Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPRE027.82 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL ROLO CASSAZIONE Oggetto APPALTO PUBBLICO SEZIONE PRIMA CIVILE LAVORI IN ECONOMIA RIBASSO D'ASTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17579/99 - Presidente Dott. Giovanni OLLA Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Cron. 6543 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Consigliere Rep. 763 Dott. Aniello NAPPI CULTRERA Rel. Consigliere Ud. 21/11/2001 Dott. Maria Rosaria ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3.10 26 FEB. 2002per diritti € EDILCATO Srl, in persona del legale rappresentante proi IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PLINIO 22, presso l'avvocato FRANCO FORNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO ROCCA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
U.S.L. 3 GENOVESE, in persona del Direttore Generale e DG710403 Commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in DG710404 ROMA VIA F. CORRIDONI 7, presso l'avvocato COSTANZA ACCIAI, che la rappresenta e difende unitamente 2001 ♥ 2392 all'avvocato ANTONIO PEDULLA', giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 190/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 17/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2001 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Forni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Acciai, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 20.1.296 la s.r.l. Edilcato ha citato in- nanzi al tribunale di Genova la U.S.L. n. 3 chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 49.974.064, oltre interessi bancari e con capitalizzazione trime- strale, esponendo di averle fornito lavori edili in economia sui quali la committente ha applicato ribasso d'asta concordato per le opere a misura, ed, a suo av- " viso, non dovuto. Nel contraddittorio delle parti, il tribunale ha rigettato la domanda avendo ritenuto che al contratto 2 "inter partes", andasse applicata la disposizione con- tenuta nel'art. 19 R.D. 350/1895 che prevede il ribasso d'asta anche per i lavori eseguiti in economia. Avverso detta sentenza la società istante ha propo- sto impugnazione innanzi alla corte d'appello di Genova sostenendo che l'interpretazione del contratto d'appalto, data dal giudice di primo grado, contrasta con la lettera e lo spirito di tale atto, in quanto il silenzio serbato relativamente all'assoggettamento al ribasso d'asta delle opere eseguite in economia, impe- direbbe l'applicabilità dello stesso alle opere in que- stione avendo, anzi, le parti esplicitato una regola- mentazione del rapporto idonea ad escluderlo. На, inoltre, affermato che la norma che prevede tale ribas- so in via generale è stata abrogata e non è più in vi- gore. La corte di merito, con sentenza n. 190 del 9.3.99, ha respinto il gravame. На sostenuto che la lettera d'invito, contenente la proposta dell'amministrazione sulla quale è intervenuta l'accettazione dell'appaltatore, contiene rinvio a tutte le norme vi- genti nel settore delle opere pubbliche, e dunque, an- 5 che alla disposizione contenuta nell'art. 19 del R.D. n. 350/1895 che prevede in via generale il ribasso 3 d'asta in relazione ai lavori in economia. Il capitola- 3 to speciale non deroga né espressamente né tacitamente alla suddetta previsione;
difatti, le disposizioni de- gli art. 17 e 18, non escludono che il ribasso d'asta si applichi alle opere indicate, prevedendolo per il dunque, integrate col surplus del 26,5%. Esse, vanno, certamente, in vigore disposto dell'art. 19 citato, all'epoca della stipula del capitolato speciale. L'appellante, invero, che ne ha enunciato, solo generi- camente, la tacita abrogazione per incompatibilità con la disciplina successiva, non ha dedotto alcun elemento di sostegno di tale assunto. Secondo la corte territo- riale, infine, va esclusa la valenza generale dell'affermazione sostenuta dal ricorrente, secondo cui nelle opere in economia il costo della manodopera esor- bita necessariamente rispetto a quello dei materiali, e all'imprenditore, che è arbitro dicompete, comunque, parametrare il ribasso che intende offrire, valutare tale possibilità Avverso detta pronunzia la società Edilcato propo- ne ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La U.S.L. resiste con controricorso. La ricorrente, infine, ha depositato memoria difen- 5. siva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col 1° motivo la ricorrente denunzia violazione ed errata applicazione di norme di diritto, con riferimen- to agli art. 1363- 1366- 13677- 1369- 1370 e 1371 c.c., e motivazione carente e contraddittoria con riferimento a punto decisivo della causa. Premesso un "excursus" riepilogativo della normati- va in materia di appalti pubblici, deduce che la dispo- sizione contenuta nell'art. 19 R.D. n. 350/1985, che prevede il ribasso d'asta per le opere eseguite in eco- nomia, che secondo il giudice d'appello è stato richia- mato nella regolamentazione contrattuale, non trova, invece, applicazione sia per il silenzio delle parti in ordine all'estensione di tale applicazione sia perché la regolamentazione contrattuale adottata confligge con essa. Con riferimento al primo profilo Osserva che la corte territoriale riconosce che né il capitolato spe- d'aggiudicazione né, infine, ciale né la delibera l'atto di sottomissione, richiamano l'art. 19 del de- creto citato e richiama, anzi, l'art. 17 del capitolato speciale che prevede il ribasso d'asta per la sola per- centuale del 26,5% dell'aumento dei costi della manodo- pera editati dalla C.C.I.A. di Genova Le conclusioni • cui detto giudice perviene, laddove ha ritenuto operan- te la norma indicata, si discostano, però, da tale pre- messa logica. Di qui il vizio di motivazione. 5 Il rinvio generico contenuto nel capitolato specia- le alle norme vigenti rappresenta mera clausola di sti- le priva di significato giuridico. L'art. 19 anzidetto, di cui ribadisce, anche in questa sede, l'abrogazione, presuppone per la sua operatività che nella contabili- tà, i lavori suddetti siano calcolati secondo i prezzi fatted'elenco per l'importo delle somministrazioni dall'impresa e, dunque, postula l'esistenza di un elen- co prezzi, al quale occorre far riferimento per il ri- basso;
nel capitolato speciale, però, all'art. 18 il ribasso d'asta è previsto in relazione ai soli prezzi elencati nell'allegato 2 che non riguardano la manodo- pera e l'art. 17 prevede la contabilizzazione delle opere in economia in base alla tabella dei costi dei lavoratori dell'edilizia, come editati dalla C.C.I.A., di Genova con l'aumento della percentuale anzidetta soggetta a ribasso. Col 2° motivo denunzia violazione degli art 1363, 1366, 1367, 1369, 1370 e 1371 C.C. deducendo che la corte di merito non ha preso in alcuna considerazione né i riferimenti al capitolato generale d'appalto- d. pr. n. 1063/1962-, né quelli agli art. 17 e 18 del capitolato speciale, che, in armonia con la legislazio- escludono la previ- ne sul trattamento dei lavoratori, sione del ribasso d'asta. La tesi sostenuta dal giudice d'appello, che ha ne- gato l'abrogazione implicita dell'art. 19 del R.D. n. 350/1895 ed ha ritenuto tale disposizione richiamata dalle parti, è evidentemente erronea poiché detto giu- dice ha desunto tale richiamo dal rinvio contenuto nel capitolato speciale agli art. 21 e 22 al detto decreto, che però si riferisce alla sola parte di esso ancora in vigore. Non basta, ad ogni modo, tale rinvio, limitato ad alcune sue specifiche previsioni, a determinarne la sopravvivenza anche nella parte ormai abrogata. Erra, infine, la corte territoriale allorché so- stiene che la sua eccezione, riguardante, appunto, l'abrogazione della disposizione normativa in esame, è stata formulata in maniera generica;
all'opposto, essa risulta, invece, adeguatamente esplicata nell'atto d'appello alla pag.
6. Tra l'altro detto giudice omette qualsiasi riferi- mento al principio sussidiario degli usi interpretativi che si praticano nel luogo in cui il contratto è stato concluso che nel caso dei contrattai stipulati nella provincia di Genova sottopongono al ribasso d'asta solo il surplus dei costo delle economie. La ricorrente richiama, infine, il d.p.r. n. 1063/1962, art. 17 e 19, la l.n. 55/90 e l'art. 18 n.7 del d.l. n. 406/91, il cui chiaro intendimento è quello 7 di escludere dal ribasso il costo della manodopera 559/94, nonché, infine, l'art. 5 del D.L. 559/94 che esclude i ribassi per i valori stabiliti da disposizio- ni regolamentari, o amministrative o ricavabili dai da- ti ufficiali, quali il costo della manodopera, a dimo- strazione della volontà del legislatore di abrogare la norma in discussione. Col terzo motivo, infine, la ricorrente denunzia ancora vizio di motivazione osservando che spetta all'imprenditore valutare la percentuale di ribasso da offrire per rimanere nei costi, e che le opere in eco- nomia nel caso in esame hanno inciso per il 98% sul co- sto dell'appalto. I tre motivi, che sono accomunati dalla medesima of impostazione e meritano, perciò, disamina congiunta, sono infondati. Occorre, anzitutto, rilevare, in ordine alla do- glianza esposta nel 1° motivo, la suggestiva e fuor- viante ricostruzione dell'iter logico ed argomentativo della sentenza impugnata prospettata dalla ricorrente che fa discendere il vizio denunziato, d'illogicità e contraddittorietà della motivazione, dal contrasto del "decisum" rispetto alla premessa logica esposta in tale decisione, nella quale la corte territoriale riferisce pedis- 8 sequamente e, a suo dire sposa la tesi dedotta nel mo- tivo di gravame, Come ha osservato la resistente, la parte della sentenza in questione, di cui nel presente ricorso vengono riportati i brani, non espone la pre- messa logica sulla quale il giudicante ha fondato il suo apprezzamento dei fatti portati alla sua cognizio- ne, e non rivela affatto la perfetta condivisione dell'assunto contenuto nel motivo d'appello che, secon- do quanto deduce la ricorrente, la corte di merito avrebbe fatto proprio, ma, piuttosto, contiene la mera premessa espositiva dell'oggetto del giudizio come de- voluto alla sua cognizione alla stregua, appunto, del motivo d'appello, di cui viene riprodotto fedelmente il کان contenuto al solo fine di darne conto prima di procede- re al suo vaglio critico. In tale prospettiva il vi- zio motivazionale denunziato non è, dunque, sussisten- te. Parimenti sono infondate le ulteriori censure. In ordine alla dedotta violazione dei canoni erme- neutici sanciti nelle norme codicistiche richiamate cui, ad avviso della ricorrente, la corte di merito non si è attenuta, va rilevato che, al di là di una mera enunciazione delle disposizioni del codice civile che regolano l'interpretazione del contratto in via ge- nerale, il motivo introduce sostanzialmente l'indagine sulla vigenza, al momento dell'incontro della volontà delle parti, dell'art. 19 del R.G. n. 350/1898, ma non indica se e come l'organo giudicante da quei canoni ri- chiamati si sia discostato. La ricorrente argomenta, perciò, sulla compatibilità di tale norma con l'assetto normativo attuale e successivo all'entrata in vigore del capitolato generale- d.p.r. n. 106371962- e ne de- duce la tacita abrogazione. Come si è rilevato nella premessa espositiva , la decidendi" della pronunzia in esame poggia "ratio sull'interpretazione letterale e congiunta delle dispo- sizioni del capitolato speciale e cioè delle clausole contenute negli articoli del capitolato speciale ai n. کا 17 e 18, e, quindi, ai n. 21 e 22 e solo al fine di accertarne la reale portata, il giudice del gravame ha proceduto all'esame della vigenza del detto decreto al quale, a suo avviso, le parti medesime hanno fatto rin- vio. La ricorrente riesamina il contenuto di dette clau- e critica il processo ermeneutico condotto dalla sole, corte territoriale, ricostruendolo in maniera difforme, ma non dice se, e come, il giudicante si sia discostato dalle regole d'interpretazione richiamate. Introduce, nel contempo, la problematica sulla sopravvivenza al d.p.r. n. 1063/1962 citato, dell'art.19 del R.D. n. 10 359/1898 in discussione sostenendo che, a tutto conce- dere, esso non poteva trovare applicazione perché non era più in vigore alla data della stipula del capitola- to speciale, facendone oggetto di autonomo motivo di censura. Tale ultima questione, però, senz'altro interessan- ma solo in linea teorica, non costituisce autonomo te, punto delle decisione impugnata ed il suo esame appa- re, perciò, irrilevante. L'indagine condotta su di essa, invero, ha giocato un ruolo decisivo nell'economia della decisione, ma nella sola funzione di elemento ricostruttivo della vo- lontà delle parti che, а parere del giudicante, hanno richiamato suddetta disciplina normativa e, perciò, ne hanno voluto l'applicazione al fine di integrare e com- pletare quella regolamentare del rapporto. Solo in tale chiave, dunque, regola è stata vagliata, in quanto ri- tenuta rilevante ai soli fini dell'apprezzamento del processo volitivo dell'assetto negoziale. La "quaestio juris" sulla sopravvivenza della di- sposizione della norma summenzionata, per effetto della sua compatibilità o non con le norme del capitolato ge- nerale, è stata, infatti, dalla corte di merito liqui- data per la genericità della sua formulazione, e non ha formato oggetto di autonoma e specifica statuizione. 11 Nella sentenza impugnata si legge che nessuno specifico elemento ha dedotto l'appellante, а sostegno dell'assunto, secondo il quale la normativa successiva si pone come incompatibile con la norma in esame sì da dover ritenere che l'abrogazione tacita sia avvenuta ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, essendosi detta ricorrente limitata ad af- fermare genericamente che detta norma sarebbe superata e non più in vigore. Tantomeno, perciò, ne è ammessa la proposizione in questa sede. E Il giudice del gravame, in conclusione, non ha of- ferto soluzione della problematica indicata, non essen- dosene ritenuto correttamente investito. کان La ricorrente ora non si duole della genericità o lacunosità di tale pronunzia, ma confuta quella che, a suo avviso, è la soluzione che la corte territoriale ha dato alla problematica proposta, insistendo sull'abrogazione della norma in discussione. Ma, come si è detto, nell'economia della decisione del giudice d'appello, la questione, che non ha trovato specifica soluzione avente autonomia di giudicato, è stata trattata nell'alveo del processo ricostruttivo della volontà negoziale ed esaminata quale elemento ri- levante e decisivo per definire la portata esatta della 12 disciplina contrattuale. Solo in tale chiave prospetti- ca, il giudice d'appello, ha, dunque, affermato che il ribasso d'asta, che nel contratto è indicata con rife- riguarda, invece,rimento al surplus del 26, 5%, l'intero costo delle opere realizzate in economia, poi- ché la norma generale che lo prevede entra nella rego- lamentazione del contratto, avendola le parti implici- hanno operato rinvio a tut- tamente richiamata laddove te le norme vigenti. Secondo il prudente apprezzamento, insindacabile nel merito, della corte territoriale, suddetta discussa previsione normativa ricopre, quindi, un ruolo decisivo nell'economia del contratto, avendo assunto nella v0- lontà delle parti, che hanno fatto rinvio a tutte le norme vigenti, valore normativo e vincolante entrando così a far parte dell'assetto negoziale del rapporto d'appalto e, dunque, integrandone la regolamentazione. Indagare se detto rinvio costituisca, come deduce ora la ricorrente, solo una clausola di stile priva di significato giuridico, ovvero sia rappresentativa della volontà negoziale, è compito del giudice del merito la cui valutazione, se congruamente motivata, com' è avve- nuto nella specie, si sottrae ad ogni censura. La società Edilcato, a sostegno della sua doglian- za, richiama correttamente le norme che regolano 13 l'interpretazione dei contratti, non dice, però, se e come l'apprezzamento conclusivo della corte territoria- le sugli elementi esaminati, abbia disapplicato gli ob- bligatori parametri che esse pongono. La censura, cioè, è solo generica. E, dunque, in difetto di una critica del processo interpretativo suddetto, sorretta da un'indicazione specifica dei criteri che sarebbero state disapplicati, verificare se le clausole del contratto, dal cui esame il giudice del gravame ha tratto il convincimento che il ribasso d'asta si applichi all'intero costo della manodopera e non al solo "surplus" concordato contrat- tualmente, vadano lette in tale chiave ovvero, invece, nell'ottica che la ricorrente propone ed in tesi più corretta, e, comunque, ad essa più favorevole, introdu- ce un'indagine del fatto che non è consentita in questa sede di legittimità (cfr. per tutte. Cass. n. 7242/2001 rv 547064). Tantomeno, per le considerazioni esposte, interessa accertare con autonomia di giudicato se l'art. 19 del R.D. n. 350/1898, sia compatibile non solo con le norme del capitolato generale di cui al d.p.r. n. 1063/1962, ma anche con le disposizioni normative successive che la ricorrente ha indicato. Quanto, infine, alla censura con la quale la ricor- 14 rente deduce che la consapevolezza o non della vigenza della "vexata" disposizione normativa dell'art. 19 del R.G. n. 359/1898 avrebbe impedito la valutazione in se- de di offerta sull'incidenza del ribasso sul costo dell'appalto nel quale le opere in economia avrebbero inciso nella percentuale del 98%, rappresenta, come correttamente ha affermato il giudice d'appello, que- 1097 129,11 stione di mera opportunità che sfugge alla verifica 456T 41,32 giurisdizionale. TOT. 170,43 Alla luce di tali premesse il ricorso devesi ri- 806ł 12,00 gettare con le conseguenze di legge. 7,43
P.Q.M.
8 7 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa- gamento delle spese di questo grado di giudizio che li- Mutlukequida in complessive L.
3.169.200 IN di cui L.
3.000.000 per onorario. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2 GEN. 2005e Così deciso in Roma, il 21.11.2001 Registrato in date versate Cc. 182,43 4 Il Consigliere estensore Il Presidente p. D Giovanni OllaGiovanni Maria Rosaria Cultrera (Dott.ssa Alber шыла Responsable d Form Ah (Dr. M. RACE CORTE SUPREMA JIONE Prime Sezione CIVN JL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti 26 FEB. 2002 IL CANCELLIERE 15