Sentenza 13 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 3, comma nono, D.L. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984), qualora l'inadempimento abbia obiettiva rilevanza in relazione alla finalità di formazione teorico - pratica del dipendente e sia tale da far venire meno la stessa funzione del contratto; la valutazione della rilevanza dell'inadempimento costituisce oggetto di un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica, congrua e completa (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, in relazione ad un contratto di formazione nel settore creditizio, aveva escluso che lo svolgimento del corso teorico nel periodo finale del rapporto configurasse una rilevante violazione degli obblighi di formazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CAPITANO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. STILE Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU RO PA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 95, presso l'avv. Bianca Maria Epifani, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Luigi Palma del Foro di Cosenza;
- ricorrente -
contro
CREDITO EMILIANO S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante, Dr. Giorgio Ferrari, elettivamente domiciliato in Roma, via Depretis n. 86, presso l'avv. Giannetto Casavola e RO Casavola, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti, unitamente all'avv. Gigliola Iotti del Foro di Modena;
- controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 91 del 2000, del 20-28 dicembre 2000, RGAC n. 177 del 2000, cron. 4498;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Gigliola Iotti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Cosenza - sezione distaccata di S. Marco Argentano, UR RO PA esponeva:
- di essere stato assunto a seguito di una selezione dalla AN popolare di S. Marco Argentano, società cooperativa a responsabilità limitata, con un contratto di formazione e lavoro per la durata di due anni e con la qualifica di impiegato di seconda categoria - settore bancario;
- di essere stato utilizzato, appena assunto, come addetto al centralino telefonico, con l'incarico di archiviazione di tabulati e di assegni e di ogni altro documento, nonché come addetto al ritiro ed alla spedizione di corrispondenza ed ai versamenti per la macchina affrancatrice;
- che, in effetti, il rapporto di lavoro era stato costituito ben prima della stipulazione del contratto a termine (avendo egli superato il concorso bandito dalla AN RE di S. Marco Argentano);
tanto premesso, il UR deduceva la illiceità del termine apposto al contratto, osservando che le mansioni svolte durante l'arco del rapporto, erano di fatto incompatibili con la formazione, in quanto semplici e tali da non richiedere alcuna formazione;
chiedeva che il RE dichiarasse che il rapporto intercorso con la AN RE di S. Marco Argentano prima e con il IT EM (subentrato alla AN) poi, era stato fin dall'inizio un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il UR chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro, con la condanna al pagamento del danno nella misura indicata dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
Il IT EM si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Eccepiva la decadenza del ricorrente dalla impugnativa di licenziamento, poiché la lettera con la quale era stato chiesto per la prima volta il ripristino del rapporto era stata firmata dal solo procuratore del UR (mentre il ricorso introduttivo dinanzi al RE, firmato anche dal UR personalmente, era stato notificato alla controparte dopo il sessantesimo giorno). La società rilevava che la formazione era stata regolarmente data al giovane UR, anche se solo negli ultimi sei mesi del rapporto. Il RE, al termine dell'istruttoria, dichiarava la nullità del contratto di formazione e lavoro, la conversione del contratto a tempo indeterminato (e senza vincoli formativi) a partire dal 14 novembre 1994, ordinava la ricostituzione del rapporto di lavoro, condannando la società convenuta al risarcimento del danno, in misura corrispondente alle retribuzioni dal 16 gennaio 1997. Su appello del IT EM, con sentenza 20-28 dicembre 2000, la Corte d'Appello di Catanzaro rigettava la domanda proposta dal UR, accogliendo integralmente l'appello.
I giudici di appello osservavano che il corso di formazione era stato integralmente svolto secondo lo schema ed il progetto approvato dalla Commissione Regionale per l'Impiego, anche se negli ultimi mesi del rapporto.
Tale circostanza, ad avviso della Corte, non era tale da pregiudicare - comunque - gli effetti voluti dal legislatore, poiché non aveva avuto alcuna conseguenza pratica sul piano degli effetti del contratto.
Le mansioni svolte dal UR, riconosceva infatti la Corte d'Appello, erano state tutte quelle previste in sede di assunzione, cioè quelle corrispondenti al mansionario di un impiegato di secondo livello (con la sola eccezione delle mansioni di centralinista).
Secondo i giudici di appello l'espletamento del corso, limitata al periodo finale del rapporto, aveva comunque consentito il conseguimento della specifica qualificazione professionale, previsto nel progetto.
Tra l'altro, nel progetto non era affatto indicato che la formazione dovesse avvenire all'inizio o nel corso del rapporto, piuttosto che alla fine di esso, richiedendo solo che fosse conseguito il fine formativo.
Nel caso di specie, ciò era puntualmente avvenuto.
Infatti:
- l'insegnamento teorico di centocinquanta ore era stato regolarmente impartito (teste Capelli, direttore Credem);
- il UR aveva svolto tutte le mansioni previste in sede di assunzione, in conformità con quanto previsto dal contratto collettivo per l'impiegato di seconda categoria (aggiornamento, trascrizione e trasmissione dati). Il UR aveva anche provveduto all'archiviazione di tabulati e di ogni altro documento bancario, al ritiro ed alla spedizione di corrispondenza, ai versamenti per la macchina affrancatrice della corrispondenza, al versamento su conto corrente postale intestato al IT EM delle somme in cassa alla filiale di S. Marco Argentano, i cui importi potevano variare tra i 30 e gli 80 milioni al giorno.
Considerato che le mansioni prevalentemente svolte dal UR rientravano appieno in quelle previste per l'impiegato di seconda categoria, concludeva la Corte, costituiva circostanza del tutto irrilevante che, peraltro solo marginalmente, lo stesso UR fosse stato addetto anche al compito (peraltro non esclusivo) di centralinista telefonico per brevi periodi.
L'attività formativa - sottolineavano i giudici di appello (richiamando, tra l'altro, alcune decisioni di questa Corte sul punto) - non è finalizzata a fornire ai lavoratori, secondo le previsioni del legislatore, una preparazione tendente alla acquisizione di una professionalità, costituendo semplicemente una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro. Doveva, pertanto, escludersi, concludeva la Corte d'Appello, che la AN RE prima ed il IT EM poi, fossero venuti meno agli obblighi di formazione previsti nel progetto di formazione, ovvero che comunque essi avessero commesso inadempienze tali da indurre a ritenere trasformato "ope legis" - così come invece ritenuto dal RE - il contratto di formazione e lavoro in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale conseguenza - infatti - osservavano i giudici di appello non discendono da qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali, ma solo da quelle violazioni che, nell'economia del contratto, rivestano una obiettiva rilevanza in relazione alle finalità formative perseguite, direttamente ascrivibili al datore di lavoro. L'accoglimento di tale motivo - ad avviso della Corte d'Appello - rendeva superfluo l'esame del primo motivo di gravame, nel quale si deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché dell'appello incidentale condizionato, entrambi da considerare assorbiti per effetto dell'accoglimento del secondo motivo di impugnazione.
Avverso tale decisione il UR ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste la società con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, cui resiste il UR con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere riuniti i due ricorsi, in quanto proposti entrambi contro la medesima decisione (art. 335 codice di procedura civile). Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente principale denuncia violazione e falsa interpretazione della legge n. 863 del 1984, nonché dell'art. 16 della legge 19 luglio 1994 n. 451 che ha convertito il decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, in relazione all'art. 360 nn. 3, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 codice di procedura civile.
Ad avviso del UR, la Corte d'Appello sarebbe incorsa in un evidente vizio di motivazione e di violazione di legge. Infatti, pur avendo correttamente impostato il problema (riconoscendo, ad esempio, che occorreva stabilire se l'espletamento del corso nel periodo finale avesse, o meno, consentito il conseguimento della specifica qualificazione professionale prevista nel progetto, tenuto anche conto delle mansioni in concreto affidate al UR), i giudici di appello avevano poi evitato di rispondere a tale quesito, contraddittoriamente limitandosi ad affermare che l'attività formativa secondo la legge è finalizzata all'attuazione di un inserimento guidato del lavoratore nel mondo del lavoro e non già alla mera acquisizione della professionalità.
Solo tale erroneo convincimento aveva consentito ai giudici di appello di giungere ad una conclusione del genere, in contrasto non solo con la legge ma anche con qualsiasi regola di logica elementare.
"Se la formazione deve mirare, come dispone la legge, a far conseguire al lavoratore assunto, una qualificazione professionale, quella dedotta in contratto che, nella specie, corrisponde alla categoria seconda di cui alla classifica del contratto collettivo del settore ... appare conforme a logica, oltreché ad una esigenza obiettiva, che essa deve vertere sulle materie che costituiscono il contenuto delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere e va impartita con progressione dosata tale da accompagnare lo svolgimento delle incombenze".
L'art. 8 della legge n. 407 del 1990, ricorda ancora il ricorrente principale, non consente la stipulazione di contratti di formazione e lavoro nel caso di affidamento di mansioni elementari e ripetitive.
Sul punto i giudici di appello non avevano svolto alcuna motivazione, omettendo di motivare se le mansioni svolte dal UR fossero effettivamente semplici e ripetitive e tali, pertanto, da non consentire la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro.
Osserva il Collegio:
ai fini della trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (richiesta ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge del 1984) il lavoratore può dedurre in giudizio fatti relativi al momento genetico del contratto o fatti successivi all'assunzione e relativi alle modalità della formazione svolta.
Le ipotesi prospettate possono essere le più diverse. Si passa così dalla mancanza assoluta di autorizzazione (evidentemente, al di fuori dell'ipotesi del progetto conforme alla regolamentazione del contratto di formazione e lavoro, concordata a livello sindacale nazionale, di cui all'ultima parte del comma 3^ dell'art. 3 della legge n. 863 del 1984, come modificato dall'art. 9 del decreto legge n. 108 del 29 marzo 1991, convertito in legge n. 169 del 1^ giugno 1991), ovvero di autorizzazione concessa solo dopo la stipulazione del contratto di formazione, alla mancanza dei requisiti soggettivi di validità del contratto - relativi all'imprenditore o al lavoratore - fino alle mansioni inidonee a fornire una vera e propria qualificazione al giovane, sia in senso oggettivo ed assoluto, che in senso relativo, in considerazione della specifica esperienza lavorativa e di studio del giovane:
ipotesi, entrambe, tali da configurare la mancanza di requisiti oggettivi di validità del contratto.
Tutti questi, ora elencati sono momenti relativi alla stipulazione del contratto di formazione o, addirittura, precedenti ad esso. Nel caso di specie, la ipotesi prospettata inizialmente dal UR (pag. 3 della sentenza impugnata) di un inizio della attività lavorativa precedente alla stipulazione del contratto non ha trovato conferme nella istruttoria espletata.
Vi sono poi gli inadempimenti successivi all'inizio del rapporto:
possono acquistare rilievo, sotto tale profilo, esclusivamente la mancata o inesatta esecuzione della obbligazione fondamentale a carico del datore di lavoro: quella relativa alla formazione del giovane.
Non possono - tale fine - assumere rilevanza, evidentemente, il mancato pagamento della retribuzione o dei contributi previdenziali (infine, nessuna influenza sul rapporto datore di lavoro-giovane in formazione può derivare dai nuovi poteri di diffida e di revoca della concessione del benefici contributivi e previdenziali, attribuiti dall'art. 8 comma 8^ della legge n. 407 del 29 dicembre 1990 all'Ispettorato del lavoro).
In tutte queste ipotesi, qualora il giudice accolga la domanda del lavoratore, ritenendo la sussistenza e la gravità dei fatti denunciati, il contratto di formazione invalidamente stipulato (con riferimento ai fatti relativi al momento genetico del contratto) o successivamente non adempiuto o malamente adempiuto (seconda categoria di fatti relativi all'esatto svolgimento della formazione), si trasforma in rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine.
Si applicano, pertanto, a questo rapporto tutte le norme relative al contratto a tempo indeterminato, comprese quelle relative alla tutela reale ed obbligatoria contro il licenziamento, privo di giusta causa e di giustificato motivo, quando sussistano le condizioni previste dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 e n. 604 del 15 luglio 1966.
Tanto premesso, in linea generale, è da rilevare che, in riferimento al caso di specie, i giudici di appello hanno motivatamente escluso che la società AN RE S. Marco Argentano prima e il IT IT poi siano venuti meno agli obblighi formativi derivanti dal contratto stipulato dalla prima società con il UR.
Quest'ultimo, sottolinea il Tribunale, ebbe a ricevere la formazione prevista con il numero di ore indicato nel progetto, svolse prevalentemente le mansioni indicate all'atto dell'assunzione, fu affiancato da altri lavoratori più esperti prima di essere addetto alle varie lavorazioni via via affidategli.
In questo quadro generale, ha concluso il Tribunale, deve escludersi che le due Banche siano venute meno agli obblighi contrattuali assunti o, comunque, che le stesse abbiano commesse inadempienze così gravi da giustificare la pesante sanzione della trasformazione, sin dall'origine, del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato e senza vincoli formativi. Tale conseguenza è prevista, infatti, dalla legge non già - puramente e semplicemente - come conseguenza di qualsiasi inosservanza agli obblighi formativi, ma solo a seguito di quelle violazioni che, nell'economia del rapporto, rivestano una obiettiva rilevanza anche in relazione alle finalità perseguite dalla speciale normativa occupazionale e siano ascrivibili ad una specifica condotta del datore di lavoro.
Sul punto, i giudici di appello hanno richiamato quella parte della giurisprudenza secondo la quale il contratto di formazione e lavoro non tende semplicemente a far conseguire una professionalità al giovane assunto, ma, piuttosto, all'attuazione di un ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro (Cass. n. 7554 del 1^ agosto 1998, 1907 del 9 febbraio 2001). In tale prospettiva, anche la circostanza dello svolgimento del corso teorico di formazione effettuato prevalentemente nell'ultimo periodo di formazione (negli ultimi sei mesi del rapporto) perde molta della sua possibile rilevanza.
Non corrisponde al vero la censura sollevata dalla parte ricorrente, secondo la quale la Corte d'Appello, una volta così indicate la natura e le finalità del contratto di formazione e lavoro, non abbia spiegato se la mancata o incompleta formazione, svolta solo nell'ultimo periodo, avesse (o meno) avuto influenza in ordine al conseguimento di una effettiva formazione da parte del UR. Rileva il Collegio che anche secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, che annette ancora importanza alle finalità formative del contratto, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione congrua e corretta dal punto di vista logico-giuridico, la valutazione circa l'adeguatezza della formazione pratica e teorica ricevuta dal dipendente in formazione, ai fini dell'eventuale accertamento di una violazione dell'obbligo di formazione posto a carico del datore di lavoro, di rilevanza tale da determinare la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato (Cass. 19 agosto 2000 n. 11003, cfr. anche Cass. 5 luglio 1997 n. 6069, 11 febbraio 1998 n. 1426, 29 ottobre 1998 n. 10824, 22 gennaio 1999 n. 619, 30 agosto 2000 n. 11412, 2 settembre 2000 n. 11525, 13 aprile 2002 n. 5363). Poiché la motivazione della sentenza impugnata non appare ne' illogica ne' inadeguata, il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2003