Sentenza 26 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, (nella specie, guida in stato di ebbrezza), l'avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto.
Commentario • 1
- 1. Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza: differenze tra sospensione provvisoria e sanzione accessoriahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2013, n. 18920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18920 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 26/02/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 252
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI UR - Consigliere - N. 5889/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT MA N. IL 14/08/1965;
avverso la sentenza n. 2266/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 11/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente alla confisca di armi e munizioni. Dichiarazione il ricorso inammissibile nel resto.
udito il difensore avv. Certa Teresa, che ha concluso chiedendo valersi accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11.10.2011 la Corte d'appello di Torino, confermata nel resto la pronuncia di primo grado, resa in esito a rito abbreviato, riduceva la pena a UR CA ad anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 400 di multa per i reati, ritenuti in continuazione, di porto illegale di un fucile da caccia, di alcune munizioni e di una roncola, nonché per guida di un'auto in stato di ebbrezza alcolica.
In particolare la Corte territoriale rigettava i motivi del gravame dell'imputato quanto al giudizio di bilanciamento, operato in termini di equivalenza, tra le concesse generiche e la recidiva ed in ordine alla sospensione condizionale della pena, negata in base ad un giudizio prognostico non positivo refluente dai suoi precedenti penali. Con la stessa sentenza veniva altresì ritenuta equa - e dunque confermata - la durata della sospensione della patente di guida, irrogata in anni uno e mesi sei, nonché reputata legittima la disposta confisca dell'arma e delle munizioni, ancorché appartenenti a terzi, e del veicolo, di proprietà dell'imputato, provvedimento ablativo disposto, quest'ultimo, ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nei seguenti termini (in sintesi): a) per l'ingiustificata conferma del diniego del chiesto beneficio della sospensione condizionale della pena della quale dovevano ritenersi ricorrere tutti i presupposti (tra cui modesta gravità dei precedenti, positivo ravvedimento); b) per l'irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, pur avendo egli già subito e scontato quella, della durata di un anno, inflitta in via amministrativa;
c) per la conferma della confisca del veicolo, di proprietà non personale, ma dell'azienda agricola sua e della madre, e di fucile e munizioni di proprietà del fratello estraneo ai reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, deve essere rigettato con tutte le dovute conseguenze di legge.
2. È privo di pregio il primo motivo di ricorso, relativo alla sospensione condizionale della pena, il cui diniego ben è stato motivato da entrambi i giudici del merito in base a valutazione prognostica negativa fondata sui precedenti penali dell'imputato, tra cui uno specifico (condanna per guida in stato di ebbrezza). Trattasi di motivazione intrinsecamente logica, coerente ai dati di causa, conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali, e dunque incensurabile davanti a questa Corte di legittimità. Ed invero il ricorso, sul punto, prospettando (v. sopra, sub ritenuto, 2.a) giudizio di minore gravità dei precedenti ed una migliore considerazione della personalità, tende in realtà a provocare una sovrapposizione valutativa in merito preclusa ex lege nella presente sede.
3. Altrettanto è a dirsi in ordine al secondo motivo di ricorso (v. sopra sub ritenuto, 2.b) posto che risulta ben motivata, nell'impugnata sentenza, anche la misura della durata della sospensione della patente di guida, nel concreto pari alla metà tra minimo e massimo edittale, giudizio parimenti formulato, in modo logico e coerente, in base al precedente specifico. L'avvenuta applicazione della stessa sanzione in via amministrativa non preclude poi l'irrogazione della stessa da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in fase esecutiva;
ne' vi sono ragioni che impediscano al giudice commisurazione, eventualmente, anche in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto, avendo il giudice penale più ampia possibilità di indagine sul fatto in tutte le sue componenti (v. Cass. Pen. Sez. 4, n. 47955 in data 27.10.2004, Rv. 230349, Mannelli;
ecc.).
4. Quanto all'ultimo motivo di ricorso (v. sopra sub ritenuto, 2.c), lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.- Vale invero ricordare come per proporre impugnazione occorra avere interesse all'invocata pronuncia (v. art. 568 c.p.p., comma 4). Sul punto è del tutto pacifica la giurisprudenza di questa
Corte secondo cui tale interesse deve essere concreto e specifico, cioè mirare ad un risultato utile per colui che aziona l'impugnazione; è necessario dunque che si invochi l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole al fine di ottenere un risultato praticamente vantaggioso (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 3, n. 10977 in data 27.01.2010, Rv 246344, Ambrosetti, ecc). Non corrisponde, quindi, al corretto concetto di interesse processuale la denuncia di un errore del provvedimento impugnato destinata a rimanere sul piano teorico, ove la sua rimozione da parte del giudice dell'impugnazione non potrebbe determinare un risultato praticamente utile per l'autore dell'impugnazione stessa. Orbene, posto che l'odierno ricorrente sostiene che armi, munizioni ed auto non avrebbero potuto essere oggetto di confisca in quanto non di sua proprietà (il che - a dire del ricorrente medesimo - già risulta in atti), è di tutta e consequenziale evidenza che egli non potrebbe comunque fruire della rimozione del provvedimento ablativo, rimozione alla quale pertanto non può avere interesse (interesse non altrimenti evocato se non, contraddittoriamente, con la proprietà altrui) e per la quale non risulta dunque legittimato. I beni in questione, invero, posta la proprietà in capo a soggetti terzi, riaffermata nell'atto di impugnazione, mai potrebbero essere restituiti al ricorrente imputato. In siffatta situazione è peraltro pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che i terzi che rivendicano diritti reali pieni su beni oggetti di confisca nell'ambito di procedimenti nei quali siano rimasti estranei, ben possono utilmente far valere i lori diritti - si vera sint exposita - azionando incidente di esecuzione, a patto (principio altrettanto pacifico) che dimostrino che l'illecito possesso in capo all'imputato si sia determinato senza alcuna loro colpa (ad esempio in vigilando).
5. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2013