Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 1
La mancata comparizione dell'imputato - al quale sia previamente notificato il verbale di udienza con l'espresso avviso che detta notificazione è preordinata a consentire l'accettazione della remissione della querela e che essa può avere luogo anche tacitamente, non comparendo all'udienza di rinvio - assume l'inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2007, n. 34421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34421 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 03/04/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 580
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 029746/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA;
nei confronti di:
1) AA IL AIKATEPINH N. IL 08/12/1939;
avverso SENTENZA del 08/02/2006 GIUDICE DI PACE di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Vittorio Meloni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lucca ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana aveva dichiarato l'estinzione del reato di ingiurie, contestato alla cittadina greca Charalampaki Aikaterini, ritenendo che la remissione della querela, effettuata dalla parte offesa OR DA, fosse stata tacitamente accettata dall'imputato con la sua mera assenza all'udienza.
Deduce il ricorrente che da comportamenti meramente omissivi da parte del querelato non è dato arguire l'accettazione della remissione della querela, e del resto il verbale d'udienza nel corso della quale la querela era stata rimessa, era stato notificato al domicilio eletto dall'imputato presso il consolato greco di Firenze, che a suo avviso gode di extraterritorialità - circostanza che renderebbe l'elezione di domicilio invalida - di modo che le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Come ha esattamente chiesto il Procuratore Generale, il ricorso va rigettato perché destituito di fondamento.
Infatti, rimessa la querela, il giudice di Pace aveva fatto notificare all'imputata il verbale dell'udienza, con l'espresso avviso che la notificazione veniva effettuata per consentirle l'accettazione della remissione, e che l'accettazione poteva essere fatta anche tacitamente, non comparendo all'udienza di rinvio. È evidente allora che la cittadina straniera aveva fatto ragionevole affidamento su quanto le era stato comunicato dall'Autorità Giudiziaria Italiana in ordine alla possibilità di manifestare l'accettazione anche omettendo di comparire all'udienza, di modo che nel caso in esame la mancata comparizione assume l'inequivoca valenza di manifestazione di volontà, tanto più che la straniera non poteva ritenere che quella notificazione fosse frutto di un errore di diritto, ne' era tenuta a conoscere l'ordinamento processuale italiano.
Quanto poi alla validità della elezione di domicilio, effettuata presso il consolato greco di Firenze, valga osservare che la citazione a giudizio era stata notificata presso il suddetto domicilio eletto;
ne consegue che, ove l'elezione di domicilio fosse invalida, sarebbe affetto da nullità assoluta l'intero processo. Ma neppure il P.M. ricorrente dubita della valida costituzione del rapporto processuale, dando evidentemente per scontato quantomeno che comunque l'imputata avesse conseguito la piena consapevolezza del processo.
Non si comprende allora perché dovrebbe ritenersi invalida la notificazione del verbale d'udienza effettuata allo stesso domicilio eletto.
Valga comunque aggiungere che il consolato greco non è "extraterritoriale", trovandosi invece nel territorio dello Stato Italiano, ed il P.M. ricorrente parla di extraterritorialità alquanto impropriamente, volendo probabilmente riferirsi all'inviolabilità della sede e degli archivi, che nel caso di specie non è in discussione.
Nella specie le notificazione furono accettate, ed al più l'agente consolare avrebbe potuto rifiutarle.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2007