Sentenza 1 marzo 2016
Massime • 1
Il richiamo operato dall'art. 163 cod. proc. pen. all'art. 157 cod. proc. pen. in ordine alle formalità da osservare per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto deve essere inteso come limitato alla sola individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell'atto e non invece al luogo o alle modalità di notificazione. (Fattispecie in cui la Corte, attesa l'impossibilità di effettuare la notificazione nel domicilio dichiarato, ha ritenuto legittima la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2016, n. 34889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34889 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2016 |
Testo completo
34 8 89 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA MAURIZIO FUMO - Presidente N. 656/2016 Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE GERARDO SABEONE Dott. N. 37461/2015 ENRICO VITTORIO - Rel. Consigliere Dott. STANISLAO SCARLINI - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RL UD N. IL 01/12/1965 avverso la sentenza n. 4634/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2016 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S.TOCCI Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI che ha concluso per rigato Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avy. PARKELLIN in sert de A. SANTINI che ricepala or under RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 20 novembre 2014 la Corte di appello di Firenze 1- confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lucca con la quale DI AN veniva dichiarato colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale, consumati quale titolare della ditta individuale DI CE, dichiarata fallita il 24 settembre 2010, e, con la circostanza attenuante della tenuità del danno dichiarata equivalente alla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta ed alla recidiva, veniva condannato, in rito abbreviato, alla pena di anni 2 di reclusione, con le sanzioni accessorie. Il compendio probatorio era costituito dagli accertamenti del curatore e della Guardia di finanza. Il curatore non aveva reperito né beni né scritture contabili, ma i militari della Guardia di finanza avevano appurato che l'imputato possedeva alcuni mezzi, tre Ape Piaggio, un autocarro Fiat e un'autovettura Citroen, tutti mezzi a lui ancora intestati, che non erano stati reperiti o consegnati e di cui non si era potuta accertare la sorte. La mera affermazione dell'imputato circa la vetustà dei mezzi, in particolare dell'autocarro (come attestato da chi l'aveva riparato) e la sottoposizione a vincolo da parte di Equitalia dell'autovettura non erano atte a contrastare l'accusa anche perché del vincolo non si era offerta alcuna prova documentale ed al pubblico registro l'auto risultava ancora di proprietà dell'imputato.
2 - Avverso tale sentenza propone ricorso personale l'imputato. -2 1 Con il primo motivo deduce la violazione della legge processuale ed eccepisce la nullità della sua citazione nel processo di appello. Precisa che la notifica della citazione non si era perfezionata al suo domicilio dichiarato in viale Marconi n. 295 in Torre del Lago (LU) così che si era proceduto a notificargli l'atto ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. presso il difensore avv. Leonardo Zorzit che era, però, deceduto nel febbraio 2014. Egli, pertanto, non aveva avuto notizia della celebrazione del grado d'appello. Le nullità della citazione derivava allora da una duplice ragione: innanzitutto non essendosi reperiti, al suo domicilio, né lui stesso né altre persone abilitate alla ricezione degli atti si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art. 161 comma quarto cod. proc. pen.; in secondo luogo, la notifica prevista dall'art. 161 comma quarto non aveva avuto comunque alcun effetto perché indirizzata a difensore in precedenza deceduto.
2 -2 Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 216 legge fallim., ed il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il fatto di bancarotta patrimoniale. 1 ке I beni indicati in imputazione erano privi di valore economico e non si era pertanto causato alcun danno ai creditori. Era quindi assente l'elemento soggettivo del reato, il dolo. Lo stesso curatore, a pagina 5 della sua relazione, aveva escluso che questi fosse animato da volontà distrattiva. TET3 - Con il terzo motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla 2 mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La loro negazione si era basata su un arresto subito dall'imputato per gravi reati, dai quali però era stato assolto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento comporta l'impossibilità di esaminare le ulteriori doglianze dovendosi ricondurre il procedimento alla precedente fase.
1 - In particolare non vi è stata valida notifica dell'atto di citazione in appello, sia al difensore sia all'imputato. - Quanto alla notifica dell'atto all'imputato si osserva, infatti, quanto 2 segue. Si era tentata la notifica all'imputato dell'atto di citazione in appello (sottoscritto il 6 febbraio 2014 per l'udienza del 5 maggio 2014) il 4 marzo 2014, presso la sua residenza, e domicilio dichiarato, di viale Marconi n. 295 di Torre del Lago Puccini (comune di Viareggio, provincia di Lucca). Il messo non aveva potuto effettuare la consegna né all'imputato, né ad alcun familiare o addetto al ritiro, per la loro temporanea assenza. Aveva immesso l'avviso in cassetta e aveva spedito la raccomandata. Si era, pertanto, proceduto ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.. Una procedura del tutto corretta posto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che il richiamo operato dall'art. 163 all'art. 157 cod. proc. pen. in ordine alle formalità da osservare per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto deve essere inteso come limitato alla sola individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell'atto e non invece al luogo o alle modalità di notificazione e che, di conseguenza, quando non sia risultato possibile effettuare la notificazione nel domicilio dichiarato, si deve provvedere alla consegna dell'atto al difensore come previsto dal'art. 161 comma quarto codice di rito (Sez. 3, n. 19023 del 20/12/2012, Rv. 255413 imp. Bertoli). Un principio di diritto che è condivisibile perché altrimenti opinando, si finirebbe per parificare, in caso di temporanea inidoneità del domicilio dichiarato, non al regime più prossimo, a quello conseguente alla definitiva impossibilità di notificare presso quel domicilio, ma alla disciplina più distante, quella dettata per 2 Le la prima notifica all'imputato non detenuto, vanificando così la pur sempre avvenuta dichiarazione di domicilio con tutti gli avvisi ad essa conseguenti. E' pertanto infondato, in diritto, il motivo esposto nel ricorso circa l'errata applicazione dell'art. 161, comma quarto, cod proc. pen. al caso di specie. La notifica risulta però ugualmente invalida perché, al momento della stessa, presso il difensore designato, questi era deceduto e non poteva pertanto ricevere alcun atto, né vi sono elementi per affermare che l'imputato fosse a conoscenza di tale evento e l'avesse negligentemente taciuto.
2 - Quanto alla notifica dell'atto di citazione in appello al difensore è un dato pacifico che questa avvenne quando questi era già deceduto. Doveva allora provvedersi, in assenza di nuova designazione di fiducia, alla nomina di un difensore di ufficio a cui notificare, nel rispetto dei termini a comparire, l'atto di citazione. Ciò non è avvenuto posto che veniva individuato un difensore di ufficio solo nel corso della prima udienza di discussione del gravame, oltretutto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., e quindi come sostituto temporaneo del difensore di fiducia (non più in vita), senza provvedere ad alcuna nuova notifica dell'atto di citazione. Inconferenti sono le decisioni di questa Corte citate dal Procuratore di udienza posto che la prima attiene a fattispecie nella quale la copia destinata all'imputato era stata comunque notificata, anche se al secondo difensore di fiducia (Sez. 4, n. 34377 del 13/07/2011, Rv. 251114, imp. Bianco), così garantendogliene la conoscenza, e la seconda al dovere del giudice procedente di provvedere, in caso di decesso dell'unico difensore, alla nomina di un difensore di ufficio, a cui, evidentemente, va notificato l'atto (Sez. 2, n. 48881 del 26/11/2009, Rv. 246474, imp. Carbonara). Per tale assorbente ragione la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Maurizio Fumo Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Depositata in Cancelleria 16 A60. 2016 toma, li Funzionario Giudiziario A E 3 Tizian QUAZI, R F O I Z E A N S T T O C