Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2013, n. 20014
CASS
Sentenza 4 aprile 2013

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Massime1

È illegittima l'espulsione dello straniero, motivata, a norma degli artt. 16, comma quinto, e 13, comma secondo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico in materia di immigrazione), dal rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Commentario1

  • 1Il sig. Hatim (caso n. 3)
    https://dirittopenaleuomo.org/ · 23 settembre 2020

    Così, dopo una serie di scambi di messaggi via PEC, che speravo chiarificatori, prendo appuntamento con il responsabile dell'Ufficio Immigrazione, dove arrivo con il codice per mostrare direttamente la norma del regolamento. Ci vogliono ancora diversi mesi per sbloccare il nodo burocratico, ma quando Maria Luisa mi telefona felice, annunciandomi il rilascio del permesso per motivi umanitari, anch'io gioisco per avere contribuito alla messa in sicurezza di una famiglia migrante che non ha mai avuto pace. ______________________________________ [1] Anche se non ha fatto domanda di protezione internazionale (cfr. in particolare Convezione di Ginevra 1951 e Protocollo del 1967; direttiva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2013, n. 20014
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20014
Data del deposito : 4 aprile 2013

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