Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 4927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4927 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 04 9 2 7 / 0 3 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 22542/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 25238/00 11014 Dott. Walter Consigliere Cron. CELENTANO Dott. Aniello NAPPI Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI - Rel. Consigliere Ud.20/11/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FO CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso l'avvocato SALVATORE DE CO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO TONETTO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
FALLIMENTO FO AT, FALLIMENTO NAVALIND SAS SOCIO ACCRIO;
intimati - e sul 2° ricorso n° 25238/00 proposto da: 2002 NAVALIND, DI FO AT & C SAS, - 2111 FALLIMENTO -1- FALLIMENTO FO AT, in persona del curatore pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso l'avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MESTROVICH, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
ricorrente nonchè
contro
FO CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso l'avvocato SALVATORE DE CO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO TONETTO, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 1115/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 15/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;
-2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 24.1.1997, il Fallimento di OF NA, citava in giudizio, avanti al Tribunale di Venezia, OF RA, esponendo: che, con sentenza del medesimo Tribunale in data 7.3.1996, era stato dichiarato il fallimento della Navalindustria sas di OF NA & C e di detto socio accomandatario;
che, tra i beni immobili del fallito da apprendere alla massa, vi era un appartamento sito in Ronchi dei Legionari detenuto dal figlio del fallito stesso, OF RA, il quale si era rifiutato di restituire l'immobile alla procedura, sostenendo di aver concluso con il padre in data 20.12.1994, relativamente a tale bene, un contratto di comodato gratuito;
che detto contratto non aveva data certa, era privo di effetti ex art. 64 I. fall, e, comunque, era cessato a norma dell'art. 1810 cc., a seguito della richiesta di restituzione del curatore. In forza di tali premesse, il Fallimento chiedeva: la declaratoria d'inopponibilità o, in subordine, d'inefficacia o, in ulteriore subordine, di cessazione del prospettato contratto di comodato;
la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile ed al pagamento di un indennizzo per la relativa occupazione dall'8.3. 1996. OF RA non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Con sentenza n. 1925/98, il Tribunale adito osservava: che il contratto di comodato non era opponibile al Fallimento, essendo privo di data certa;
che, anche considerando la data indicata, l'atto, a titolo gratuito, era intervenuto nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, quindi, inefficace nei confronti dei creditori, a norma dell'art. 64 1. fall.; che, considerando gli elementi di prova, acquisiti in ordine al valore locativo dell'immobile, l'indennità dovuta dal convenuto per la relativa, illecita occupazione era da quantificarsi, annualmente, in lire 15.000.000. Pertanto dichiarava "l'inopponibilità al Fallimento e comunque l'inefficacia del contratto di comodato gratuito asseritamente datato 20.12.1994"; condannava OF RA a rilasciare all'attore l'immobile in questione ed a pagare allo stesso l'indennità di occupazione nella misura di lire 1.250.000 mensili dall'8.3.1996 all'effettivo rilascio;
condannava, infine, il convenuto a rifondere al Fallimento le spese di causa. OF RA proponeva appello avverso detta sentenza. Il Fallimento di OF NA, costituitosi in giudizio, deduceva: che, con atto notificato il 21.4.1999, OF RA aveva già proposto appello ma non si era costituito e la causa non era stata iscritta a ruolo;
che, essendo tale impugnazione improcedibile a norma dell'art. 348 c.p.c., quella successiva era inammissibile ai sensi dell'art. 358 c.p.c.; che, inoltre, la sentenza gravata era stata notificata al OF, unitamente ad atto di precetto, 11.4.1999, e, quindi, l'appello era inammissibile anche per essere stato proposto dopo la scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c.; che, comunque, il gravame era infondato. La Corte d'appello con sentenza del 25.5.00, dichiarava inammissibile l'appello proposto dal OF e respingeva la domanda della curatela fallimentare relativa alla dichiarazione d'improcedibilità dell'impugnazione di cui all'atto notificato il 21.4.99. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il OF sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il fallimento del OF che propone altresì ricorso incidentale. A quest'ultimo resiste il OF con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il OF deduce l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto inammissibile l'appello in quanto proposto oltre il termine breve di trenta giorni poiché nel caso di specie, la sentenza di primo grado era stata notificata personalmente ad esso OF e non al procuratore per cui doveva ritenersi applicabile ai fini dell'impugnazione il termine annuale e ciò nonostante esso OF fosse contumace nel giudizio di primo grado. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado con conseguente nullità di tutti gli atti successivi. Con il terzo motivo deduce l'incompetenza per materia e per territorio del giudice adito. Con il quarto motivo di ricorso deduce la carenza di legittimazione attiva del fallimento poiché l'immobile dato in comodato era di proprietà di una certa Strassi Licia. Con il quinto motivo deduce l'opponibilità al fallimento del contratto di comodato e l'erronea quantificazione dei danni. Con il controricorso il fallimento OF assume in via pregiudiziale la nullità della notificazione del ricorso per cassazione in quanto proposto indistintamente contro più parti. Con il ricorso incidentale deduce l'improcedibilità dell'appello poiché lo stesso risulta notificato una prima volta il 21.4.98 senza che venisse successivamente iscritto a ruolo onde la sua improcedibilità e l'impossibilità a proporre il successivo appello notificato il 31.8.99. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla curatela fallimentare. Tale eccezione è infondata. Il ricorso risulta infatti notificato al fallimento della società della Navalindustria s.a.s e del socio accomandatario OF NA e pertanto, ancorchè risulti superflua la notifica al fallimento della società predetta, che se si fosse costituito avrebbe potuto dedurre la propria carenza di legittimazione passiva, il medesimo risulta utilmente notificato alla controparte effettiva e, cioè, al fallimento di OF NA Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto di affermare in ripetute occasioni che la notifica della sentenza eseguita personalmente alla parte contumace in forma esecutiva contestualmente al precetto, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., e' utile anche ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., non essendo rilevante il fine per il quale la notifica della sentenza sia stata richiesta ed eseguita, bens il fatto che la notifica stessa sia intervenuta in quanto evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare alla parte la conoscenza legale della decisione. Nel caso di specie, la sentenza è stata notificata personalmente alla controparte contumace in forma esecutiva per procedere ad esecuzione ai sensi dell'art. 479 cpc, e, pertanto, tale notificazione è utile nel contempo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.(Cass 11078/00;Cass 3188/96; cass 5392/87). In modo del tutto ineccepibile, quindi, la Corte territoriale, dopo aver rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata al OF 11.4.99, ha ritenuto inammissibile perché fuori termine l'appello da quest'ultimo proposto in data 1.8.99. Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento di tutti gli altri nonché del ricorso incidentale. Mette appena conto di dire, in riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 346/98, la nullità della citazione per posta del giudizio primo grado, avvenuta per compiuta giacenza, per non essere stata inviata la raccomandata di avviso di mancato reperimento, che le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo con l'unico limite delle situazioni consolidate, per essersi il rapporto già esaurito per effetto dell'intervenuta formazione del giudicato ovvero per il decorso del termine prescrizionale o decadenziale ( Cass 10115/01). E' proprio siffatta ipotesi che ricorre nel caso in esame in cui l'improcedibilità dell'appello ha comportato il determinarsi di una situazione processuale ormai definita con conseguente impossibilità a far valere la dedotta nullità con il conseguente già rilevato assorbimento del motivo (Cass 5962/01). Il ricorso principale va pertanto rigettato, assorbito l'incidentale, e va conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.100,00 di cui euro 2000,00 di onorari.
PQM
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale assorbito l'incidentale, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2.100,00 di cui euro 2000,00 di onorari. Roma 20.11.02 Il Cons.est. Il Presidente IL CANCELLIERE DomanicoSeceuro Meixaluje CORTE SUPREMATICASSAZIONE Depositato in Canc er's CORTE SUPREMA CASSAZIONE U - 1 APR. 200 Sl attesta la registrazione presso l'Agenzia IL L CANCELLER delle Entrate di Roma 2 il 28-5-2004 serie 4 al n. 16647 versate € 160, 10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERECT Roberto Rico