Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10467 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
AN TA 4 N 7 IO REPUBBLICA .3 Z N A , R 1 T 9 IS 9 1 G - D 1 E - : 3 N 2 D E O E 6 IU 4 G . T IN E T N R I S I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto VENDITA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 4096/99 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Cron.23085 - Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere- Rep. Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere- Ud. 09/02/01 - Consigliere -Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: OV DI CALABRO' SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERENZIO 7, presso lo studio dell'avvocato SCUDERI MAURIZIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI ET CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA MARMORA 8 presso lo studio dell'avvocato PONTICIELLO EMILIO, che lo difende, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 257 avverso la sentenza n. 9605/98 del Giudice di pace di -1- ROMA, depositata il 11/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Maurizio SCUDERI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 6/6/97 AR Di Pietro conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Roma la srl OV di Calabrò, con sede in Roma, per sentirla condannare alla sostituzione di un telefono cellulare marca Motorola rivelatosi difettoso dopo l'acquisto, ovvero al rimborso del prezzo di lire 790.000, e al risarcimento del danno, il tutto nei limiti della competenza di due milioni di lire. La convenuta chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che, trattandosi di apparecchio venduto sigillato, dei vizi di funzionamento non doveva rispondere il venditore, ma il produttore in forza del certificato di garanzia unitamente consegnato, dell'acquisto. all'apparecchio, al momento Eccepiva, inoltre, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Con sentenza 11/11/98, il Giudice di pace, decidendo la causa secondo equità ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod.proc.civ, accoglieva la domanda attorea condannando la OV a pagare al Di Pietro, a titolo di risarcimento danni, il prezzo dell'apparecchio, pari a lire 790.000, oltre le spese di causa. Il Giudice di pace riteneva la OV tenuta a rispondere dei vizi dell'apparecchio, perché con il comportamento da lei tenuto li aveva tacitamente riconosciuti. La venditrice da un lato aveva trasmesso al produttore Motorola tutta la documentazione di causa, e dall'altro, pur potendo chiamare in causa la Motorola in base ai rapporti contrattuali di mandato esistenti, non l'aveva fatto. Contro la sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi. Ha resistito l'intimato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si denuncia I violazione di legge per avere la sentenza ritenuto che la ricorrente era tenuta a prestare la garanzia per vizi ex art.1490 cod.civ. senza considerare che, trattandosi di un apparecchio venduto sigillato, la garanzia avrebbe dovuto essere prestata dal produttore e non dal rivenditore. Col secondo motivo si denuncia violazione dell'art.1495 cod.civ. per avere la sentenza rigettato l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, non tenendo conto che i vizi non erano stati denunciati tempestivamente. Col terzo motivo la ricorrente si duole della liquidazione delle spese di causa, calcolate, a suo avviso, in misura eccessiva rispetto al valore della causa e all'attività svolta. II - Con la sentenza n. 9493/98 le Sezioni Unite di questa Corte hanno indicato limiti entro cui le sentenze pronunciate dal Giudice di pace secondo equità (quali sono da ritenere quelle emesse in cause di valore inferiore а due milioni di lire ai sensi del secondo comma dell'art.113 cod. proc. civ.) possono essere impugnate con ricorso per cassazione, individuando tali limiti nella inosservanza delle norme costituzionali, delle norme comunitarie e delle norme processuali. Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, avendo la ricorrente, con i primi due motivi, censurato la sentenza unicamente sotto il profilo dell'inosservanza di norme di diritto sostanziale (artt. 1490 e 495 cod.civ.), che, in base alla citata sentenza, non è deducibile come vizio della sentenza impugnata quando questa sia stata pronunziata secondo equità, come appunto è avvenuto nella specie, essendo stato il valore della causa espressamente contenuto nei limiti della competenza di due milioni. I primi due motivi di ricorso sono perciò inammissibili. Anche il terzo motivo è inammissibile, sia perché generico (non vengono specificate le voci della Tariffa Professionale che non sarebbero state prospettate) sia perché teso a censurare l'uso del potere, che è proprio del giudice di merito, di regolare tra le parti le spese di causa. l'inammissibilità di tutte le censure, il Attesa inammisibile condannando la dichiarato ricorso va delle spese del presente ricorrente al pagamento giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il ricorso. La Corte dichiara inammissibile al pagamento delle spese, Condanna la ricorrente liquidate in lire 1.010.700- di lire 1.000.000 cui per onorari. Roma, 9 febbraio 2001 Il presidente L'estensore Provantely Допта IL/CANCELLIERE C1 Francesco Catania T O B 7 E 9 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ™ 9 1 - E Roma 1 AGO 200 1 1 C I - 1 D IL CANCE 2 U S E N A S