Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2001, n. 20105
CASS
Sentenza 4 maggio 2001

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Il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma primo, cod. pen., si concreta nella vanteria, non corrispondente alla realtà, nei confronti del terzo, di accesso privilegiato presso un pubblico ufficiale, con la quale il millantatore induce in errore il terzo, con danno di quest'ultimo e proprio ingiusto profitto. Ne consegue che il reato di truffa non può concorrere con il reato di millantato credito, ma resta assorbito da quest'ultimo, allorché la vanteria presa in considerazione per esso sia identica a quella ritenuta integrante gli artifici e raggiri del primo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2001, n. 20105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20105
    Data del deposito : 4 maggio 2001

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