Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 1
Nei reati in materia di elezioni comunali, ogni elettore riveste la qualità di persona offesa ed è quindi legittimato anche a presentare opposizione, ex art. 410 cod. proc. pen., alla richiesta di archiviazione del P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/04/2014, n. 29608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29608 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 01/04/2014
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 404
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 30373/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL OM N. IL 26/10/1955 parte offesa nel procedimento;
NI IS N. IL 20/06/1973 parte offesa nel procedimento;
c/
ZI NC N. IL 13/07/1958;
avverso il decreto n. 925/2013 GIP TRIBUNALE di TIVOLI, del 27/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG di a. s.r. con trasmissione atti. FATTO E DIRITTO
Il Gip del tribunale di Tivoli,con decreto 27.5.2013, previa dichiarazione di inammissibilità dell'atto di opposizione di EN IC, iscritto nelle liste elettorali del comune di Marano Equo, ha disposto l'archiviazione del procedimento iniziato a seguito di denuncia a carico di TO FR, presentata in ordine al reato D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 90, e art. 495 c.p.. Secondo il giudice, la notizia di reato contenuta nella denuncia di alcuni cittadini di Marano Equo riguarda l'ipotesi di falsità della dichiarazione di residenza in quel comune effettuata da alcuni cittadini di fatto abitanti altrove, della loro iscrizione nella liste elettorali e della conseguente ipotesi dell'alterazione del risultato delle elezioni comunali. Il Gip ha comunque rilevato l'inammissibilità dell'opposizione in quanto al EN non compete la qualità di persona offesa, "non vantando un interesse alla genuinità degli atti in parola specifico e differenziato rispetto alla generalità dei consociati". Nel merito ha ritenuto che gli argomenti e i rilievi contenuti nella denuncia "non travalicano la soglia del pur talvolta qualificato sospetto, circa la strumentalità delle dichiarazioni di residenza, la cui verifica risulta, attesa l'inevitabile elasticità della situazione di fatto che sottende tale nozione, oggi sostanzialmente non esperibile con il tasso di affidabilità e sicurezza indispensabili per il valido sostegno dibattimentale dell'accusa".
Nell'interesse di EN IC e IN UI, entrambi autori della denunzia nei confronti del TO, è stato presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 90, modificato con L. 2 marzo 2004, n. 61, in relazione al mancato riconoscimento della qualità di persona offesa e di titolare di un interesse alla genuinità degli atti di dichiarazione di residenza e di iscrizione nelle liste elettorali del comune. Tale valutazione contrasta con il citato D.P.R. n. 570 del 1960, art. 100, che riconosce a qualunque elettore il potere di promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati in quel testo normativo. Va tenuto conto che l'art. 74 c.p.p., riconosce il diritto di costituzione di parte civile alla persona offesa, quale danneggiato dal fatto reato e che nel caso di specie a ciascun elettore e anche a ciascun cittadino è riconosciuto l'interesse alla correttezza dello svolgimento delle elezioni e la legittimazione a denunciare eventuali comportamenti ritenuti fraudolenti. Nel caso di specie, vanno particolarmente riconosciuti al EN la titolarità di questo interesse e la legittimazione a denunciarne la lesione in quanto è stato candidato nella lista antagonista a quella del TO. Questi ha battuto, nella competizione per l'elezione del sindaco, per soli tre voti la IN UI. Poiché è risultato che nei due anni precedenti le elezioni, svoltesi il 28 e il 29 marzo 2010, vi è stato il trasferimento nel comune di Marano Equo di sessanta persone, è evidente l'interesse dei ricorrenti al prosieguo di accertamenti diretti alla verifica dell'ipotesi che l'iscrizione nelle liste elettorali di tanti nuovi elettori sia avvenuta al solo scopo di esercitare il suffragio in favore della lista facente capo all'indagato e quindi di alterare l'esito delle elezioni;
2. violazione di legge in riferimento agli artt. 408, 409 e 410 c.p.p.: il Gip, estromessa la persona offesa dal contraddittorio, ha pronunciato de plano l'archiviazione senza pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle ragioni poste a base dell'opposizione, determinando così una violazione del diritto di difesa della persona offesa.
Il ricorso merita accoglimento in relazione al preliminare riconoscimento della qualità di persona offesa al EN IC, autore della denuncia D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 100, e alla doverosa verifica ed alla adeguata esposizione dei motivi dell'irrilevanza o della non pertinenza degli atti di investigazione richiesti dal EN, in ordine al reato denunciato. Il D.P.R. n. 570 del 1960, art. 100, nel riconoscere ad ogni elettore la possibilità di promuovere l'azione penale per i reati in materia di elezioni comunali e di costituirsi parte civile, subordina tale possibilità ad un solo limite di carattere temporale: l'azione penale "popolare" deve essere esercitata entro due anni - salvo interruzioni - dal dies a quo indicato dal legislatore, decorrente dalla data dell'ultimo verbale elettorale (Sez. 3 n. 17630 del 23.3.05 rv 231614). La denuncia tempestiva del EN riguarda la richiesta di accertamento di uno dei reati previsti e puniti dall'art. 90 del medesimo testo normativo. Ratio della norma è evidentemente quella di garantire nelle competizioni elettorali la regolarità, nel senso della corrispondenza tra libera scelta politica e segno nella scheda elettorale, prevenendo e reprimendo qualsiasi condotta - di natura violenta o truffaldina - che possa alterare il libero meccanismo della scelta democratica dei rappresentati dei cittadini. A tale scopo, il legislatore prende in considerazione le condotte contra legem, connotate da minaccia o da violenza (comma primo), ovvero da immutatio veri, incidenti sulla documentazione elettorale (comma secondo).
Indubbiamente, la falsità elettorale è una species del più vasto genus della falsità documentale, pacificamente di natura plurioffensiva, che,in questo caso incide sul valore probatorio/certificatorio (in senso ampio) di qualsiasi documento, da ritenere,seguendo la nozione espressa dalla sentenza 394/2006 della Corte costituzionale, bene strumentale intermedio", funzionale a garantire che le elezioni degli organi rappresentativi di parti del territorio abbiano come vittoriosi protagonisti determinati componenti della popolazione, intesa come l'insieme degli abitanti. Ed è proprio a tale strumento (bene strumentale) che l'ordinamento - in astratto - intende assicurare tutela penale. Sul piano procedurale, in tema di reati elettorali, l'art. 100, consentendo a qualsiasi elettore di costituirsi parte civile, non esclude che l'azione, mediante la denuncia e la costituzione di parte civile, possa essere esercitata ad opera di soggetti che, senza essere elettori (ovvero agendo non in tale qualità), assumano di essere stati danneggiati, appunto, da un reato elettorale. Il predetto articolo 100, invero, non si pone in deroga, ma in aggiunta alla disciplina del codice di rito penale, che all'art. 74 generalmente riconosce la legittimazione all'azione civile al titolare dell'interesse che sia stato violato dal fatto reato. In questo quadro normativo e in questa ratio della tutela penale è del tutto non condivisibile l'interpretazione di carattere derogatorio, effettuata dal Gip di Tivoli in chiave restrittiva della legittimazione del cittadino-elettore EN a promuovere un accertamento diretto a verificare la corrispondenza alla reale situazione abitativa e lavorativa della documentazione contenente gli esiti delle pratiche di cambio di residenza, segnalati dal EN e quindi a verificare la regolarità formale e sostanziale della composizione delle liste elettorali del comune in cui egli intende esercitare i propri diritti di elettorato attivo e passivo. Questo accertamento è anche funzionale a garantire l'interesse diffuso alla realizzazione della democrazia rappresentativa negli enti territoriali, le cui assemblee devono essere composte da rappresentanti di cittadini se non autoctoni, quanto meno ivi abitanti. La tutela di questo interesse è incompatibile con organizzate trasmigrazioni apparenti Realizzate mediante false pratiche di cambio di residenza, di cittadini, il cui segno nella scheda elettorale non è esercizio del diritto politico previsto dalla Costituzione, ma è adempimento di un impegno assunto al di fuori delle regole della Repubblica italiana.
Non può essere quindi negato il diritto a che sia valutata la sua opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal P.M. e la sua richiesta di prosecuzione delle indagini, nel rispetto dell'art. 410 c.p.p., in relazione alle disposizioni D.P.R. n. 570 del 1960, ex artt. 100 e 90, art. 495 c.p..
Nel corso della pratica sul mutamento di residenza l'ufficiale d'anagrafe deve ordinare gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche (L. 24 dicembre 1954, n. 1228, art. 4). Ne consegue che gli interessati hanno un obbligo di veridicità nelle proprie dichiarazioni anagrafiche e che integra gli estremi del reato previsto dall'art. 495 c.p., ogni falsa dichiarazione relativa all'effettivo luogo di residenza, (sez. 5, Sentenza n. 11885 del 05/10/1998, rv. 211924). Secondo un condivisibile orientamento interpretativo integra questo reato chi fornisca false indicazioni sulla propria residenza, considerato che per qualità personali deve intendersi, non solo lo stato e l'identità del soggetto, ma anche le altre indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuarla ed identificarla, tra le quali rientrano residenza o domicilio (sez. 5, Sentenza n. 1789 dell'08/11/2011, Rv. 251713). Il decreto di archiviazione emesso "de plano" con l'errata esclusione della qualità di persona offesa da parte dell'opponente EN IC, senza quindi dare conto dei motivi dell'irrilevanza o della non pertinenza degli atti di investigazione richiesti, si sostanzia nella violazione del diritto al contraddittorio della persona offesa per la mancata adozione del rito camerale. Ne consegue che il provvedimento va annullato con rinvio al tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2014