Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
/ 02 REPUBB CACTALIAN IN NOME DEL POLO KALÍAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G. 5926/00 dott. Ugo FAVARA Consigliere Rep. Cron. 6588 Consigliere dott. Antonio LIMONGELL! Consigliere rel. Od. 27.11.2001 dott. Michele LO PIANO dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Assitalia Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. in persona dell'am- ministratore delegato dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata Ли in Roma. via Guido d'Arezzo n. 2, presso lo studio dell'avy Salvato- re lannotta, che la difende, giusta delega in atti. ricorrente
contro
EL US S.r.l., EL US in proprio, OT EL CE, clettivamente domiciliati in Roma, Piazza Dante n. 12, presso lo studio degli avvocati Federico Rafti e Tommaso Rafti, che li difendono giusta delega in attı. centroricorrente 2039/2001 Oggetto: Palizza fideiassovia: pagamento premi avverso la sentenza n. 90/99 del Giudice di Pace di Bolzano, emessa il 9 febbraio 1999 e depositata il 10 marzo 1999 (R.G. 1796/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Salvatore Iannotta;
udito l'avv. Tommaso Rafti;
udito il P.M.. nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Cenic- cola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con decreto n. 810/97 il Giudice di pace di Bolzano ingiunse alla US EL S.r.l., quale debitrice principale, ed ai signori EL US e OT EL CE, quali coobbligati ex artt. 1292 e 1944 c.c.. di pagare all'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. - la somma complessiva di Lit.
1.115.000 a titolo di rate scadute di ли premi relativi ad una polizza cauzionale emessa a garanzia del- l'adempimento degli obblighi relativi a contratto di appalto stipulato dalla S.r.l. EL US con la Provincia autonoma di Bolzano. Contro il decreto proposero opposizione gli intimati deducen- do che i premi non erano dovuti essendosi estinta la garanzia fideius- soria Alla opposizione resistette l'Assitalia. Il Giudice di pace accolse l'opposizione, revocò il decreto in- giuntivo e condannò l'Assitalia alla rifusione delle spese in favore degli opponenti. Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace ha pro- 2 posto ricorso l'Assitalia. Hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria, la US EL S.r.l., EL US e OT CE. Motivi della decisione Con unico motivo la ricorrente denuncia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, dell'art. 1896 c.c. e delle norme e dei principi regolatori della materia e delle norme che disciplinano forme e durata della garanzia fideiussoria, prestata con polizza assicurativa, nei contratti d'appalto di opere pubbliche risolti dalla p.a. per inadempienze dell'appaltatore (art. 360 n. 3 c.p.c.). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Deduce la ricorrente: «In materia di opere pubbliche, l'art. 54 del R.D. 23.5.1924 m N. 827. modificato dall'articolo unico del D.P.R. 22.5.56 N. 635, prevede la facoltà dell'appaltatore di sostituire, con una fideiussio- ne, la cauzione dovuta a garanzia della regolare esecuzione delle opere appaltate. La fideiussione può essere prestata da un istituto di credito di diritto pubblico (articolo unico del D.P.R. 29 luglio 1948 n. 1309) o mediante polizza assicurativa emessa da un'impresa di assicura- zioni autorizzata all'esercizio del rumo cauzioni ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449 (art. 13 della legge 3 gennaio 1978 n. 1). Nella ipotesi di fideiussione, prestata con polizza di assicu- 3 razione, è stata ed è prassi negoziale inserire nei contratti clausole che, generalmente, prevedono la liberazione dell'appaltatore- garantito dal vincolo fideiussorio, con affrancazione dall'obbliga- zione di pagare il premio, al momento della restituzione dell'origi- nale della polizza o della presentazione di una dichiarazione libera- toria dell'ente committente. L'art. 340 della LL.PP. concede alla Pubblica Amministra- zione la facoltà di risolvere il contratto d'appalto "quando l'appal- tatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza e contrav- venga agli obblighi ed alle condizioni stipulate". La pronuncia di risoluzione, come l'esecuzione d'ufficio, il riappalto in danno, l'estromissione coattiva dal cantiere, previste dalla stessa legge, sono forme di autotutela che incidono su un rap- nue porto di diritto privato in deroga al generale principio del divieto dell'autotutela. Ciò comporta un controllo giurisdizionale solo a posteriori con un rovesciamento della posizione delle parti: non è la p.a., che deve agire dinanzi al giudice ordinario per far dichiarare risoluto il contratto, ma è il privato che deve agire contro la pronuncia di ri- soluzione dell'amministrazione; d'altro lato, il giudice non può an- nullare né sospendere atti di tale genere, ma, nell'ipotesi in cui la p.a. abbia operato illegittimamente, può solo condannare la stessa al risarcimento dei danni secondo il principio di cui all'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo. Nella specie, dall'attività istruttoria espietata è emerso che, in corso d'esecuzione delle opere, la Provincia Autonoma di Bolza- no ha pronunciato decreto di risoluzione dei contratti d'appalto ex art. 340 LL. p.p., impugnato dinanzi al giudice ordinario dalla S.r.l. EL US;
ergo è di tutta evidenza che la risoluzione dei con- tratti per inadempimento della S.r.l. EL US ha definitiva- mente precluso l'ultimazione e la collaudazione delle opere, ren- dendo inapplicabile la disciplina dettata dall'art. 5 della legge n. 7417 81 E per la preliminare ed assorbente ragione che precede è di tutta evidenza che la garanzia fideiussoria, prestata con la polizza in oggetto, non solo non era cessata, ma era pienamente operante nel periodo, cui si riferiscono i premi richiesti dall'Assitalia. L'applicazione dell'art. 5 della Legge n. 741/81, concernente la mancata collaudazione dei lavori malgrado la loro regolare ul- timazione, è dunque, un'illogica ed impropria operazione conce!- tuale alla quale il Giudice di Pace ha affidato la propria statuizione in ordine alla affermata estinzione della garanzia fideiussoria con una duplice, concorrente configurazione dei vizi indicati dall'art. 360 nn. 3 e 5 del cod. proc. civ.». Richiamati i limiti del sindacato di legittimità in ordine alle sentenze del Giudice di pace, la ricorrente conclude affermando: «L'ultimazione dei lavori e la mancata contestazione da parte del- l'ente appaltante della regolarità e della ultimazione dei lavori, sui quali l'art. 5 della legge N. 741-81 fonda la disposizione, applica- ta da! Gindice di prima istanza, sono risultate, dunque, nella pre- sente controversia, circostanze denegate ed escluse dalle stesse di- chiarazioni confessorie del rappresentante legale della società ap- paltatrice;
ergo, è incontestabile che la motivazione denuncia, sul punto, la vulnerazione dei principi regolatori della materia e, co- munque, manifesta un vizio logico che, concernendo un punto de- cisivo di fatto in rapporto di causalità diretta rispetto alla soluzione equitativa adottata, trova ingresso, per la giurisprudenza di codesto Supremo Collegio, nel sindacato di legittimità». Il ricorso non può trovare accoglimento. Deve preliminarmente osservarsi che, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha necessa- riamente deciso secondo equità (quand'anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia Си implicitamente considerato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374. Si tratta di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la va- lutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso, previ- sto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente doman- dato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella "secundum jus"). Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (a seguito di Cass., sez. un, n. 716/99), unico limite del giudizio di equità è costituito, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal do- vere del giudice di pace di conformarsi alle norme costituzionali e del diritto comunitario, in quanto di rango superiore alla legge ordi- naria. Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per violazione di legge so- stanziale, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissi- bilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto. È, per contro, denunciabile la violazione di legge ordinaria per quanto concerne le norme processuali, al cui rispetto è tenuto anche Tur il giudice di pace. Il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddit- torietà della motivazione, tale da autorizzare la conclusione che la sentenza non sia motivata (in contrasto col precetto di cui al sesto comma dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e che si verta, dunque, in un caso di nullità della sentenza per violazione anche della norma processuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con conseguente ammissibilità della denuncia del vizio in relazione al- l'art. 360. n. 4, c.p c.". Ciò premesso in linea generale si osserva che, in forza dei 7 principi sopra esposti, sono inanımissibili le censure che involgono l'interpretazione che dell'art. 5 della legge n. 741 de 1981 ha dato il Giudice di pace. Né sussistono vizi della motivazione in relazione al giudizio di equità pronunciato dal Giudice di pace, che ha ritenuto applicabile alla fattispecie la estinzione della garanzia fidejussoria prevista dal- l'art. 5 della legge n. 741 del 1981, dopo avere accertato: a) che il certificato di collaudo era stato emesso il 30 novembre 1995 ed era stato approvato dalla Provincia Autonoma di Bolzano il 30 maggio 1996; b) che da parte della società dell'appaltatore era stata data espressa notizia alla società assicuratrice entro il periodo di due mesi dall'avvenuto collaudo, dello svincolo conseguente della polizza fide- iussoria ai sensi del su richiamato art. 5 della legge n. 741 del 1981. Nel ricorso tutto quanto sopra è stato ignorato dalla ricorrente che ha richiamato circostanze non idonee ad incidere sull'accerta- Си mento compiuto dal Giudice di pace. Peraltro occorre ricordare che "fatto imputabile all'impresa" - che, a termini dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, impedisce l'estinzione delle garanzie, conseguente, altrimenti, ipso iure alla omissione ma anche al semplice ritardo (cfr. Cass. n. 518 del 1994 e del n. 2068 del 1998) collaudo - deve, infatti, consistere in una condotta o in un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca cd ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso, ad esempio della mancata consegna delle ope- re o della mancata rimozione di materiali od attrezzi). Non può, quindi, tale "fatto imputabile", consistere, invece, come peraltro in modo oltremodo generico indicano i ricorrenti, in non meglio speci- ficate "inadempienze contrattuali", attenendo siffatte inadempienze al diverso (e successivo) profilo della responsabilità dell'appaltatore accertata in sede di collaudo, per possibili inadempienze contrattuali, espressamente fatta salva dal medesimo art. 5 1. 741/81, ove si legge: se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini .... l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente cauzione... Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fide- jussorie» (cfr. in tal senso Cass. n. 7596 del 2001). Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spe- se del giudizio di Cassazione in favore dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna la ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del giudizio di Cassazione che liquida in lire 125.000 = E 64.55. f oltre a lire 1.200.000 (€ 619,75) per onorari di avvocato. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 27 novembre 2001. Il Presidente, toph Juction Il Consigliere est. Allophan Depositata in Cancelleria goggi, i 26.12.07 IL CANCELLIERE 01 Gina Casoli IL CANCELLERE C1 Q Gina Tocoli