Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano RTE DI CASSAZIONE042 98/ 03 Composta dai Magistrati: 9846Ravagnani Presidente Erminio Battimiello -Rel. Consigliere -Rep. Bruno Florindo Minichiello n -Ud. 19.11.02 Gabriella Coletti 11 Oggetto: Giovanni OR " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Società di Trasporti e Servizi per FERROVIE DELLO STATO - Azioni, con sede in Roma, in persona del procuratore specia- le avv. Giancarlo Alvino, giusta procura notaio Paolo Ca- stellini di Roma in data 23 febbraio 1999 rep.56911, difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Arturo Maresca, Enzo Morrico, Salvatore Trifirò, Paolo Tosi, Gerardo Vesci e Franco Carinci con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Mi- chelangelo n. 9 (ora in via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22) presso lo studio dell'avv. Arturo Maresca, come da procura 4633 speciale a margine del ricorso 1 ricorrente
contro
DE CA Pierino intimato per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Torino n° 3/00 in data 20 gennaio/3 febbraio 2000 (R. G. L. 3/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Raimondo Boccia per delega dell'avv. Arturo Ma- resca;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ha concluso per il rigetto deldott. Marcello Matera, che ricorso N Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di 1 in controversia relativa a licenziamento intimato dalla Torino Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di s.p.a. riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449 dichiarava per mancata specificazione dei motivi, l'inammissibilità, dell'appello proposto dalla Società avverso la sentenza del Tribunale del luogo, che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato al lavoratore indicato in epigrafe, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno. La Corte di merito ha ritenuto che l'appello non contenesse alcuna specifica censura al puntuale ed articolato iter argomentativo che sorregge la sentenza di primo grado, essendosi la Società limitata ad affermare che il primo giudice aveva svolto il procedimento ermeneutico relativo alla disciplina dei 幸 licenziamenti collettivi in un'ottica di garantismo individuale e a riproporre argomentazioni difensive svolte nella comparsa di costituzione di prime cure, senza nulla argomentare in ordine alle rationes sentenza impugnata.della decidendi significativo sarebbe 1' addebito rivolto al Particolarmente natura previdenziale laprimo Giudice di avere qualificato di norma dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997, mentre nessuna affermazione in tal senso si rinverrebbe nella motivazione del Tribunale. Avverso questa decisione le Ferrovie dello Stato s.p.a. propongono ricorso per cassazione fondato su di un unico motivo 3 illustrato anche da memoria. Il lavoratore intimato non si è costituito. Motivi della decisione motivo, denunciando violazione e falsa Con l'unico applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., la società ricorrente critica l'impugnata sentenza per non aver la Corte d'Appello tenuto conto che il Tribunale, nel decidere la controversia in senso favorevole al lavoratore, aveva sviluppato un ragionamento nel quale le argomentazioni difensive svolte dalla difesa di FS erano rimaste del tutto ignorate. Era quindi del tutto naturale essendosi il dissenso dalla sentenza impugnatae logico che, manifestato su di un piano di stretto diritto, venissero l'appello in buona parte, anche se non riproposti con gli stessi argomenti di diritto invano esclusivamente sottoposti al vaglio del primo giudice. è fondato. La sentenza di primo grado Il motivo sulla tesi che, trattandosi di licenziamento incentrata collettivo, la disciplina da applicare era quella dettata dalla legge n. 223 del 1991, rimasta inosservata, non costituendo deroga ad essa l'art. 59, comma 6, della legge n. 447 del 1997, la quale "non contiene alcuna disciplina dei licenziamenti collettivi...., ma è intesa ad istituire un ammortizzatore per le eccedenze...". Ciò in contrasto con la tesi di FS, che propugnava una diversa lettura dell'art. 59, costituente, con gli accordi sindacali attuativi, una disciplina specifica per le eccedenze del personale, derogatoria della legge n. 223/1991. Nell'atto di appello, FS esordisce con una censura di carattere generale, affermando che il Tribunale non aveva colto la natura di tutela sociale e non individuale della disciplina di origine legale e Passa poi ad esporre lacontrattuale. corretta interpretazione dell'art. 59 che secondo FS - non è norma previdenziale, ma norma diretta al riequilibrio delle risorse umane mediante la riduzione delle eccedenze con il minor impatto sociale. Gli accordi sindacali, che il Tribunale dice non poter derogare alla legge, attuano invece proprio le finalità da questa perseguiti, prevedendo l'estinzione del rapporto di lavoro per i lavoratori che avessero maturato il diritto al massimo del trattamento di pensione. Per ciò dimostrare, riporta il contenuto degli accordi e del decreto ministeriale n. 54-T del 21 maggio 1998, che conferma le finalità della legge e la conformità degli accordi di procedura alle previsioni in essa contenute. Premesso che il licenziamento in oggetto stato disposto in attuazione degli accordi, conclude sostenendo che l'art. 59 non si discosta dalla legge 223, perché con gli accordi di procedura sono state assicurate garanzie maggiori di quelle volute dalla legge, come dimostrano le intese con i sindacati, anche sui criteri di scelta, idonee a sanare eventuali violazioni della procedura. Osserva questa Corte che la lettura dell'atto di appello convince della esistenza dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 434 c.p.c., considerando che la sentenza di primo grado è dedicata anche alla interpretazione delle disposizioni legali e contrattuali invocate dalla difesa FS per sostenere la legittimità dei licenziamenti, e che tale interpretazione è la nonessenzialmente affidata a due ordine di ragioni - derogabilità della disciplina della legge n. 223/1991 ad opera di accordi tra datore di lavoro e 00.SS. improntati a criteri di selezione meramente soggettivi e il carattere soltanto previdenziale della disposizione dell'art. 59, comma 6, della legge n. 449/1997 - che hanno formato oggetto di distinta e 5 A TA DI BOLLO, DI A GNI SPESA, TASSA DELL'ART. 10J O critica Super Nat233 puntuale critica da parte di FS, con argomentazioni intese a contrastare e ad incrinare il fondamento logico giuridico di quelle utilizzate dal Tribunale. D'altra parte, per la sussistenza del requisito della specialità dei motivi di gravame richiesto dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente indicare, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado di identificare le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado, non richiedendosi che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano evidenziati con nuove argomentazioni, in quanto non esiste una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti addotti a sostegno di essi, che si collega alla scelta che l'appellante ha di completare ed integrare le difese, con il solo limite del rispetto della norma dell'art. 345 c.p.c. (Cass. 27 gennaio 1992 n. 852). Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Genova, che, nel procedere all'esame dell'appello di FS secondo i principi sopra enunciati, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Carte d'Appello di Genova. Così deciso in Roma il 19 gembre 2002 Il Presidente Mein Rav fo Consigliere estensore вино Ванішнее IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería Soggy 24 MAR 2803 IL CANCELLIERE