Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2014, n. 4404
CASS
Sentenza 14 gennaio 2014

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Massime1

Integra il delitto di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen. (in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.) il danneggiamento di un'antenna radar posta all'interno di una base militare, trattandosi di cosa destinata a pubblica difesa.

Commentario1

  • 1Art. 635 c.p. Danneggiamento
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    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2014, n. 4404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4404
Data del deposito : 14 gennaio 2014

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