Sentenza 26 febbraio 2001
Massime • 2
La distanza minima prescritta in maniera assoluta dallo strumento urbanistico (nella specie art. 14 lettera C delle norme di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Catania)tra pareti di fabbricati, deve essere rispettata per intero dal prevenuto, anche nel caso in cui il preveniente abbia costruito sul confine in violazione di un'altra disposizione di divieto di edificare su di esso.
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, non opera nei procedimenti cautelari, ma limitatamente alla fase sommaria, mentre si applica, invece, alla successiva a cognizione ordinaria, compresa quella d'appello.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
M IN NOME DEL POPOL02762 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTI SUPREMA DIC! Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE I may liga Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 21447/98 - Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere - 1324/99 Dott. Alfredo 5755 MENSITIERI Consigliere Cron. дро Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Rep. Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud. 24/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. ISOLE 24 ORE per diritti L.
6.000 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE PA SA GH' LE, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE studio dell'avvocato NAPOLITANI S., difesi UFFICIO COPIE ... dall'avvocato BOTTINO GIOVANNI, giusta delega in atti;
coplastudio Richiesta co dal Sig. - ricorrenti per diritti L.600
contro
IL CANCEL TOMMASO, ALBERGO ANTONINO ALBERGO ANGELO, ALBERGO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ETTORE;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - intimati dal Sig. FI per diritti L. 6000 °e sul 2° ricorso n 01324/99 proposto da: 2R EFB 2001 2000 ALBERGO ANGELO, ALBERGO TOMMASO, ALBERGO ANTONINO 1914 ETTORE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GALILEI 1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia legale dal Sig. illaquan 45, presso lo studio dell'avvocato MAGNANO DI SAN LIO 1400044 per dirti GIU 2011 GIOVANNI, che li difende unitamente all'avvocato IL CANCELLIERE SCUDERI ANDREA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - MAR MI nonchè contro 000 PA SA, GH LE, elettivamente presso lo domiciliati in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, 9216689 studio dell'avvocato NAPOLETANI S, difesi dall'avvocato BOTTINO GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale רואן 0000 avverso la sentenza n. 708/97 della Corte d'Appello di 1648 CATANIA, depositata il 16/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio רואן 0007 VELLA;
udito l'Avvocato IN SPINOSO, per delega LIRE 10000 CANCELLERIA dell'avv.G.BOTTINO, dep. in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso AS611973 principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 2000 CANCELLERA Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi ed il ricorso BE127833 principale. E123832 BE12781 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per denunzia di nuova opera del 2 settembre 1980 Salva= tore AlRG,proprietario di un capannone, chiese al Pretore di Catania di ordinare a ES AL e PA NG la sospensione dei la- vori di costruzione di un fabbricato perché eseguiti, secondo il suo as' sunto, senza rispettare le distanze prescritte dal piano regolatore gene- rale. Con provvedimento del 29 gennaio 1981 il Pretore ordinò agli intimati di sospendere le opere riguardanti il seminterrato e la parte dei balconi sporgente per più di centoventi centimetri sull'area compresa tra l'edi- ficio in costruzione e il confine su cui era situato il manufatto del ri= corrente. Quest'ultimo,in esecuzione di altro successivo provvedimento del Pre- tore,con citazione notificata il 30 aprile 1981, riassunse la causa di me- rito davanti al Tribunale di Catania, chiedendo la condanna del Paler= mo e dello ZA alla demolizione delle parti di costruzione poste a distanza illegale. I convenuti contestarono il fondamento della domanda e chiesero,ri= convenzionalmente, la condanna degli attori al risarcimento del danno, che assumevano di avere subito in conseguenza della disposta sospen- sione dei lavori. Con sentenza del 9 febbraio 1990 il Tribunale rigettò la domanda ri= 1. convenzionale e,in accoglimento di quella principale, condannò i con' venuti "ad arretrare la parte di seminterrato -descritta nella relazione del consulente tecnico d'ufficio- situata a meno di otto metri e cin' quanta centimetri dal confine con il fondo dell'attore,e tutti i balconi sporgenti nell'area compresa tra i due immobili. Il Tribunale pervenne a questa conclusione applicando l'art. 14 com= ma 5° lettere C e D delle norme d'attuazione del piano regolatore generale del Comune di Catania, per il quale nella zona in questione a (zona:D) la distanza tra edifici non può essere inferiore a quella corri= spondente alla media dell'altezza di essi e,comunque,non inferiore a dodici metri;
e ciascun fabbricato deve essere costruito dal confine a distanza non inferiore alla sua altezza e mai a meno di sei metri da es' so. Ritenne, infatti,che:a)- il seminterrato dell'edificio dei convenuti,co- struito a distanza variabile tra sei metri e otto metri e cinquanta centi- timetri dal capannone dell'attore, si sarebbe dovuto, invece, distaccare da questo di almeno dodici metri (distanza minima),essendo la media dell'altezza dei due immobili di metri undici e settanta centimetri (lo edificio dell'AlRG era di m.6,40 e quello dei convenuti di circa di= ciassette metri);b)-le disposizioni dello strumento urbanistico sulle di- stanze erano applicabili anche ai seminterrati,perché questi -a diffe= renza dei corpi interrati,i quali si sviluppano nel sottosuolo- determi= nano la formazione di intercapedini pericolose e antigieniche,essendo 2. situati soltanto parzialmente sotto il piano di campagna;
c)-il capanno- ne era anch'esso collocato illegalmente sul confine,e,pertanto, l'L' RG,che ne era il proprietario,non poteva pretendere il rispetto della intera distanza di dodici metri tra tale manufatto e il fabbricato, da parte dei convenuti,i quali dovevano limitarsi a osservare la distanza di sei metri,che non avevano violato, in quanto la loro costruzione si trovava dal capannone del vicino a distanza variabile dai sei agli otto metri e cinquanta centimetri;
d)- ai sensi dell'art.31 del piano regola= tore, la distanza doveva misurarsi senza considerare la sporgenza dei balconi non eccedente il metro e venti centimetri, ma poiché nel caso concreto essa superava questo limite, i balconi dovevano essere demo= liti interamente, costituendo parte integrante del corpo del fabbricato. Il AL e lo NG proposero appello, affermando che il Tribunale era incorso nei seguenti errori: 1)-aveva determinato la distanza,consi- derando lo spazio esistente tra il loro fabbricato e la linea mediana dello spessore del muro divisorio situato sul confine,mentre avrebbe dovuto stabilirla misurando il distacco tra l'edificio e la parete del muro,di loro proprietà esclusiva, prospettante sul fondo dell'AlRG; 2)-aveva ordinato la demolizione dei balconi, mentre si sarebbe dovuto limitare a disporre, tutt'al più,l'abbattimento delle parti sporgenti oltre i centoventi centimetri sullo spazio antistante. EL, IN e SO AlRG,eredi dell'attore, nel frattempo 3. deceduto,resistettero al gravame e,con impugnazione incidentale,cen' surarono la sentenza di primo grado per avere il Tribunale ritenuto con essa che la distanza di dodici metri tra i fabbricati dovesse ripartirsi tra le proprietà confinanti, mentre, in base all'art. 14 lettera C del piano regolatore, avrebbe dovuto riconoscere che nella specie a rispettare tale obbligati distanza erano soltanto i convenuti. Con sentenza del 16 ottobre 1997 la Corte d'appello di Catania,in ri= forma della decisione di primo grado,ha condannato il AL e lo NG “ad arretrare il seminterrato fino alla distanza di otto metri e cinquanta centimetri dalla parete del muro divisorio, rivolta verso il fondo dell'attore," e "a ridurre a centoventi centimetri gli sporti dei balconi". La Corte ha ritenuto che, come sostenuto anche dagli appellanti,effetti- vamente la distanza tra gli immobili doveva calcolarsi dalla parete del menzionato muro prospettante sul fondo degli AlRG;
e che,per rista- bilire la situazione di legalità, era sufficiente demolire le sole parti dei balconi sporgenti oltre il metro e venti centimetri". Il AL e lo ZA ricorrono per cassazione con tre motivi illustra- ti con memoria. Gli AlRG hanno resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale con quattro motivi. Anche i ricorrenti incidentali hanno depositato un controricorso.
4. E SUPRE I R O G MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art.335 del codice di procedura civile si dispone la riu= nione dei ricorsi. Con il controricorso del AL e dello ZA si è eccepita l'inam= missibilità del ricorso incidentale perchè sarebbe stato proposto dopo la scadenza del termine perentorio (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale) fissato dagli art.370 e 371 del codice di proce= dura civile. 加 L'eccezione è infondata. Dall'esame degli atti è risultato che il ricorso incidentale è stato noti= ficato l'undici gennaio 1999 e,quindi, il quarantunesimo giorno dopo la notificazione del ricorso principale, essendo stata quest'ultima ese= guita il primo dicembre dell'anno precedente. Tuttavia, essendo festivo (domenica 10 gennaio 1999) il quarantesimo giorno dalla notificazio= ne del ricorso principale, la scadenza del termine per la proposizione di quello incidentale era stata prorogata di diritto al primo giorno se= guente non festivo (11 gennaio 1999), ai sensi dell'art. 155 ult.comma del codice di procedura civile.
2- Pregiudizialmente deve esaminarsi il primo motivo del ricorso inci= dentale, essendosi con esso eccepita l'inammissibilità dell'appello de- gli AlRG sul rilievo che era stato proposto dopo la scadenza del ter= mine annuale (art.327 cod. proc. civ.)al quale non si sarebbe dovuta ap- 5. MA plicare la sospensione nel periodo feriale, perché l'azione (denunzia di nuova opera) con la quale era stato instaurato il processo, era di natura cautelare. Il motivo è infondato costituendo principio di diritto pacifico quello per il quale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n.742,non opera nei procedimenti cautelari,ma limitatamente alla fase sommaria, perché si applica,inve= ce, alla successiva a cognizione ordinaria,compresa quella d'appello (sent.nn.581 del 1976,2869 del 1978,874 del 1995,4415 del 1996,8679 del 1990). Con i tre connessi motivi del ricorso principale,denunziandosi la vio= lazione degli art.873 del codice civile e 14 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Catania e l'insufficienza e contradditorietà di motivazione della sentenza impugnata, in relazio= zione all'art. 360 nn. 1,3 e 5 del codice di procedura civile,si sostiene che la Corte d'appello ha giudicata illegale la costruzione dei conve= nuti,perché ha misurato la sua distanza dal confine con criteri erronei. In particolare: 1)-ha disposto la demolizione delle parti di seminterrato avendo ritenuto che erano state costruite a metri sei dal confine, in vio- lazione dell'art. 14 delle norme d'attuazione dello strumento urbanisti- co, il quale prescriveva il maggior distacco di m.8,50 cm.,pari alla metà dell'altezza del fabbricato di m.17,mentre avrebbe dovuto rico- noscerne la legittimità in base ad altra disposizione dello stesso arti= 6. SUPRE + colo, secondo cui “i corpi interrati devono rispettare dai confini la mi- nore distanza di almeno sei metri, anche per la parte minima non inter= rata"; 2)-ha ordinato l'abbattimento delle parti dei balconi sporgenti per più di centoventi centimetri perché non ha considerato che per la norma dell'art.31 delle disposizioni d'attuazione del piano regolatore "la proiezione orizzontale e la sporgenza dei balconi prospicienti sui distacchi sino a m. 1,20 non vengono computati agli effetti dei distac' chi medesimi"; 3)-ha omesso di disporre il rinnovo della relazione tec- nica,pur avendo il consulente d'ufficio computato le distanze "dalla faccia esterna del corpo di fabbrica degli AlRG (più vicina di venti centimetri al fabbricato dei convenuti) e non, come avrebbe dovuto, dal la faccia esterna del muro esistente sul confine". Anche con il terzo motivo del ricorso incidentale si critica il criterio di determinazione delle distanze adottato dalla Corte d'appello per i balconi,adducendosi che si sarebbe dovuta, invece, confermare la sta= tuzione di primo grado di condanna alla demolizione totale di essi, in quanto qualora abbiano una sporgenza che,come nella specie,superi il metro e venti centimetri,è lo stesso corpo del fabbricato che si viene a trovare a distanza illegale. Tutte queste censure sono infondate. Con riguardo ai balconi,poiché dalla chiara lettera dell'art. 31 delle norme d'attuazione del piano regolatore (“La proiezione orizzontale e 7. E SUPBEA T A la sporgenza dei balconi prospicienti sui distacchi sino a m.1,20 non vengono computati agli effetti dei distacchi") risulta che le sporgenze eccedenti i centoventi centimetri sui distacchi, sono considerate parti integranti del corpo del fabbricato e soggette alle sue stesse regole,de- ve ritenersi che l'illegittimità di essi e non solo degli edifici,riguardi soltanto le parti collocate a distanza vietata,e che,pertanto, la Corte d'appello abbia correttamente eseguito la misurazione dal punto dei balconi sporgente oltre il metro e venti centimetri. Il Giudice d'appello ha anche esattamente ritenuto che nel caso con' creto dovevano rispettarsi le disposizioni prescritte per i corpi di fab= brica, avendo accertato che il seminterrato "dal lato fronteggiante il capannone degli AlRG,"emergeva vistosamente dando luogo ad una intercapedine profonda" e non può,quindi, condividersi la tesi dei convenuti, secondo cui si sarebbe dovuta applicare la norma del setti= mo comma dell'art. 14 dello strumento urbanistico (“i corpi interrati devono rispettare dai confini la distanza di almeno sei metri anche per la parte minima non interrata"), disciplinando questa soltanto il distac- co degli interrati. Nemmeno fondata è la censura formulata per la mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio,giacchè dalla motivazione e dal di= dispositivo della pronuncia impugnata, risulta che la Corte d'appello ha determinato la distanza misurandola,proprio come preteso dai con- 8. S U P R A M A C F O venuti,dal seminterrato dell'edificio alla parete del muro divisorio ri= volta verso il fondo degli AlRG.
5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale,si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello erroneamente confermato la decisione di primo grado di condanna dei convenuti a demolire soltan- to le parti del fabbricato costruite a meno di sei metri dal capannone posto sul confine, mentre avrebbe dovuto ordinare l'arretramento fino a dodici metri, secondo quel che dispone l'art.14 delle norme di attua= zione del piano regolatore del Comune di Catania. Il motivo è fondato. L'art. 14 lettera C delle norme di attuazione del piano regolatore gene= rale del Comune di Catania ("... in ogni caso il distacco minimo tra i due corpi di fabbrica non deve essere mai inferiore a ml.dodici”) fissa un distacco tra edifici che,essendo assoluto, deve essere rispettato sem- pre,e anche se il proprietario di uno dei fondi contigui abbia costruito anteriormente sul confine, violando un' altra disposizione urbanistica che imponga da quest'ultimo un determinato distacco. In quest'ultimo caso il vicino dovrà separare la propria costruzione da quella preesi= stente con un intervallo pari all'intera distanza prescritta (nella specie: almeno dodici metri), oppure, non volendo sopportare l'intero sacrificio, dovrà prima agire per l'arretramento del manufatto,e,solo dopo avere ottenuto l'esecuzione della pronuncia d'accoglimento della sua doman 9. SUPPEN da,potrà costruire, in base a un principio di equa distribuzione del men- zionato obbligo,a una distanza non inferiore alla metà di quella da os' servare (nella specie: metri dodici : 2 = sei metri) dal confine, al quale la norma sul distacco tra le pareti dei fabbricati implicitamente si rife- risce.La Corte del merito è,pertanto, incorsa in errore nel ritenere che i i convenuti, costruendo il fabbricato alla metà della distanza fissata dalla norma dello strumento urbanistico, non l'avevano violata, “non potendo essere su di loro traslata l'osservanza del distacco che l'L' RG era tenuto a rispettare, a sua volta, invece di costruire sfruttando il muro divisorio esistente sul confine".
6. L'ultimo motivo del ricorso incidentale resta assorbito, essendo con' - dizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale del quale è stata,invece,ritenuta l'infondatezza. Conseguono il rigetto del ricorso principale e del primo e del terzo motivo del ricorso incidentale, l'accoglimento del suo secondo motivo e l'assorbimento del quarto;
la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio della causa,per un nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte d'appello,la quale, oltre a provvede= re sulle spese del giudizio di legittimità, si adeguerà, nel decidere,al se= guente principio di diritto:"La distanza minina prescritta dallo strumen ' to urbanistico tra pareti di fabbricati, deve essere rispettata per intero dal prevenuto, anche nel caso in cui il preveniente abbia costruito sul 10. CUPPEMA A C B E L confine in violazione di un'altra disposizione di divieto di edificazione su di esso. P. T. M. La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale. Accoglie di quest'ultimo il secon' do motivo e dichiara assorbito il quarto motivo. Cassa la sentenza im= gnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per prov= vedere sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Roma 24 novembre 2000. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott.M.Spadone) (dott.A.Vella) Арайни 80000 IL CANCELLIERE C1 330000 Valeria Neri 20 FEB. 2001 OFFICIO DELLE ENTRATE CONIA 2 Registr 22834 Qn. 330.000 (ire RECENT TRENTAMILA) !