. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo la ricorrente IM MM di RA Geom. FR & C. S.a.s. denuncia "Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla MM" esponendo tra l'altro le seguenti argomentazioni. La sentenza si limita a riprodurre - magari con parole diverse - le motivazioni della sentenza di primo grado - senza 5 però motivare in ordine al punto decisivo, proposto in appello dalla MM, se nella fattispecie si trattava di diversità dell'oggetto dell'affare proposto o, come pare indubbio la diversità non riguardasse invece caratteristiche qualititative e marginali dell'oggetto tali da non influire sulla sostanza dell'oggetto stesso. Entrambe le sentenze danno atto che la MM ha proposto alla LL IO non un immobile ben definito ma la scelta tra una pluralità di soluzioni tutte riferite ad un unico complesso immobiliare in fase di costruzione: soluzioni la cui definizione di dettaglio dovevano essere individuate direttamente tra le parti in relazione alle esigenze dell'acquirente. La preferenza espressa dalla LL IO per un certo tipo di porzione d'immobile era solo un aspetto attinente alle motivazioni della scelta, ma non poteva in alcun modo incidere sulla determinazione dell'oggetto dell'affare proposto dalla MM. Neppure il prezzo costituiva ostacolo alla trattativa, perché il prezzo unitario a metro quadrato era uguale per ciascuna porzione d'immobile. Neppure in materia di compravendita di beni immobili la giurisprudenza costante della S.C. esige qualcosa di diverso da quanto prescritto dall'art. 1346 cod.civ. circa i requisiti dell'oggetto e, in particolare, circa la sua determinabilità. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia "Erronea e falsa applicazione di legge" esponendo tra l'altro le seguenti doglianze. La sentenza del Tribunale di Bergamo, non solo nega alla MM il diritto alla provvigione sul falso e non motivato presupposto della diversità dell'oggetto dell'affare concluso rispetto a quello intermediato, ma lo nega pure in relazione al fatto che il mediatore, dopo aver messo in contatto le parti, non abbia dato il suo contributo al perfezionamento della trattativa. Andando addirittura oltre quanto affermato e statuito dal Pretore di Treviglio, il Tribunale afferma che la MM non ha "in 6 alcun modo partecipato al diverso affare concluso, in tempi successivi e a distanza di sei mesi". Ció è in palese contrasto con gli atti di causa e, più specificamente con le prove testimoniali, perché il teste RA ha affermato: "preso atto della indisponibilità del capannone per il quale erano venuti, io, RA ed i soci della LL IO visionammo altri disegni di capannoni al fine di trovare un'altra soluzione per la LL IO". Né tale deposizione può considerarsi in contrasto con quella resa dal teste GN che afferma di aver partecipato a trattative alle quali non era presente nessuno della MM. E' di tutta evidenza che egli si riferiva alla successiva fase del perfezionamento della trattativa perché afferma di aver avuto "un contatto con il RA della Ponticello ", che come sappiamo è stato presentato alla LL IO proprio dalla MM. Insomma, la Emmegi ha mostrato alla LL IO una serie di opportunità nell'ambito del complesso immobiliare della Ponticello;
ha fatto incontrare le parti e, preso atto della indisponibilità della porzione immobiliare inizialmente gradita alla LL IO, si è assicurata che questa trovasse altra porzione di suo gradimento nello stesso complesso immobiliare della Ponticello, lasciando poi che fossero le parti stesse a definire i dettagli tecnici dell'affare. La giurisprudenza di codesta S.C. ha sempre affermato il principio che: "Perché sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, agli effetti previsti dall'art. 1755 comma 1 c.c., non e' necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolti per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una 7 ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti " (Cass. Civ., sez. II, 14.10.1988 n. 5560). I motivi sopra riassunti non possono essere accolti in quanto sono (prima ancora che privi di pregio in quanto la motivazione in esame appare sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione) inammissibili per tre ragioni ciascuna delle quali già di per sé sufficiente: - A) in quanto non prendono ritualmente in considerazione le vere rationes decidendi esposte nell'impugnata decisione;
in particolare non appare esatto il punto di partenza delle doglianze in esame: ..Entrambe le sentenze danno atto che la MM ha proposto alla LL IO non un immobile ben definito ma la scelta tra una pluralità di soluzioni tutte riferite ad un unico complesso immobiliare in fase di costruzione..."; infatti (prescindendo dal contenuto della sentenza di primo grado ora non rilevante) il Tribunale non dà atto di ciò; -B) in quanto "Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. S. U. n. 05802 dell' 11/06/1998); invece le doglianze della 8 AGENZIA VIRATE ROMA 2 4 NOV 200 48683 Serie 4 160,10 L E D 1.1 002 CEN SESSANIA/10 jeuro N CENTRATE p. Dirigento Area Servizi .) O V (Dott.ssa Maria W Responsa ... DI IM MM (in concreto anche quelle di cui al secondo motivo, al di là del vizio giuridico formalmente denunciato) consistono in sostanza in una diversa valutazione in ordine alla scelta, all'interpretazione, all'attendibilità ed alla concludenza delle risultanze istruttorie idonee a chiarire i fatti in contestazione (o comunque presuppongono detta diversa valutazione), mentre non riescono ad individuare effettivi vizi logici o giuridici;
-C) nella misura in cui si basano su specifiche risultanze processuale ed in particolare su deposizioni di testi le doglianze sono inoltre inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti "Nel giudizio di legittimita', il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse."( cass. n. 2838 del 25/03/1999); la parte ricorrente invece si è limitata a riportare solo brevissimi brani delle prove in esame. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in £ 150.000 = 677,47- oltre £1.500.000 (un milionecinquecentomila, pari ad € 774,69) per onorario. 100T 123.11 Così deciso a Roma il 23.11.2001. IL PRESIDENTE 4807 20,99 IL CONSIGLIERE ESTENSORE All A TOT. 150, 10 мілий IL CANCELLIERE C1 9 Depositata in Cancelleria NA SO A Boggi, n 7-3-07 P O IL CANCELLIERE C1 NA ES