Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE NC - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE NE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ELIO VITALE, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO TENTINDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL S.P.A., COPPARI VINCENZO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 17835/00 proposto da:
EL DISTRIBUZIONE S.P.A., con sede in Roma (succeduta a EL, Società per azioni, Divisione Distribuzione), in persona del Dott. Ing. Fabrizio Bonfigli, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che lo difende unitamente all'avvocato STEFANO MONACHESI, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
FE NE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ELIO VITALE, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO TENTINDO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 215/99 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 27/5/1999, depositata il 12/06/99; RG. 3/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato FRANCESCO TENTINDO;
udito l'Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è esposto, nell'impugnata sentenza, come segue.
LL RR, sulla premessa che il 26 giugno 1976 mentre, quale dipendente della C.I.E.S., in Senigallia era intento al lavoro, su di una linea elettrica ad alta tensione, era rimasto folgorato per colpa di certo NC OP, dipendente EL, il quale aveva imprudentemente riattivato il circuito, riportandone gravissime lesioni, consistite principalmente nell'amputazione di entrambi gli avambracci, convenne dinanzi al Tribunale di Ancona il suddetto PA - che nel frattempo era stato riconosciuto in sede penale esclusivo responsabile dell'infortunio - e l'EL per sentirli condannare al risarcimento degli ingenti danni, da quantificare in corso di causa e detratto l'importo di L. 50.000.000 ottenuto quale provvisionale in sede penale e quello della rivalsa nel frattempo esercitata dall'INAIL. Nel contraddittorio dell'EL, il quale si costituì per rilevare che con il pagamento della predetta provvisionale nel marzo 1980 e della somma di L. 105.000.000 nel gennaio 1981 versata dal proprio assicuratore LI all'INAIL a titolo di rivalsa, l'attore poteva considerarsi risarcito integralmente, l'adito tribunale, acquisita varia documentazione compresa la perizia penale e disposta d'ufficio una prima consulenza medica per verificare la necessità dell'infortunato di assistenza continua e di accompagno ed una seconda per il calcolo della relativa indennità, con sentenza 29 novembre 1996/18 settembre 1997 liquidò il danno nella somma complessiva di L. 559.934.845, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ("entrambi gli accessori con decorrenza dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo") e regolò di conseguenza le spese di lite. Preso atto che non erano controversi tra le parti ne' l'esclusiva responsabilità dei convenuti, accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato, ne' l'entità dei gravissimi postumi che avevano comportato una invalidità dell'attore al 100%, il tribunale determinò in L. 700.000.000 il danno biologico (L.
7.000.000 a punto di invalidità), in L. 200.000.000 quello morale, in L.
7.182.000 il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, in L. 95.331.572 (L.
6.971.536 x 17.09 3 x 100%) il "danno permanente di natura patrimoniale", in complessive L.
7.555.000 le spese mediche e di viaggio documentate.
I primi giudici, quindi, dopo aver escluso le altre voci richieste dall'attore (l'indennità di accompagnamento in quanto il RR già percepiva dall'INAIL l'assegno mensile APC soggetto a svalutazione periodica;
l'"indennità di vita futura" in quanto sconosciuta in diritto e l'ulteriore danno da mancata percezione dell'indennità di fine rapporto, da pensione e varie per non aver fornito l'attore alcun elemento al riguardo), pervennero alla liquidazione sopra indicata previa detrazione, dalla somma dei predetti addendi, di quella complessiva di L. 460.143.727 costituita quanto a L. 50.000.000 dalla provvisionale penale, quanto a L. 105.000.000 dalla rivalsa INAIL e quanto a L. 305.143.727 dalla "rendita INAIL 1988". Ha proposto appello l'EL S.p.A. il quale censura la liquidazione effettuata dal tribunale sotto diversi profili.
In primo luogo i primi giudici avrebbero erroneamente considerato le somme da portare in detrazione negli importi originari e senza procedere alla loro attualizzazione al momento della sentenza. In secondo luogo si censura il fatto che la sentenza, dopo aver determinato il danno biologico e quello morale in ammontare corrispondente ai valori attualizzati, abbia aggiunto su tali importi l'ulteriore carico degli interessi e della rivalutazione monetaria a far data dal fatto.
L'appellante, poi, rileva che erroneamente il tribunale prese a base del calcolo del danno patrimoniale la paga oraria di L. 3.047, essendo invece all'epoca la stessa fissata in L. 1.389; altrettanto erroneamente riconobbe interessi e rivalutazione rispetto all'importo del danno biologico "da temporanea", liquidato anch'esso in cifra attualizzata;
omise, inoltre, di detrarre la somma di L.
6.459.550 corrisposta dall'INAIL all'infortunato per spese ed indennizzo da temporanea.
Conclusivamente, l'EL chiede respingersi tutte le domande attoree e in subordine ridurre la liquidazione in relazione alle superiori censure nonché ad una minore valutazione del punto di invalidità sia per il danno biologico che morale.
Si è costituito dinanzi alla Corte LL RR il quale, oltre a resistere al gravame, spiega appello incidentale lamentando innanzitutto che il tribunale, oltre alle somme di L. 50 milioni di provvisionale penale e di L. 105 milioni di rivalsa INAIL, abbia in aggiunta detratto quella di L. 305.143.277, somma che in realtà non è stata mai oggetto di rivalsa da parte dell'INAIL verso l'EL per aver queste parti transatto la vertenza mediante pagamento della somma di L. 105 milioni a tacitatone di ogni rivalsa come documentato in atti;
in ogni caso quella somma ulteriore atterrebbe a voci (temporanea, indennità di malattia, etc.) che non hanno costituito oggetto della richiesta giudiziale di risarcimento. Nell'accettare, poi, la liquidazione del punto di invalidità per il danno biologico fatta dal tribunale (ancorché a suo dire non esaustiva a confronto della tragica gravita dell'infortunio), l'appellante incidentale si duole del rifiuto di liquidazione dell'indennità di accompagno - oltretutto avendo il tribunale disposto d'ufficio una c.t.u. proprio per la sua determinazione - e di quella di vita futura, consistente nei miglioramenti retributivi che l'attore avrebbe potuto maturare nella progressione della sua attività lavorativa.
Infine, l'attore lamenta la liquidazione del danno morale in cifra assolutamente incongrua rispetto alla particolare gravita del fatto e delle sofferenze subite...
Con sentenza 27.5 - 12.6.99 la Corte d'Appello di Ancona così provvedeva:
"La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza 29 novembre 1996/18 settembre 1997 del Tribunale di Ancona proposto da EL S.p.A.
contro
LL RR e nei confronti di NC OP, nonché sull'appello incidentale del RR, in parziale riforma, condanna l'EL S.p.A. al pagamento in favore dell'attore ed a titolo risarcitorio delle somme di L. 700.000.000 per danno biologico;
L. 400.000.000 per danno morale, L.
7.182.000 per danno biologico temporaneo, maggiorate della svalutazione monetaria dalla sentenza impugnata alla presente liquidazione e degli interessi legali sulla somma mediamente rivalutata nello stesso periodo;
condanna inoltre, l'EL S.p.A. al pagamento in favore del RR dell'ulteriore somma di L.
7.555.000 per spese vive con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle singole somme mediamente rivalutate dalle date dei singoli esborsi al saldo;
rigetta le ulteriori domande ed eccezioni;
condanna il convenuto OP al pagamento in favore dell'attore, per lo stesso titolo ed in solido con l'EL S.p.A. sino a concorrenza dei rispettivi debiti, delle somme portate dalla sentenza impugnata ma con rivalutazione ed interessi dalla data della stessa;
conferma nel resto (spese di primo grado) e condanna i convenuti in solido alla refusione delle ulteriori spese di lite sostenute nel grado dall'attore, che liquida in complessive L. 36.586.000 di cui L. 25.000.000 per onorari e L.
7.600.000 per diritti, oltre Iva e Cap.".
Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione RR LL.
Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale l'EL DISTRIBUZIONE s.p.a.
A detto ricorso incidentale ha resistito con controricorso RR LL.
Sia il RR che l'EL hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto va disposta la riunione dei ricorsi.
Il ricorso incidentale non è stato notificato a OP NC. Ritiene però il collegio che ciò non rilevi in quanto quest'ultimo non può essere considerato litisconsorte necessario (trattasi del ricorso proposto dall'EL, e cioè da uno dei due originali convenuti poi condannati, contro l'originario attore ed attuale ricorrente principale RR ).
Il RR, con l'unico articolato motivo di ricorso, denuncia "DIRITTO AGLI INTERESSI LEGALI SULLE SOMME LIQUIDATE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1223 E 1224 C.C. - ERRATA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA" esponendo le seguenti doglianze. Il Tribunale di Ancona, in primo grado, aveva condannato l'EN spa al risarcimento a favore del RR della somma liquidata, "con l'aggiunta ex art 2043 - 1223 c.c. degli interessi di legge e della svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, entrambi gli accessori con decorrenza dalla data dell'evento lesivo (26/6/76) al saldo effettivo". La Corte d'Appello, ritenuta equa la determinazione del valore di ciascun punto di invalidità come operata dal Tribunale in L.
7.000.000 all'epoca della decisione impugnata, provvedeva a determinare il valore del danno biologico al tempo dell'infortunio ed a calcolare gli interessi maturati sulla somma mediamente rivalutata, come previsto dalla Suprema Corte. Tuttavia la somma così determinata in L.
1.366.600.300 veniva contenuta dal giudice di secondo grado nel minore importo di L. 700.000.000, sull'errato presupposto che il RR non aveva proposto gravame avverso tale determinazione della sentenza, accettandola anzi espressamente. Non si comprende perché il RR avrebbe dovuto proporre gravame avverso la determinazione di L.
7.000.000 a punto, quando, come rilevato nel capo della sentenza riportato testualmente, tale importo era stato assoggettato sia a rivalutazione monetaria sia alla maggiorazione per interessi legali a decorrere dalla data dell'evento lesivo. Pur considerando la somma comprensiva della rivalutazione monetaria sino alla data della sentenza, la Corte non poteva tuttavia non riconoscere la maggiorazione degli interessi legali dal fatto lesivo, calcolati esattamente nella motivazione;
ma li ha poi esclusi sulla base di una espressa accettazione che il RR non ha invece mai effettuato. L'attore ha unicamente condiviso sostanzialmente la liquidazione del punto di invalidità operata dal Tribunale, anche in considerazione della rivalutazione e degli interessi legali riconosciuti dallo stesso giudice di primo grado. Nè vi è stata chiaramente accettazione della somma di L. 700.000.000 comprensiva sia della svalutazione sia degli interessi legali, come erroneamente e contraddittoriamente ritenuto dalla Corte, ne' il RR avrebbe dovuto impugnare tale determinazione della sentenza, che tali accessori aveva riconosciuto espressamente con decorrenza dall'evento lesivo (il ricorrente cita poi tra l'altro Cass. 11/6/1994 n. 5683; Cass. 9/7/1991 n. 7587; Cass. 24/9/1997 n. 9376; e Cass. 17/2/1995 n. 1712). Pertanto, nel caso di specie, la somma effettivamente dovuta al RR è quella di L. 1.366.600.300, come riconosciuta e calcolata dalla Corte d'Appello sulla base degli interessi legali maturati sulla somma liquidata via via rivalutata nel periodo, laddove la stessa Corte ha palesemente errato limitando il danno da corrispondere all'importo di L. 700.000.000, rivalutato ma senza il ristoro del cd. "danno da ritardo", con violazione degli arti 1223 e 1224 c.c.. Il motivo non può essere accolto.
Occorre infatti ribadire: - che sia l'interpretazione di una precedente decisione sia l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti danno luogo ad un giudizio di fatto, riservato in via esclusiva al giudice di merito e come tale sottratto, se congruamente motivato al sindacato di legittimità; - che tale principio di diritto non trova applicazione solo quando la parte ricorrente lamenta (ritualmente) che tale interpretazione ha determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo (cfr. tra le altre Cass. n. 0 7198 del 12/05/2003; Cass. n. 0 1097 del 24/01/2003; Cass. n. 12259 del 20/08/2002; Cass. n. 0 6526 del 07/05/2002). Nella specie il RR non lamenta specificamente e ritualmente la sussistenza di un error in procedendo (non sembra inutile ricordare che una siffatta doglianza, per essere rituale, deve essere sufficientemente chiara e specifica;
cfr. tra le altre Cass. n. 0 5148 del 03/04/2003: "Il ricorrente che denunzi un "error in procedendo" è tenuto - in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell'iter processuale - non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l'interpretazione da lui prospettata e, soprattutto, è tenuto a specificare puntualmente i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale è stato commesso l'errore che si adduce indicando, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove rinvenire gli atti, le pronunzie o le omissioni che si pongano in contrasto con la norma"). Da ciò consegue che questa Corte non può considerarsi giudice anche del fatto ed non ha, quindi, il potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. Nel prospettare il vizio di "ERRATA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA" la parte ricorrente, con riferimento all'interpretazione, data dalla Corte di merito, della sentenza di primo grado, si limita in sostanza a citare un brano del dispositivo della decisione del Tribunale ("con l'aggiunta ex art. 2043 - 1223 c.c. degli interessi di legge e della svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, entrambi gli accessori con decorrenza dalla data dell'evento lesivo (26/6/76) al saldo effettivo") e non prende quindi in rituale considerazione la reale motivazione della sentenza della Corte di Appello la quale ha invece basato la sua interpretazione della prima decisione sul "... contesto della motivazione..." e su valutazioni a questo relative (v. in particolare alla settima riga della quartultima facciata;
e v. le ulteriori argomentazioni precedenti e successive).
Si deve quindi concludere che il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui critica detta interpretazione, in quanto non prende ritualmente in esame la specifica motivazione sul punto esposta dalla Corte (che, come si è detto, si è basata sulla motivazione e non sul dispositivo della sentenza di primo grado);
tale inammissibilità (la quale concerne il punto basilare e primario della problematica in esame;
che riguarda a ben vedere non l'intervenuta accettazione della decisione di primo grado sul punto - che la parte ricorrente in realtà non contesta - ma l'effettivo contenuto di detta decisione e quindi l'effettivo oggetto dell'intervenuta accettazione, la quale, secondo detta parte ricorrente, ha riguardato si la somma suddetta, ma "con l'aggiunta ex art. 2043 - 1223 c.c. degli interessi di legge e della svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, entrambi gli accessori con decorrenza dalla data dell'evento lesivo (26/6/76) al saldo effettivo") comporta anche l'inammissibilità delle ulteriori doglianze in quanto strettamente dipendenti (una volta assodato che l'impugnata decisione non è suscettibile di cassazione per ciò che riguarda l'effettivo contenuto del punto sopra citato della sentenza di primo grado ed la relativa accettazione da parte del RR, perdono rilevanza le questioni circa la conformità alle normativa sostanziale in questione della liquidazione in esame, in quanto comunque superate da detta accettatone).
Il ricorso principale va dunque respinto.
In ordine al ricorso incidentale si rileva che esso è chiaramente subordinato all'eventuale accoglimento del ricorso principale (v. a pag. 7; e v. le conclusioni a pag. 17: "...Per i motivi esposti, l'EL Distribuzione S.p.a. (già EL S.p.a.) CHIEDE Che la Corte Suprema rigetti il ricorso proposto dal Signor FE NE con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese;
ovvero, in subordine ed in accoglimento del ricorso incidentale, cassi - per i suesposti motivi e per la relativa parte - la sentenza n 215 emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 27/5-12/6/1999, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese"). Quindi, dato il rigetto del ricorso principale, quello incidentale deve ritenersi assorbito.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004