Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2762
CASS
Sentenza 26 febbraio 2001

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La distanza minima prescritta in maniera assoluta dallo strumento urbanistico (nella specie art. 14 lettera C delle norme di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Catania)tra pareti di fabbricati, deve essere rispettata per intero dal prevenuto, anche nel caso in cui il preveniente abbia costruito sul confine in violazione di un'altra disposizione di divieto di edificare su di esso.

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, non opera nei procedimenti cautelari, ma limitatamente alla fase sommaria, mentre si applica, invece, alla successiva a cognizione ordinaria, compresa quella d'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2762
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2762
    Data del deposito : 26 febbraio 2001

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