Sentenza 24 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, l'effetto traslativo della sentenza pronunciata ex art. 2932 cod. civ. si determina, stantene l'efficacia costitutiva "ex nunc", dal momento del suo passaggio in giudicato, onde solo da tale momento sorge, a carico promissario acquirente, il correlato obbligo di adempimento cui il detto effetto sia stato subordinato, rappresentando tale momento, inoltre, il "dies a quo" per l'adempimento entro un termine che non sia stato espressamente determinato ma solo qualificato (nella specie, in termini di "immediatezza") ai fini della sua determinazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/2003, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLI02 781 /03 IN NOME DEL OL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IMPUGHAzione DELIBERA CONDOMINIALE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 9737/00 Dott. Antonio VELLA .6313 Consigliere Cron Dott. Alfredo MENSITIERI Rep.789 - Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 26/09/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COPE SNC, in persona coamministratori p.t.UI CA E IA NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato VALENTINO FEDELI, che li difende, giusta delega in atti%;B ricorrenti
contro
DI IO RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato DARIO DI GRAVIO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 - avverso la sentenza n. 26/00 della Corte d'Appello di 1251 -1- t ROMA, depositata il 11/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato FEDELI Valentino, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato Massimo GIZZI, con delega dell'avv.DI GIULIANO, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto. -2- A Cope snc. C/ Di VI RG 9737/00 -1- Oggetto: compravendita immobiliare, inadempimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 29.1.84, OB Di GI - premes- so che per scrittura privata 4.11.81 la snc COPE gli ave- va promesso in vendita un appartamento in Ceprano conse- gnandoglielo, peraltro, in ritardo e sprovvisto, sino al luglio del 1982, d'acqua e luce e sino al marzo 1983, del riscaldamento;
che, nel febbraio del 1982, la COPE lo aveva spogliato del possesso d'una parte del giardino di pertinenza dell'appartamento; che, con diffida 15.10.82, inutilmente invitato la COPE a presentarsi, alle aveva ore 18.00 del successivo giorno 27, innanzi al notaio Pa- storino per la stipula del definitivo;
che, per contro, il 12.11.82 la COPE gli aveva, a sua volta, inviato atto con il quale, imputandogli inadempimento all'obbligo di corrispondere il residuo prezzo di £ 10.000.000, dichia- rava risolto il contratto e chiedeva il rilascio dell' immobile - conveniva la COPE innanzi al tribunale di Fro- sinone onde ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto ex art. 2932 CC, il rilascio della porzione di giardino sottrattagli ed il risarcimento dei danni, od, in subordine, la risoluzione del contratto per inadempi- mento della controparte con condanna della stessa alla restituzione ed al risarcimento dei danni. Cope snc. C/ Di VI RG 9737/00 -2- Costituendosi, la COPE negava d'aver promesso in vendita anche il giardino ed assumeva doverle il Di Gio- vane non solo il residuo prezzo di £ 10.000.000 ma anche la somma di £ 7.500.000, promessale a compenso dell'im- pegno ch'ella aveva assunto di far rogare dallo stesso Di VI, nella sua qualità di notaio, i propri contratti, onde, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi con- troparte tenuta all'adempimento con il pagamento della complessiva somma di £ 17.500.000 ed, in subordine, di- chiararsi risolto il contratto per inadempimento della stessa. Con sentenza 18.7.87, l'adito tribunale trasferiva al Di VI l'immobile in discussione ex art. 2932 CC a condizione dell'immediato pagamento alla COPE della somma di £ 10.000.000 e rigettava tutte le altre domande. Avverso tale decisione la COPE proponeva gravame cui resisteva il Di VI. Con sentenza 11.1.00, la corte d'appello di Roma ritenuto che la questione del mancato pagamento della somma di £ 10.000.000 da parte del Di VI fosse inam- missibile, in quanto tardivamente prospettata dalla COPE nella comparsa conclusionale e, comunque, infondata, in quanto detta prestazione sarebbe stata esigibile solo dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stata disposta;
che fosse inidoneo ad influire sul rap- Cope snc. C/ Di VI RG 9737/00 -3-A porto dedotto in giudizio il diverso rapporto, soggetto al principio resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis, instaurato dal Di VI con il terzo cui aveva ceduto l'immobile; che del pari estraneo al rapporto dedotto in giudizio, in quanto da esso autonomo e basato su causa diversa, fosse il rapporto nell'ambito del quale il Di VI aveva as- sunto l'obbligazione di corrispondere £ 7.500.000 alla COPE;
che l'inutile decorso del termine assegnato nelle diffide ad adempiere scambiatesi tra le parti non costi- tuisse valido motivo di risoluzione del contratto, avendo successivamente ciascuna di esse implicitamente rinunzia- to ad avvalersene rigettava l'appello. Avverso tale decisione la COPE proponeva ricorso per cassazione con sette motivi. Resisteva il Di VI con controricorso cui face- va seguire memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e --falsa applicazione dell'art. 282 CPC si duole che la corte territoriale abbia erroneamente rite- nuto il pagamento di £ 10.000.000 dovuto dal Di VI legato al passaggio in giudicato della decisione del pri- mo giudice. Il motivo non merita accoglimento. Cope snc. C/ Di VI RG 9737/00 -4-A E', infatti, anzi tutto da rilevare l'inottemperan- za al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, dal quale si ri- chiede, come più volte sottolineato da questa Corte, che nei motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata ex art. 360 n. 3 CPC i vizi di violazione di legge vengano dedotti, a pena d'inammissi- bilità, mediante la specifica indicazione delle afferma- zioni in diritto contenute nella sentenza gravata che mo- tivatamente s'assumano in contrasto con le norme regola- trici della fattispecie con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo isti- tuzionale compito di verificare il fondamento della la- mentata violazione;
ond'è che risulta inidoneamente for- mulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 360 n. 3 CPC, la critica delle soluzioni adottate dal giudi- ce del merito, nel risolvere le questioni giuridiche po- ste dalla controversia, operata dal ricorrente non me- diante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nel- l'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse so- luzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime, particolarmente ove limitate a semplici affermazioni apodittiche, a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. Cope snc. C/ Di VI RG 9737/00 Nella specie, all'enunciata violazione non risulta, poi, far seguito una trattazione puntuale, esauriente e, soprattutto, intelligibile e consequenziale, nella quale, in relazione alla norma assuntivamente violata, vengano sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto degli artt. 360 n. 3 e 366 n. CPC perché ad ogni motivo di ricorso proposto ai sensi dell'uno possa essere riconosciuto il requisito della specificità, quale imposto dall'altro nell'interpretazio- ne della giurisprudenza di questa Corte sopra riportata, che ne consente la valutazione in sede di legittimità. D'altra parte devesi rilevare come esso risulti an- che infondato, in quanto l'effetto traslativo della sen- tenza ex art. 2932 CC si determina, stante l'efficacia costitutiva ex nunc della pronunzia, dal momento del suo passaggio in giudicato, onde solo da tale momento sorge, correlativamente, l'obbligo della corresponsione della somma cui tale effetto sia stato subordinato, rappresen- tando esso inoltre il dies a quo per l'adempimento entro un termine che non sia stato espressamente determinato ma solo qualificato (nella specie "immediatamente") ai fini della sua determinazione. Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 345 CPC si duole che la corte territoriale abbia ritenuto inammissi- Cope snc. C/ Di VI RG 9737/00 -6- bile per sua tardiva proposizione la questione di cui al precedente motivo. Il motivo non merita accoglimento. Quando, infatti, come nella specie sul punto, una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugna- zione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano;
onde è suf- ficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugna- zione avverso il singolo capo di essa, debbano essere re- spinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell' altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza Ӧ del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto d'interesse. Con il terzo motivo, la ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 CC- si duole che la corte territoriale abbia erroneamen- Cope snc. C/ Di VI RG 9737/00 -7- te ritenuto irrilevante che il Di GI si fosse, nelle more, obbligato a trasferire a terzi l'immobile "accen- tuando o quanto meno costituendo il grave inadempimento agli obblighi contrattuali assunti". Il motivo non merita accoglimento. Valgono anche per esso le medesime ragioni d'inam- missibilità già riscontrate per il primo motivo. D'altra parte, è da escludere che nel comportamento d'un promissario acquirente, il quale prometta in vendita a terzi il bene oggetto del preliminare di compravendita nel libero esercizio dei suoi diritti, possa essere rav- visabile la dedotta violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 CC, trattando- si d'attività estranea al rapporto contrattuale origina- rio la controparte del quale è terza rispetto ad essa e, comunque, tutelata, in generale, dal principio per cui res inter alios acta tertiis neque nocet neque prodest ed, in particolare, dal principio per cui resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis. Con il quarto motivo la ricorrente denunziando vizi di motivazione LML si duole che la corte territoriale, nel ritenere l'irrilevanza della promessa vendita a terzi da parte del Di VI abbia omesso di tener conto d'una serie di circostanze in fatto. Il motivo non merita accoglimento. Cope snc. C/ Di VI RG 9737/00 -8- Anzi tutto, com'è da tralaticio insegnamento di questa Corte, non può utilmente imputarsi al giudice del merito d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli ele- menti di giudizio posti a base della decisione o di quel- li non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'al- tra gli sono richieste il disposto dell'art. 132 n. wwnst 4 CPC non prevedendo ed, anzi, implicitamente escludendo, la redazione della motivazione come trascrizione e com- mento dei verbali e degli atti di causa sulle cui emer- genze è basata mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti, come nella specie, da un riferimento logico e coerente a quel- le, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole ido- nee e sufficienti a giustificarlo. Va, inoltre, rilevato come la ricorrente si limiti a riportare le circostanze prospettate nel giudizio di merito, della cui mancata considerazione si duole, senza svolgere alcuna argomentazione onde dimostrare a qual ti- tolo quelle circostanze avrebbero dovuto indurre il giu- dice del merito a pervenire ad una soluzione della con- troversia diversa da quella adottata con la sentenza im- pugnata, onde il motivo difetta del tutto della necessa- ria specificità. Cope snc. C/ Di VI RG 9737/00 -9- Ciò non senza sottolineare altresì, per completezza argomentativa, l'assoluta inconferenza delle circostanze de quibus nella presente causa, avente ad oggetto gli ina- dempimenti reciprocamente imputatisi dalle parti, dal mo- mento che il rapporto intercorso tra l'una delle parti stesse e terzi relativamente al medesimo oggetto, condi- zionato alla validità ed efficacia di quello principale, rimane del tutto estraneo al thema decidendum e non influi- sce minimamente, come in precedenza evidenziato, sulla definizione della controversia. Con il quinto motivo la ricorrente denunziando vizi di motivazione si duole che la corte territoriale abbia qualificato l'ulteriore somma di £ 7.500.000, dovu- ta da controparte come conguaglio del prezzo, per voce di credito riveniente da autonomo rapporto e non provata né nell'an né nel quantum sebbene controparte non avesse rispo- sto all'interrogatorio deferitogli sul punto e la circo- stanza dovesse, pertanto, ritenersi per ammessa. Il motivo non merita accoglimento. La sentenza nella quale il giudice ometta di pren- dere in considerazione la mancata risposta all'interroga- torio formale non è, infatti, affetta da vizio di motiva- zione in quanto l'rt. 232 CPC, a differenza dall'effetto automatico di ficta confessio che l'art. 218 del precedente codice di procedura ricollegava ad analoga situazione, Cope snc. C/ Di VI RG 9737/00 -10- pone solo una presunzione semplice che consente di desu- mere elementi indiziari dalla mancata risposta della par- te, prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova", onde l'esercizio di tale facoltà, ri- entrando nel potere discrezionale del giudice del merito, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità. D'altra parte, posto che, per quanto evidenziato, la dedotta mancata risposta all'interrogatorio non sareb- be stata, comunque, di per sé sola, elemento idoneo e sufficiente a far ritenere provata la domanda, la censura in esame difetta della necessaria specificità, dal momen- to che non vi si rinviene alcuna valutazione od anche so- lo considerazione in ordine agli elementi probatori ac- quisiti al giudizio l'accertamento del concorso e del- l'univocità dei quali avrebbe dovuto rappresentare, per contro, la necessaria condizione onde la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito potesse essere assun- ta dal giudice a base del convincimento circa l'ammissio- ne dei fatti oggetto dell'interrogatorio stesso. Con il sesto motivo la ricorrente denunziando -violazione falsa applicazione dell'art. 1454 CC si duo- le che la corte territoriale non abbia dichiarato risolto il contratto pur avendo entrambe le parti disatteso le reciproche diffide ad adempiere. Cope snc. C/ Di VI RG 9737/00 -11-, Il motivo non merita accoglimento. Valgono anche per esso le medesime ragioni d'inam- missibilità già riscontrate per il primo ed il terzo mo- tivo. Aggiungasi che, entrambe le parti avendo chiesto con gli atti introduttivi principaliter l'adempimento della controparte alle obbligazioni assunte con il contratto dedotto in giudizio, correttamente la corte territoriale nell'esercizio, tra l'altro, del suo esclusivo potere di decisione del merito, insuscettibile di censura in se- de di legittimità se, come nella specie, idoneamente mo- tivato ha ritenuto rinunziati gli effetti degli inadem- pimenti alle reciproche diffide ad adempiere. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in E 1540,00, dei quali E 1500/00 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 26.09.2002. Il Presidente Арбайте Il Cons est. Женний IL CANCELLIERE 01 Papio Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Lolazio Roma 24 FEB 2002.EER2003 IL CANCELLIERE