Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4276 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 SEZIONE LAVORO Lavoro J.- R.G.N. 15211/042 76 /03 Composta dagli Ill.mi Sig i Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO --- MIN 9824 D'ANGELO Dott. Bruno Dott. Luciano VIGOLO' Consigliere Rep. Ud.13/11/02Dott. Pasquale - Consigliere PICONE 1 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere -- ha pronunciato la seguente SENTENZA ! sul ricorso proposto da: -- persona del legale | S.P.A.. in BANCA C.R.T. ---| -- --- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 1- SANTO ALBERTO MAGNO 9, presso lo studioin ROMA VIA dell'avvocato GAETANO SEVERINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO DE DONATO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I ROSATI LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA -I - - -- PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE -i - rappresentata e difesa CASSAZIONE, 2002 SUPREMA DI ---İ ― I dall'avvocato ROBERTO MARTELLI, giusta delega in atti;
4542 -- -1- controricorrente avverso la sentenza n. 862/99 del Tribunale di TORINO, --- - depositata il 14/04/00 R.G.N. 81/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica -- | udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo ¡ D'AGOSTINO 7 | udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore -- | Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per | il rigetto del ricorso. T т Τ -2- 15211/00 Svolgimento del processo Con ricorso del 17.5.1995 al Pretore di Torino Liliana TI, premesso di lavorare alle dipendenze della Cassa di Risparmic di Torino con qualifica di impiegata di I livello, conveniva in giudizio la CA e chiedeva al giudice adito di dichiarare 1'illegittimità della qualifica "insufficiente" assegnatale per l'anno 1994, con conseguente riconoscimento del auo diritto ad ottenere la qualifica di "oltimo" e la condanna della converuta all'erogazione del premio di rendimento previsto dall'art. 97 del CCNL, La Cassa di Risparmio di Torino si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda. D oñ I Pretore, istruita la causa, con sentenza n. 491 del 1998, respingeva il ricorso. A seguito di impugnazione della lavoratrice il Tribunale di Torino, con sentenza n. 862 del 2000, in riforma della sentenza di primo gzado, dichiarava illegittima la qualifica di "insufficiente e stabiliva che per l'anno 2994 all'appellante spettava la qualifica relativa all'anno precedente nonché il conseguente premio di rendimento. In motivazione il Tribunale osservava, sulla scorta delle testimonianze raccolte e dei documenti prodotti in primo grado, che la prestazione resa dalla TI nel Corso del 1994 nor: poteva considerarsi utile ai fini della compilazione delle note Caratteristiche e che la motivazione sulla quale la banca aveva fondato la propria decisione, trasfusa nella lettera in data 24.4.1995, risultava di stile e fittizia, potendo adattarsi ad una pluralità di comportamenti che in essa non Sono 'annospecificati, sicchè la nota di qualifica irrogata per 2 1994 restava del tutto immotivata;
di conseguenza, a поста dell'art. 98 del CCNL, per detto anno la RA non poteva che far riferimento alla qualifica conseguita dall'interessata nell'anno precedente. Per la cassazione di tale sentenza a Cassa di Risparmio di Torino ha proposto ricorso соп due motivi. La TI ba resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 cod.civ., โล CA sostiene che il Tribunale avrcobe erroneamente posto a carico della CA l'onere di provare le avevano giustificato lacircostanze che nota di “insufficienza"; in tal modo il Tribunale avrebbe disatteso il principio per cui, quando il lavoratore denuncia un preteso di qualifica, tenuto a dimostrarevizio delle note l'arbitrarietà del mutamento del giudizio per violazione delle norme di correttezza e di buona fede;
di conseguenza, secondo la CA, la sindacabilità delle note di qualifica presuppone 'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di indicare particolari circostanze dalle quali possa desumersi la violazione di norme della contrattazione collettiva e dei principi di correttezza e buona fede. Con il secondo motivo, denunciando vizi di motivazione, I a della sentenza impugnata Cassa sostiene che 'a motivazione risulta insufficiente, per la mancanza di qualsiasi considerazione suscettibile di controllo, e Lale cia 1:01] dar conto della reale attività di indagine svolta dal giudice di appello e della decisione finale. Il primo motivo di ricorso è infondato. 3 Secondo 1ま Cassa il sarebbe incorso Hella Tribunale violazione dell'art. 2697 c.c. in quanto la decisione sarebbe frutto della "presupposizione" di un onere di prova a carico della parte datoriale, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il lavoratore che denunci un preteso vizio della nota di qualifica tenuto а dimostrare l'arbitrarietà del mutamento del giudizio per violazione delle norne di. correttezza е buona fede da parte del datore di lavoro", mentre "1a sindacabilità delle note di qualifica presuppone l'assolvimento da parte dei lavoratore dell'onere di indicare le particolari circostanze dalle quali possa desumersi la violazione di noime di contrattazione collettiva ° dell'obbligo generale di correttezza e buona fede". La Cassa cita al riguardo due sentenza della Corte ( n. 1850 del 1985 e 11. 5289 del 1996) dalle cui massime ufficiali estrae le due proposizioni sopra evidenziate. In realtà la giurisprudenza non è nel senso ricavabile dalle espressioni utilizzate dalla CA. Infatti, secondo i_ consolidatc indirizzo .di questa Corte, la valutazioni de_ datore di lavoro Concernent: le note di qualifica dei dipendenti non sono insindacabili, restando il datore di lavoro soggetto ai. limiti posti da eventuali criteri obbiettivi previsti dal contratto collettivo e soprattutto agli obblighi di correttezza е buona fede, con 1'onere di motivare 1c suddette note al tine di consentire al giudice il sindacato in ordine all'eventuale sussistenza di intenti discriminatori o di Ovvero di mor vi illeciti. Da questa premessa la ri torsione contrattazione Corte trae la conclusione che la clausola di collettiva, che provodo la corresponsione di un premio di rendimento ai dipendenti che abbiano conseguito una determinata 4 qualifica non sancisce un potere aoggettivo insindacabile del datore di lavoro, potendo il dipendente, cu tale premio sia negato per il mancate conseguimento della nota di qualifica necessaria, contestare la motivazione e quindi la legittimità di quest'ultima (in questo senso cfx. Cass. n. 2752 del 1995, Cass. 11. 4823 dei 1996, Cass. 10450 del 2000). In .ה particolare la Corte non ha mancato di rilevare che ove vengano contestate le note di qualifica, il lavoratore ha l'onere di dedurro che la valutazione corrella avrebbe comportato l'attribuzione del beneficio, mentre la prova dell'esistenza di cause ostative non può che risalire al datore di lavoro (così n. 11106 del 1997, Cass. n. 206 del 2001).Cass. La sentenza impugnata non risulta essersi posta in contrasto con questi principi, pienamente condivisi dal Collegio;
va Дврей comunque osservato che il Tribunale di Torino non ha accolto la domanda dell'appellante sul presupposto che la Cassa non avesse provato le cause ostative alla at ribuzione della qualifica di ottimo, bensì sul diverso presupposto che le prove raccolte incucevano a ritenere che la brevità della permanenzа in servizio della TI nell'ammo 1994 поп consentiva alcuna valutazione. dunque, oltre cheLe censure della Cassa şi rivelano, infondate in diritto, anche non pertinenti e vanno disattese. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. 11 Tribunale, invero, ha dato compiuta ragione della propria decisione con motivazione congrua e coerente. Dopo aver richiamato il disposto dell'art. 98 del CCNL secondo cui Ie assenze giustificate dal servizio non pregiudicano 1 l'attribuzione della nota di qualifica con la consequenza che, qualora la prestazione non consenta la valutazione del lavoratore ai fini della compilazione delle caratteristiche, si deve far riferimento all'ultima note qualifica conseguita dall'interessato il giudice del gravame ha rilevalo, da un lato, che la prestazione resa dalla TI nell'anno 1994, perția sua brevità, avrebbe dovuto considerarsi utile alla valutazione della dipendente, nor conseguente applicazione dell'art. 98 CCNL cit, dall'altro lato che il provvedimento di attribuzione della qualifica di "insufficiente" per l'anno 1994 non era adeguatamente motivato, in quanto il giudizio negativo ivi espresso era giustificato Con frasi di. stile dalle quali non era dato ricavare 1 comportamenti specifici addebitati alla dipendente, e che doveva ritenersi in contrasto conpertanto detto provvedimento i principi di correttezza e buona fede. La motivazione della sentenza impugnata, contrariamente a quanto afformato dalla ricorrente, nor presenta contraddizioni e vizi logici e consente di ricostruire agevolmente l'iter argomentativo che sorregge la decisione, sicché le censure delia Cassa non meritano accoglimento. In definitiva, il ricorso deve essere respinto e la Cassa di condannata al pagamento in Risparmio di Torino deve essere spese del giudizio di favore delia resistente delle legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in QUID 44, 37. - cltre ad euro millecinquecento per oncrari. Così deciso ir. Roma il 13 novembre 2002 Vincenzo Miles Il Cons. estensore Il Presidente О рать Девропомо A PAR 20032042醉 . IL CANCELLIERE L L E D L A Q Q 1 E 1 E 7 - 8 - . N 3 3 8 8 Depositato in Cincplleria R M A O ' T 0 L E T 1 L S I E R . I D T A D O R T A S I D I G I N E , , R Č A O S O A E S P S S A T E S E N T E D A I M P O S T A D I B O L L O , D I 6 6 1 FLUTTERE