Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
La parte che abbia avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., può sempre revocarla, fino a che l'altra parte non abbia espresso il proprio consenso, salvo che nella particolare e circoscritta ipotesi prevista, per il caso di richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, dall'art. 447, comma terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2004, n. 19123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19123 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 16/03/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 409
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 031190/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GA SA N. IL 01/07/1958;
avverso SENTENZA del 11/12/2002 GIP TRIBUNALE di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERRUA GIULIANA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 11-12-02 il Gip presso il Tribunale di Venezia emetteva, in sede di udienza preliminare, nei confronti di GR SA - imputato per falso ai sensi dell'art. 481 c.p. - sentenza applicativa della pena ex art. 444 c.p.p.. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il predetto, deducendo violazione di norme processuali per essere stata la stessa emessa nonostante che fosse intervenuta da parte di esso imputato revoca dell'istanza di patteggiamento, prima che il P.M. avesse prestato il suo consenso.
La Corte osserva.
L'art. 447 c. 3 c.p.p. prevede che, se nel corso delle indagini preliminari è avanzata da una parte domanda di applicazione della pena, il giudice fissi un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che, prima della scadenza di detto termine, non è consentita la revoca o la modifica dell'istanza. La riportata norma ha carattere circoscritto, nel senso che essa riguarda l'istanza presentata nel corso delle indagini preliminari e disciplina la situazione durante la pendenza del termine che in siffatta ipotesi deve essere stabilito: il delineato schema è stato predisposto per la citata fase e non è stato ribadito per le istanze avanzate in un diverso momento procedurale le quali di conseguenza devono ritenersi, in base ai principi generali,sempre revocabili prima del perfezionasi dell'accordo (Cass. 7-11-91 n. 0 2831 RV. 188613; Cass. 24-4-97 n. 0 3892RV. 208877). Nel caso in esame - poiché la richiesta di patteggiamento fu avanzata all'udienza preliminare e l'imputato che ebbe a proporla la revocò quando ancora il P.M. non aveva manifestato il suo consenso - deve riconoscersi che illegittimamente il giudice procedette all'applicazione della pena.
S'impone per le svolte considerazioni l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia, ufficio del Gip, il quale dovrà procedere a nuovo giudizio secondo diverso rito.
P.Q.M.
La Corte:
annulla la sentenza impugnata senza rinvio e ordina trasmettersi gli atti per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2004