Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
Va annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice di primo grado, la sentenza di assoluzione nel merito pronunciata nel corso degli atti introduttivi del dibattimento e quindi al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 469 cod. proc. pen.. (Conf. Cass. Sez. I, 4 dicembre 2008 n. 48129, P.G. in proc. Torchia, non massimata).
Commentario • 1
- 1. La sentenza di proscioglimento, pronunciata dopo la costituzione delle parti, è appellabile?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2022
La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. Indice: Il fatto Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Lecco assolveva un imputato dal reato di furto in abitazione aggravato per “per insufficienza della prova circa la commissione del fatto”. In particolare, dagli atti emergeva che all'udienza fissata nel decreto di citazione diretta a giudizio, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, il difensore dell'imputato aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2008, n. 48128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48128 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/12/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1434
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 28504/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;
avverso la sentenza pronunziata il 6.6.2007 dal Tribunale di Padova;
nei confronti di:
NE RO, nato il [...] a [...]. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
FATTO
Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Padova assolveva RO NE dal reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 2, commesso il 18.1.2005, con la formula il fatto non sussiste.
Nella sentenza, in epigrafe e nel dispositivo, si faceva riferimento all'art. 129 c.p.p.; nel testo della motivazione si premetteva che la sentenza era stata pronunziata nella "fase preliminare al dibattimento".
A ragione della decisione si osservava poi che la copia del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di non far rientro in Padova, del 6.3.2003, notificata al NE difettava del requisito minimo di attestazione dell'esistenza della sottoscrizione del Questore (mancando sia della firma, anche solo in sigla, sia della dicitura "firmato", idonea a dar conto della esistenza, nell'originale della sottoscrizione).
Proponeva impugnazione, qualificandola appello, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e osservando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la copia notificata inidonea a produrre effetti giuridici solo perché non recava la riproduzione della firma del Questore, trattandosi di atto del quale era attestata la conformità all'originale e non potendo perciò dubitarsi, fino a querela di falso, della sua corrispondenza ad un perfetto originale conservato agli atti della Pubblica amministrazione e ove necessario acquisibile.
Con ordinanza 2.7.2008 la Corte d'appello di Venezia, rilevato che la sentenza doveva ritenersi pronunziata ex art. 469 c.p.p. ancorché fuori dalle ipotesi in tale norma previste e che pertanto era solo ricorribile, qualificava l'impugnazione ricorso e trasmetteva gli atti a questa Corte.
DIRITTO
1. Va premesso che è esatta la qualificazione ai sensi dell'art. 469 c.p.p. della sentenza emessa dal Tribunale "in fase preliminare",
impugnata dal Procuratore generale;
e corretta è perciò la qualificazione dell'appello come ricorso.
Dagli atti risulta infatti che la pronunzia è stata emessa nel corso degli atti introduttivi del dibattimento e, più precisamente, nell'ambito delle questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p.:
prima cioè che fosse aperto, formalmente o nella sostanza, il dibattimento, poiché alle parti non è stato dato modo di indicare le fonti di prova di cui chiedere l'ammissione, e di illustrarne la rilevanza (cfr. S.U. sent n. 3027 del 19/12/2001, Angelucci;
nonché, tra molte, Sez. 6, sent. n. 23466 del 16/05/2001, Marchetto, ivi richiamata).
Nè rileva che il Tribunale abbia intestato la sentenza all'art. 129 c.p.p., poiché la facoltà di pronunziare a norma di tale disposizione non gli era, in quel momento, riconosciuta. Come affermato in relazione a situazione analoga all'attuale (sentenza emessa in pubblica udienza, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento) dalla sentenza delle Sezioni Unite prima citata, il riferimento ad "ogni stato e grado del processo", contenuto nell'art. 129 c.p.p., deve essere infatti inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, in cui s'è instaurata "la piena dialettica processuale tra le parti", e cioè il contraddittorio: cui inerisce innanzitutto il diritto di quelle di selezionare le fonti di prova delle quali chiedere l'ammissione, da assumere nel corso della istruzione dibattimentale (Sez. 6, Marchetto, citata;
Sez. 5, Sentenza n. 12980 del 27/10/1999, Mahlknccht). Sicché, dovendo la regola generale dell'art. 129 c.p.p. essere correlata con quella dell'art. 469 c.p.p. (altrimenti superflua) essa non può trovare applicazione nella fase degli atti introduttivi. E il principio è ribadito da S.U. sent. n. 12283 del 2005, De Rosa, che, richiamando C. cost. n. 91 del 1992, ha in linea generale ricordato come l'immediatezza del proscioglimento ex art.129 c.p.p., enunciata peraltro solamente in rubrica, "non denuncia una connotazione di tempestività temporale assoluta", ma deve "saldarsi con le specificità della sede processuale" in cui si iscrive e non può, di conseguenza, ne deve "penalizzare il contraddittorio" che non è solo metodo di formazione della prova, ma insopprimibile "diritto delle parti all'ascolto". Ripristinata l'appellabilità ad opera del Pubblico ministero delle sentenze dibattimentali di proscioglimento (C. cost. sentenza n. 26 del 2007) la necessità di distinguere tra sentenze correttamente pronunziate ex art. 129 c.p.p. nel corso del giudizio e quelle ad esso (formalmente o sostanzialmente) preliminari, ha d'altra parte ripreso tono costituzionale. A ritenere la sentenza gravata pronunziata correttamente ex art. 129 c.p.p., e dunque appellabile, il giudice d'appello dovrebbe difatti decidere nel merito (e lo stesso dovrebbe fare, a norma dell'art. 569 c.p.p., comma 4, in sede di rinvio ove avverso tale decisione fosse stato proposto ricorso per saltum). Le parti verrebbero in tal modo private della garanzia, loro riconosciuta dal vigente ordinamento processuale, del doppio grado di giudizio di merito, che non dovendo essere intesa nel senso che "tutte le questioni debbono essere decise da due giudici di diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia tutte decise" (C. cost. ord. n. 316 del 2002 e C. cost. sent. n. 41 del 1965, ivi citata, nonché C. cost. n. 109 del 1971), resta invece assicurata ove, aperto il dibattimento, alle parti sia stato dato modo di esercitare il diritto alla prova. La sentenza impugnata deve pertanto ritenersi assoggettata al regime dell'art. 469 c.p.p., che consente di dichiarare prima dell'apertura del dibattimento, e se non vi è opposizione di alcuna delle parti, soltanto l'improcedibilità dell'azione penale o l'estinzione del reato (cfr. le più volte citate S. U. Angclucci e Sez. 6, sent. n. 23466 del 2001, Marchetto). Il Tribunale insomma non poteva in alcun modo pronunziare il proscioglimento nel merito nella fase in cui si trovava (tanto più a fronte della possibilità segnalata dal ricorrente di verificare che alla copia conforme notificata corrispondesse un valido originale, perfetto in ogni suo requisito al momento del rilascio della copia e della sua notificazione al ricorrente). E il vizio, radicale, è assorbente rispetto ai motivi segnalati dal ricorrente. La sentenza impugnata deve per l'effetto essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Padova per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Padova per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2008