Sentenza 8 novembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che, in sede di verbale redatto dall'Ufficio circondariale marittimo, fornisce false indicazioni sulla propria residenza, considerato che per qualità personali deve intendersi, non solo lo stato e l'identità del soggetto, ma anche le altre indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuarla ed identificarla, tra le quali rientrano residenza o domicilio.
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- 1. Autocertificazione COVID-19: quando le false dichiarazioni integrano i reati menzionati nel moduloElena Avenia · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 settembre 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2011, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 08/11/2011
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 2621
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 10454/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA EP N. IL 04/10/1959;
avverso la sentenza n. 865/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 04/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il sost. proc. gen. dott. E. Scardaccione che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe riportata, il tribunale di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, modificata l'originaria imputazione ex art. 388 ter c.p., in quella di cui all'art. 495 c.p., ha confermato il trattamento sanzionatolo, condannando l'imputato LA PP al pagamento di ulteriori spese.
LA, al quale era stato notificato un processo verbale di accertamento in contestazione, redatto dall'Ufficio circondariale marittimo di Sciacca, aveva dichiarato falsamente sia a chi redigeva il verbale, sia negli atti successivi, di risiedere in quella città in corso Miraglio 25, anziché in via lido 5/c, dove effettivamente abitava sin dalla marzo di due anni prima. Con il ricorso, il difensore deduce mancanza o contraddittorietà della motivazione atteso della nuova fattispecie di reato non si attaglia per nulla al caso concreto.
Lo stesso tribunale ammette che, prima della riforma, la condotta dell'imputato non sarebbe stata sanzionarle nemmeno ai sensi dell'art. 496 c.p.. Ebbene, il giudice non si è evidentemente avveduto che la condotta contestata al ricorrente - essendo stata tenuta nel 2004 - è certamente anteriore alla legge di modifica dell'art. 495, vale a dire la L. n. 125 del 2008. Ne consegue che LA non era e non è punibile ne' sensi dell'art. 495, ne' sensi dell'art. 496 c.p.. Del resto, il reato di cui all'art. 495 richiede, per la sua configurazione, che il soggetto dichiari, ovvero attesti falsamente a un PU informazioni circa la sua identità, il suo stato o altre qualità della propria o di altre persone. Ebbene, l'imputato non ha nè attestato, ne' dichiarato alcunché, ma semplicemente ha esibito al PU un suo documento, dal quale risultava una diversa residenza. Peraltro, per costante giurisprudenza di legittimità, in materia di falsità personale, l'espressione "altre qualità della persona propria o altrui" va intesa con riferimento a quelle qualità che servono a indicare lo stato e l'identità della persona ai fini della sua identificazione e dunque non certo il luogo di residenza. Era stata poi rappresentata nel secondo grado l'eccessività della pena e, subordinatamente, si chiede alla Corte di cassazione di voler intervenire sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondata merita rigetto. Il ricorrente ha condannato le spese del grado.
Effettivamente i fatti sono anteriori alla modifica del testo dell'art. 495 c.p.;
nondimeno essi risultano agevolmente inquadragli nell'ambito della fattispecie previgente, atteso che essa prevedeva la condotta di chi dichiarava o attestava falsamente al PU, in atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona.
Con la L. n. 125 del 2008, è stata abolita la limitazione del riferimento all'atto pubblico.
Non vi è, però, dubbio che il verbale redatto dall'Ufficio circondariale marittimo fosse un atto pubblico.
È errato poi ritenere che la falsa dichiarazione sul proprio luogo di residenza non integri il reato che la corte d'appello ha ravvisato nella condotta di LA, atteso che la giurisprudenza di legittimità (ASN 197812201-RV 140124) ebbe a stabilire che il fatto di dare all'autorità di ps false indicazioni sulla propria residenza, al fine di deviare il corso delle indagini, integra il delitto previsto dall'art. 495 c.p., poiché per qualità personali devono intendersi, non solo lo stato e l'identità della propria persona, ma anche le altre indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, servono ad individuare un soggetto e ad identificarlo. Fra queste indicazioni rientrano la residenza o il domicilio.
Quanto al fatto che lo LA non avrebbe dichiarato alcunché, ma si sarebbe limitato a esibire un documento di identità non aggiornato, è da rilevare che dalla sentenza impugnata ciò non si deduce;
si deduce viceversa che l'imputato nei successivi atti scritti indirizzati al predetto Ufficio ebbe ancora a indicare la sua residenza in corso Miraglio, contrariamente al vero. Pertanto, anche a voler concedere che la condotta iniziale sia stata quella che ricorrente assume, non vi è dubbio che la condotta successiva integri gli estremi del delitto ritenuto in secondo grado. Quanto al trattamento sanzionatorio, che certo non può essere determinato in questa sede, è da notare che la sentenza di appello ne ha ritenuto l'adeguatezza con motivazioni compiuta e congrua, rilevando peraltro che la fattispecie ex art. 495 c.p. prevede una pena più severa di quella di cui all'art. 388 ter c.p.c., ma che di ciò non può tenersi conto stante il divieto della riformatio in pejus.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012