Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2004, n. 19123
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Sentenza 16 marzo 2004

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La parte che abbia avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., può sempre revocarla, fino a che l'altra parte non abbia espresso il proprio consenso, salvo che nella particolare e circoscritta ipotesi prevista, per il caso di richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, dall'art. 447, comma terzo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2004, n. 19123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19123
    Data del deposito : 16 marzo 2004

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