Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN MOME PO LO0 188 9 /0 1 LA CORDE SUPY DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 19885/98 - Dott. Federico ROSELLI Consigliere 1850/99 - Cron. 3992 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud.04/12/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE NTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SI CA, elettivamente domiciliata in ROMA 3000 per diritti L. il 9 FEBFFR 2001 VIA LARGO BELTRAMELLI 1/C, presso 10 studio IL CANCELLIERE dell'avvocato AQUILINO ARNALDO, rappresentata e difesa ME 3000 dall'avvocato ZEZZA MARIO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
ON GA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ALU' MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente Rilasciata copia legale all'avvocato VETTORI ENRICO, giusta delega in atti;
26224 al Sig. per diritti L. 2000 controricorrente - | 27 FEB 2001 IL CANCELLIERE nonchè contro 5180 -1- AL CE NO;
intimato - e sul 2° ricorso n° 01850/99 proposto da: AL CE NO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato BARILA' FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SI CA, ON GA;
- intimati avverso la sentenza n. 29/98 del Tribunale di VICENZA, depositata il 10/09/98 R.G.N. 113/97; g udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato ALU'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con l'assorbimento del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26.4.1995 al Pretore di Vicenza, RA RO esponeva di aver lavorato alle dipendenze della s.r.l. Colori dal 1°.10.1992 al 18.11.1994, in qualità di impiegata, alle dirette dipendenze dell'amministratore unico UN EL ER con il quale aveva avuto, per lo stesso periodo di tempo, una relazione sentimentale. Tale rapporto personale spiegava il motivo per il (perdie quale non solo non era stata formalizzata la sua assunzione, ma anche non le era stata corrisposta alcuna retribuzione. Ciò premesso, la ricorrente deduceva di essere creditrice £. 64.280.000 per retribuzioni e trattamento di fine rapporto, somma di cui chiedeva il pagamento nei confronti di LE ON e UN EL ER, soci della s.r.l. Colori i quali, a seguito della liquidazione della società, in quanto assegnatari del capitale netto di £. 72.792.661, si erano accollati - nei limiti di quest'ultimo importo tutte le passività non ancora note ed ogni eventuale futura passività derivante dai rapporti instaurati dalla disciolta società. Costituitosi in giudizio solo il EL ER, il Pretore, con sentenza del 28.5.1997, accoglieva la domanda condannando entrambi i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di £. 30.000.000 oltre alle spese di causa. Avverso tale sentenza proponeva appello il ON deducendo l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto dall'appellata, e, comunque, la presunzione di gratuità del lavoro da lei prestato stante la sua convivenza more uxorio con il EL ER. Quest'ultimo, costituitosi a sua volta, proponeva appello incidentale sostenendo l'insufficienza delle prove assunte in primo grado per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'RO. Aggiungeva che aveva erogato la somma di £.
2.000.000 mensili in favore dell'appellata solo a titolo di mantenimento, e che, in ogni caso, di tale importo si sarebbe dovuto Hly 3 tener conto in caso di riconoscimento di un credito retributivo della controparte. Faceva presente, infine, che, avendo dovuto estinguere un debito della società nei confronti dell'Istituto S.Paolo di Torino per oltre 60 milioni, erano già stati superati i limiti della sua responsabilità derivanti dalla liquidazione della società. In ogni caso, il Pretore non solo non aveva tenuto conto di quest'ultima circostanza, ma era andato anche ultra petita avendo condannato in solido entrambi i soci della società nonostante l'appellata ne avesse chiesto la condanna in proporzione alle rispettive quote del capitale ad essi assegnate. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Vicenza, con sentenza notificata il 16.9.1998, in riforma della sentenza pretorile, respingeva la domanda dell'RO, ponendo a suo carico le spese dei due gradi. Osservava il Giudice del gravame che, pur dovendosi escludere la presunzione di gratuità dell'attività lavorativa svolta tra conviventi, allorchè, come nel caso di specie, tale situazione si colloca nell'ambito di una organizzazione aziendale costituita in forma di società di capitali, gli elementi probatori acquisiti in primo grado non comprovavano l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'RO e la società Colori. In particolare, considerate le modeste dimensioni dell'impresa (che in precedenza aveva come unica impiegata la figlia dell'appellata, quest'ultima svolgeva sostanzialmente Compit compiti di gestione dell'azienda, che in sua assenza, per motivi di salute, venivano espletati dall'amministratore unico o dall'altro socio della Colori. In sostanza secondo il Tribunale risultava piuttosto provata una sostanziale - identificazione della posizione assunta dalla RO con quella dell'amministratore, il che giustifica come la sua collaborazione fosse stata prestata non con spirito di subordinazione, né in vista di una specifica retribuzione, ma nella prospettiva di condividere con l'amministratore unico e socio di maggioranza gli utili della società: ciò, peraltro, trovava conferma nel Ң fatto che durante tutto il periodo l'appellata non aveva mai preteso alcun compenso per la sua attività, né questo poteva essere rappresentato dall'importo mensile di 2 milioni di lire, corrispostole non dalla società, ma direttamente dal convenuto EL ER. Avverso tale sentenza l'RO ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui hanno replicato con distinti controricorsi LE ON e UN EL ER, quest'ultimo formulando anche ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta, preliminarmente la riunione, ex art. 335 c.p.c. dei due ricorsi, principale ed incidentale in quanto concernenti la medesima sentenza impugnata. Col primo motivo deducendo l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ·lamenta la ricorrente - che il Tribunale aveva trascurato una serie di elementi decisivi quali: a) l'affermazione dello stesso EL ER il quale aveva ammesso che la ricorrente “svolgeva le mansioni di segretaria, rispondendo al telefono ecc e che era l'unica impiegata”; b) il fatto che l'RO aveva sostituito nelle stesse mansioni, la figlia;
c) il fatto che la stessa difesa di EL ER aveva riconosciuto che, se non vi fosse stata la convivenza more uxorio, il rapporto tra le parti avrebbe dovuto essere qualificato di lavoro subordinato: sicchè, una volta esclusa la presunzione di gratuità per il fatto che le prestazioni lavorative erano state svolte nei confronti di una società, la sentenza non avrebbe dovuto escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La censura non può trovare ingresso in questa sede di legittimità, dal momento che essa ripropone in sostanza valutazioni di merito riservate all'esclusivo apprezzamento dei giudici di merito, e rispetto alle quali, Ни comunque, la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata nonché esente da vizi logico-guridici. Il Tribunale di Vicenza non ha trascurato di incentrare la propria indagine sulle circostanze personali della ricorrente e sulle modalità concrete della sua collaborazione pervenendo alla conclusione che trattavasi "sostanzialmente di atti gestione dell'assenza”, svolti in piena autonomia e senza vincoli di orario né gerarchici, quegli stessi atti che in sua assenza venivano espletati dall'amministratore unico 0 dall'altro socio della Colori" (p.9 della motivazione). Col secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 36Cost,, 2094, 2099, 2113 e 2126 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c. per non aver la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio che il diritto alla retribuzione, in corrispettivo della prestazione lavorativa, previsto e tutelato dalla Costituzione e dal codice civile, con esclusione di ogni possibilità di valida rinuncia, riguarda il rapporto a titolo oneroso, ma non è di per sé preclusivo della configurabilità di un'attività lavorativa, a titolo gratuito, la cui pattuizione deve ritenersi consentita all'autonomia privata, sempre che, integrando un'eccezionale deroga alla normale onerosità del rapporto, ricorrano particolari circostanze oggettive o soggettive che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare con certezza la sussistenza di un accordo elusivo di detta irrinunciabilità della retribuzione medesima. Anche questo motivo non può essere condiviso. Una volta esclusa in radice - dalle sopra indicate premesse in fatto assunte dalla sentenza impugnata - l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, deve affermarsi l'assoluta inconferenza della giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, e, con essa," dei rilievi'circa la pretesa presunzione di onerosità della prestazione lavorativa, ovvero, per converso, della gratuità della prestazione resa ну - su cui pure indugiano le difese delle parti in tra conviventi more uxorio, giudizio, nelle rispettive posizioni dialettiche. Venuta meno, per i motivi appena esposti, la fondatezza del ricorso principale, resta assorbito il ricorso incidentale, espressamente condizionato all'accoglimento del primo. Atteso l'esito della controversie, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente) fell IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 9 FEB. 2001 oggi, 3 IL COLLABORATORE 0 I A 3 1 D S GASSA 5 . , DI CANCELLERIA S T A . O R T L N , L A ' A O L 3 S B L E 7 I E - P S D D 8 - I I 1 A S N 1 T G N S E O O E S P A G I M D G A I E E , O A L T O D T R I A E T R L T S I I L N D G E E E S D O R E