Sentenza 4 maggio 2001
Massime • 1
Il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma primo, cod. pen., si concreta nella vanteria, non corrispondente alla realtà, nei confronti del terzo, di accesso privilegiato presso un pubblico ufficiale, con la quale il millantatore induce in errore il terzo, con danno di quest'ultimo e proprio ingiusto profitto. Ne consegue che il reato di truffa non può concorrere con il reato di millantato credito, ma resta assorbito da quest'ultimo, allorché la vanteria presa in considerazione per esso sia identica a quella ritenuta integrante gli artifici e raggiri del primo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2001, n. 20105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20105 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 04/05/2001
Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - SENTENZA
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 688
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - N. 50416/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso promosso da
EL CA contro la sentenza 25 ottobre 2000 della Corte d Appello di Torino.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. Antonio Albano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. EL CA, ritenuto responsabile di millantato credito e di truffa per aver ottenuto da AN ET la somma di lire due milioni col pretesto che fosse necessaria per conseguire la patente di guida, ricorre contro la sentenza in epigrafe.
2. Deduce, in primo luogo, il vizio di motivazione in ordine all'accertamento dei fatti, basato sulla testimonianza del ET che tuttavia viene nel contempo congetturalmente "corretta", laddove essa si dimostra contraria a realtà.
3. Lamenta poi di essere stato ritenuto responsabile di truffa unicamente in base alle "vanterie" per le quali è stato ritenuto responsabile anche del reato di cui all'art. 346 c.p. Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Le "correzioni" che in sede di merito sono state apportate al racconto del ET riguardano circostanze irrilevanti rispetto al nucleo centrale del racconto, che la Corte d'Appello stima corrispondente al vero anche in base al documentato prelievo bancario ed alle confidenze rese in epoca non sospetta dalla parte lesa al teste Cavalli. E del resto la Corte d'Appello, ascrivendole all'intento di minimizzare eventuali corresponsabilità in una corruzione, fornisce anche una ragionevole spiegazione delle inesattezze del narrato.
2. Fondato invece è il secondo motivo.
Questa Corte (con numerose pronunzie e da ultimo con la sentenza dello scorso 22 marzo, ric. Campana) ha ritenuto che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 346 c.p., primo comma, corrisponde alla "vendita di fumo", come in primo luogo fatto palese dall'impiego nella norma penale del verbo "millantare". Termine che semanticamente comprende un'esagerazione e che quindi denota un vantarsi non corrispondente a realtà (significativa al riguardo è la radice etimologica "millanta", da cui l'azione del moltiplicare per mille). E l'interpretazione testuale è confermata da quella finalistica: ove il legislatore avesse inteso quale disvalore di per sè punibile il reale traffico di influenze (la diffusa "raccomandazione", sia pure accompagnata da un prezzo) non avrebbe potuto, per il principio d'eguaglianza, mandare esente da pena chi il favore ha richiesto(6, 27.1,00 p.m. e. Agrusti ed altri) e che, per aver sollecitato o accettato il mercimonio, si trova in posizione non meno riprovevole del patrono.
Se dunque è esatto che il millantato credito, previsto dal primo comma, è in quanto tale una figura qualificata di artefazione della realtà (6, 25.9.98 Meocci), resta anche evidente che chi falsamente si accredita di un accesso privilegiato presso il pubblico ufficiale (e perciò riceve denaro o altra utilità) induce in errore, raggirandola, la persona da cui si procura, con danno di quest'ultima, l'ingiusto profitto.
Non può infatti convenirsi con quanto al contrario osserva la sentenza, 6, 10.3.99, Tocci, per la quale la condotta di cui al primo comma dell'art. 346 c.p. si differenzierebbe da quella della truffa per non consistere in artifici o raggiri, ma nella vanteria di potersi ingerire nell'attività dell'amministrazione pubblica. Tale osservazione, per avere un senso, necessariamente muove dall'implicito presupposto che la vanteria possa corrispondere ad una situazione reale e che quindi la norma contempli tanto il caso di chi ottiene denaro in base ad un'influenza che effettivamente ha, quanto il caso di chi lo stesso denaro fraudolentemente ottiene gloriandosi di un ascendente irreale (con violazione in questi ultima evenienza anche dell'art. 640 c.p.). Ma una volta rifiutato tale presupposto e ricondotto il delitto di cui al primo comma dell'art. 346 c.p. unicamente alla vendita di fumo, la vanteria che precede la vendita, creando nel destinatario un motivo dell'agire basato su una falsa convinzione, si risolve compiutamente in un raggiro, con comprensione della condotta repressa dall'art. 640 c.p. in quella di cui al comma primo dell'art. 346 dello stesso codice.
Sotto altro profilo si è però osservato che l'art. 346, primo comma, c.p. risulta violato anche se la vittima ha semplicemente promesso l'utilità, laddove essenziale alla truffa è il conseguimento dell'ingiusto profitto con conseguente danno patrimoniale. L'obiezione tuttavia non tiene conto che anche la promessa di cui al millantato credito ("di denaro o di altra utilità")è suscettibile di valutazione economica e perciò corrisponde di per sè ad un profitto con correlativa diminuzione nella sfera dell'obbligato.
Queste considerazioni (dell'inevitabile lesione dell'art. 640 c.p. per consumare il reato di cui all'art. 346, primo comma, dello stesso codice) portano già a concludere per il concorso soltanto apparente delle due norme penali, che sono invece in rapporto di generalità a specialità quanto a configurazione.
3. Allo stesso risultato occorre pervenire, anche ammettendo che per dare applicazione all'art. 15 del codice penale debba esservi una coincidenza dei beni giuridici coinvolti.
Ferma restando la finalità di tutela del prestigio della pubblica amministrazione propria della figura del millantato credito, va considerato che, se il legislatore ha limitato la punibilità di chi vanti un'influenza verso pubblici ufficiali all'ipotesi in cui simile vanteria non ha corrispondenza nella realtà, la protezione apprestata, oggettivamente diretta ad impedire anche un arricchimento senza causa, comprende pure il patrimonio del privato, con il corollario che il reato di cui al primo comma dell'art. 346 c.p. deve essere annoverato tra quelli plurioffensivi. Ed allora anche per questa via si conferma l'assorbimento della truffa nel millantato credito, previsto dall'art. 346, primo comma, c.p., a causa della coincidenza in entrambe le ipotesi criminose della protezione del patrimonio, con l'ulteriore specificazione della salvaguardia del prestigio della pubblica amministrazione per il secondo reato. Conclusione che trova riscontro nel più severo trattamento sanzionatorio del millantato credito rispetto alla truffa, in cui la pena della multa è spia del riguardo all'offesa patrimoniale.
4. Bisogna dunque escludere il concorso formale, ai sensi dell'art.81 c.p., tra il millantato credito e la truffa, quando, beninteso, la medesima condotta di vanteria sia stata considerata ai fini dell'incriminazione. Quando invece non della stessa condotta si tratti, ma, come è dato sovente riscontrare, alle vanterie si uniscano ulteriori artifizi e raggiri autonomamente idonei ad ottenere il profitto, allora sono bene applicate entrambe le norme e tuttavia, evidentemente, a titolo di continuazione e non di concorso formale.
5. Ora, poiché nella specie al CA si rimprovera, ai sensi del primo comma dell'art. 346 c.p. e del successivo art. 640, la sola vanteria di godere i favori di un imprecisato ingegnere della motorizzazione civile, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di truffa, con le conseguenze sulla pena che vengono determinate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa perché assorbito in quello di millantato credito ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione e lire centomila di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001