Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 320
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Sentenza 13 gennaio 2003

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In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 3, comma nono, D.L. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984), qualora l'inadempimento abbia obiettiva rilevanza in relazione alla finalità di formazione teorico - pratica del dipendente e sia tale da far venire meno la stessa funzione del contratto; la valutazione della rilevanza dell'inadempimento costituisce oggetto di un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica, congrua e completa (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, in relazione ad un contratto di formazione nel settore creditizio, aveva escluso che lo svolgimento del corso teorico nel periodo finale del rapporto configurasse una rilevante violazione degli obblighi di formazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 320
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 320
    Data del deposito : 13 gennaio 2003

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