Sentenza 11 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17639 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
се се 67344 1 7639/ 02 REPUBBLICA ITALIAN. LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto Accertamento dell'obbligo SEZIONE TERZA CIVILE del terzo in procedura esecutiva Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23740/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere- 41490 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere- 4710 Rep. Consigliere Dott. Fabio MAZZA - Ud. 04/10/02 Consigliere Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 67344 sul ricorso proposto da: N. SIC ITALIANA CAUZIONI SPA, con sede in Roma, in persona dell'amministratore delegato comm. Gian Luigi Boccia, in ROMA VLE MAZZINI 11, elettivamente domiciliata FRANCO GALLO, che la presso 10 studio dell'avvocato all'avvocato ADRIANO difende anche disgiuntamente ROSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore nonchè MINISTERO DEL TESORO, in persona del 2002 Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA 1868 VIA DEI PORTOGHESI 12, gli presso Uffici 1 dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;
- controricorrenti -
nonchè
contro
GESTIONE ESATTORIE SPA GESAT in LCA;
intimata avverso la sentenza n. 404/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, Sezione I Civile, emessa 1'01/06/99 e depositata il 07/07/99 (R.G. 463/98) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Adriano ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Società Italiana Cauzione (di seguito: S.I.C.), creditrice di della spa Gesat della somma di oltre 3 miliardi, ha promosso davanti al pretore di Ca- tanzaro un procedimento di esecuzione forzata contro la sua debitrice con le forme dell'espropriazione presso l'Intendenza di Finanze e la Cassa depositi e prestiti di Catanzaro, a loro volta debitori della Gesat.
2. Nel procedimento la S.I.C. ha chiesto l'accerta- 2 mento dell'obbligo dell'Amministrazione finanziaria, in quanto la difesa dell'Amministrazione aveva eccepito che i crediti non si erano resi ancora disponibili, ed il pretore ha rimesso le parti davanti al tribunale competente per valore a compiere l'accertamento richie- sto. Il3. tribunale, con sentenza, ha dichiarato l'estinzione del processo. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 7 luglio 1999, ha dichiarato inammissibile l'impugna- stata proposta senzazione, ritenendo che questa era tenere conto del fatto che anche nel giudizio di accer- tamento dell'obbligo del terzo non si applica la SO- spensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la S.I.C. ed ha depositato anche memoria. Resiste con controricorso il Ministero delle finan- ze. L'altro intimato, Società Gesat, non ha svolto at- tività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso contiene due motivi.
1.1. Il primo motivo pone il problema dell'applica- zione della sospensione dei termini in periodo feriale, 3 indicata dall'art. 1 ottobredella legge 7 1969, n. 742, che non si applica, tra gli altri, ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudizia- rio). Il ricorrente sostiene che nei giudizi di accerta- mento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 cod. proc. civ. la sospensione non si applica, in quanto si tratta di procedimento incidentale del processo esecu- tivo e, perciò, "del tutto autonomo rispetto al proce- dimento esecutivo".
1.2. Con il secondo è sollevata questione di legit- timità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 della legge n. 742 del 1969 con l'art. 92 del r.d. n. 12 del 1942, in relazione agli artt. 3, 24 e 134 della Costituzione.
2. Le sezioni unite di questa Corte hanno già af- accertamentoil principio che al giudizio di fermato dell'obbligo del terzo, previsto dall'art. 549 cod. si applica la sospensione feriale dei proc. civ., non termini processuali indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742: sentenza 19 ottobre 1998, n. 10369. " la quale Il Collegio condivide la decisione esprime il principio che anche per i procedimenti di 4 accertamento dell'obbligo del terzo ricorre l'esigenza di evitare un eccessivo protrarsi del processo esecuti- vo, sospeso in attesa della definizione di quell'accer- tamento. Il riferimento, fatto dalla difesa alle decisioni di questa Corte, nelle quali è affermato il principio dell'autonomia del procedimento di accertamento del- l'obbligo del terzo dal processo esecutivo, non è cor- retto ai fini che qui interessano. L'accertamento dell'obbligo del terzo, nel procedi- mento indicato dagli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., è preordinato ad individuare l'oggetto dell'espropriazio- ne che si compie con il pignoramento presso il terzo. E', pertanto, evidente la necessità della speditez- za anche di questo procedimento ai fini della realizza- zione della pretesa creditoria. Speditezza, questa, che valore tra le altre è un affermato da questa Corte, ipotesi, anche con riferimento al giudizio di divisione previsto dall'art. 601 cod. proc. civ.: sentenza 9 giu- gno 1994, n. 5614. 3. Il secondo motivo del ricorso ripropone la que- stione di costituzionalità dell'art. 3 della legge n. 742/1969, già rigettata dalla Corte di appello. Il ricorrente dichiara che la giurisprudenza costi- tuzionale si è già espressa in favore della tesi espo- 5 sta ed aggiunge che la disposizione è in contrasto con il principio di eguaglianza stabilito con l'art. 3 del- la Costituzione. Il Collegio, sul punto, rileva che l'esclusione dalla sospensione dei termini trova giustificazione nel rilevante valore sociale proprio dell'oggetto delle controversie cui si riferisce e non è tale da pregiudi- care il diritto delle parti alla tutela giudiziaria, sicché è manifestamente infondata la questione di le- gittimità costituzione dell'art. 3 legge citata in re- lazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, come pure è stato già ritenuto da questa Corte: sent. 11 novembre 1998, n. 11381. La giurisprudenza costituzionale citata dal ricor- rente non riguarda l'ipotesi qui considerata. Si deve, piuttosto, aggiungere che la nuova formu- lazione del secondo comma dell'art. 111 della Costitu- zione, sulla "ragionevole durata" del processo, è un ulteriore argomento d'interpretazione delle norme nel senso prima indicato;
sicché l'eccezione di costituzio- nalità, anche sotto questo profilo, risulterebbe mani- festamente infondata.
4. Le spese di questo giudizio possono essere com- pensate tra le parti.
p. q. m.
6 La Corte di cassazione rigetta il ricorso e dichia- ra interamente compensate le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 4 ottobre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. шу риш bideun Il Presidente IL CANCELLIERE C1 innocenzo IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 11 DIC. 2002. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo IS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il.03/04 13. al n....13.10.19. 11.03/04/13 (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) IL FUNZIONARIO 7